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	<title>Intermediando &#187; trasformazione</title>
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	<description>Riflessioni sul mondo delle agenzie immobiliari e universi circostanti.</description>
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		<title>A volte i clienti possono stupire</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto alla vostra attenzione un articolo che avrei preferito aver visto scritto da me&#8230; sottoscrivo lo spirito con il quale ha scritto, visto che la signora Ercolina (così si firma) non ha mai attaccato la categoria a spada tratta con fendenti a casaccio, ma ha stilato una sorta di decalogo di cose che si deve fare (da acquirenti) per evitare più problemi possibile.</p>
<p>Sono certo che sapremo farne tesoro: è una finestra privilegiata su cosa vuole il <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/cliente/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cliente">cliente</a>, davvero, roba che nessuna ricerca di mercato può darvi.</p>
<p>Ringrazio <a href="http://www.mentecritica.net/mi-casa-es-su-casa-3-signora-miacosa-vuole-che-sia-una-verandina-condonata/consumo-criticamente/ercolina/829/">Mentecritica</a> e Ercolina.<br />
Buon lettura.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: 1.3em; color: #cc0000"> Mi Casa es su Casa 3: Signora mia….cosa vuole che sia una verandina condonata</span></p>
<p class="metadata">16 Luglio, 2007 in <a href="http://www.mentecritica.net/category/consumo-criticamente/" title="Visualizza tutti gli articoli in Consumo CriticaMente" rel="category tag">Consumo CriticaMente</a> da <a href="http://www.mentecritica.net/author/ercolina/" title="Articoli scritti da: Ercolina">Ercolina</a></p>
<p><strong>Nota di MC</strong>: Continua il dibattito scatenato da <a href="http://www.mentecritica.net/mi-casa-es-su-casa/consumo-criticamente/settantasette/271/"><strong>questo articolo</strong></a> del nostro <a href="http://settanta7duemila5.splinder.com/"><strong>Settantasette</strong></a>, agente <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/immobiliare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobiliare">immobiliare</a> pentito. Articolo a cui <a href="http://www.mentecritica.net/mi-casa-es-su-casa-2-parla-un-agente-immobiliare/consumo-criticamente/giuseppe-lovaglio/802/"><strong>ha ribattuto</strong></a>  <a href="http://www.interlineaweb.it/"><strong>Giuseppe Lovaglio</strong></a>, agente immobiliare in servizio. Ora è la volta di dare la parola ad una cliente. Anche in questo caso riportiamo fedelmente quanto ci è stato sottoposto. Le pagine di MC <a href="http://www.mentecritica.net/mandaci-un-articolo/"><strong>rimangono a disposizione</strong></a> di chiunque voglia, civilmente, dire la sua sull’argomento.</p>
<p>Molti di voi ricorderanno una simpatica parodia a proposito di agenti <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/immobiliari/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Immobiliari">immobiliari</a> fatta dal comico Gabriele Cirilli. Il motto dell’agente immobiliare suonava più o meno così: “Signora mia…cosa vuole che sia una verandina condonata”.</p>
<p>Anche io, vedendo la scenetta in televisione, ho riso di cuore, salvo poi, rendermi conto che era tutto vero quando mi sono accinta per la seconda volta nella mia vita a cercare una casa da acquistare.</p>
<p>La prima volta avevo atteso con pazienza l’occasione giusta da un privato e tutto era filato liscio come l’olio. Questa seconda volta, la situazione era un po’ diversa, avevo appena avuto un bimbo ed ero la classica mamma divisa tra un lavoro impegnativo e un bimbo voluto con tutto il cuore.<br />
Insomma, per farla breve, ho incluso nella mia ricerca anche annunci di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/agenzie-immobiliari/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Agenzie Immobiliari">agenzie immobiliari</a> e sono finita imbrigliata in una spiacevole <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/avventura/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con avventura">avventura</a>.<br />
Per questa ragione, ho pensato che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone ed ecco come sono nate le dieci regole per sopravvivere come acquirenti nella giungla del mercato immobiliare.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mentecritica.net/wp-content/uploads/corbusier_savoye.jpg" alt="corbusier_savoye.jpg" /></p>
<p>Sorvolo sulle ragioni per le quali la mediazione di un’agenzia immobiliare sia spesso del tutto inutile (soprattutto per il compratore), tipo garanzia del pagamento in contanti (è sempre così…per <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/legge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con legge">legge</a>…gli assegni circolari non sono altro che contanti), garanzia su chi acquista (ma che fanno una visura alla centrale protesti o più semplicemente mi guardano in faccia e vedono come sono vestita). Una parte di queste sono già evidenziate molto bene nell’articolo disponibile <a href="http://www.mentecritica.net/mi-casa-es-su-casa/consumo-criticamente/settantasette/271"><strong>a questo link</strong></a>.</p>
<p>Mi concentro invece sulle 10 regole, che sono volutamente un po’ forti, perché servono per tutelarsi non solo dal punto di vista formale ma soprattutto da quello sostanziale:<span id="more-117"></span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mentecritica.net/wp-content/uploads/villa-san-michele_11_g.jpg" alt="villa-san-michele_11_g.jpg" /></p>
<p><strong>1)</strong> Pretendete di visionare la <strong>documentazione relativa all’immobile qualche giorno prima di sottoscrivere la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/proposta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con proposta">proposta</a> di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquisto">acquisto</a></strong> e fatela visionare a tecnici/notai di vostra fiducia. Può sembrare un’ovvietà, ma spesso le agenzie mettono fretta per firmare la proposta senza avere fornito la documentazione.</p>
<p>La documentazione minima da richiedere è:<br />
• Atto di provenienza o atto di successione che attesti che chi sta vendendo l’immobile sia davvero titolato a farlo. Se la persona a cui ho intestato l’<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/assegno/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con assegno">assegno</a> in sede di proposta o al preliminare non è il soggetto titolato a vendere, il rogito non potrà essere eseguito e…andate poi a riprendere i soldi dopo che l’<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/assegno/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con assegno">assegno</a> è stato incassato</p>
<p>• Visura catastale aggiornata per essere sicuri che non vi stiano vendendo una soffitta o lavatoio per abitazione di lusso</p>
<p>• Planimetria catastale aggiornata per verificare che non siano state effettuate opere abusive<br />
• Visura ipocatastale per verificare che non vi siano ipoteche, pignoramenti e/o altri procedimenti dei quali non siete stati informati</p>
<p>• Concessione edilizia e/o in sanatoria nel caso di immobile nel quale siano stati realizzati abusi edilizi<br />
• Certificato di abitabilità<br />
• Regolamento di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/condominio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Condominio">condominio</a> per verificare che non ci siano servitù o altri elementi strani.</p>
<p>Posso anche innamorarmi di una casa con degli abusi edilizi ma se non ha l’abitabilità non è possibile rivenderla (a meno di non truffare altre persone tacendo il problema o di accettare una significativa riduzione del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/valore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con valore">valore</a>) e, soprattutto, non è possibile darla in <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/locazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con locazione">locazione</a>. Infatti se una casa non è abitabile e viene affittata e all’inquilino succede qualcosa, il locatore ne risponde penalmente…una bazzecola.</p>
<p>In aggiunta, alcune opere abusive definite banali, possono compromettere la stabilità dell’intero fabbricato.<br />
L’abitabilità si può sempre richiedere ma è necessario presentare una corposa documentazione, in alcuni casi è necessario anche rieseguire il collaudo statico dell’intero fabbricato e, anche in questo caso, se il tutto non viene fatto il proprietario ne risponde penalmente se capita qualcosa di brutto.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mentecritica.net/wp-content/uploads/img_home.jpg" alt="img_home.jpg" /></p>
<p>Ultimo aspetto non trascurabile sono le spese condominiali.<br />
Se l’abuso edilizio ha comportato un aumento della volumetria, una volta sanato il tutto ottenendo anche l’abitabilità, è necessario informare il condominio per far rivedere le tabelle millesimali. Il condominio, a questo punto, se l’abuso è stato realizzato, per esempio, 10 anni prima, può chiedere 10 anni di spese condominiali arretrate (ad esempio un balcone viene chiuso per farci una camera con riscaldamento. Tra condono e pratiche varie sono passati 10 anni dalla realizzazione…per 10 anni si è usufruito del riscaldamento <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/condominiale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con condominiale">condominiale</a> senza pagare quote aggiuntive. Furbo no?)</p>
<p>Infine, se non è stata inserito nessuna clausola nel preliminare o nel rogito che obbligano il venditore a farsi carico delle spese per regolarizzare il tutto, l’acquirente è costretto a farsene carico salvo poi rivalersi per via legale sul venditore (con i tempi biblici di cui tutti siamo consapevoli…)</p>
<p>Tutti i documenti indicati sono <strong>essenziali ed indispensabili</strong> per garantire la regolarità urbanistica di un immobile.<br />
Attenzione, molti potrebbero obiettare che tali documenti servono solo in sede di rogito. Ma proviamo ad analizzare la situazione nel caso in cui emerga una irregolarità urbanistica in sede di rogito:</p>
<p>- al rogito probabilmente sono stati già pagati un bel po’ di soldi al venditore e la provvigione al <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/mediatore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mediatore">mediatore</a><br />
- il mediatore dirà che per alcune di queste indagini non aveva esplicito mandato ad eseguirle per es. la visura ipocatastale (è una ricerca mirata sullo specifico immobile) e, per altre, che lui ha solo riferito quanto gli ha detto il Venditore esonerandosi così da ogni responsabilità. In realtà non è proprio così, infatti è pur sempre un operatore professionale e deve agire con la media diligenza ben superiore a quella “buon padre di famiglia” richiesta ad un mediatore occasionale. In altri termini, se nella casa è stato fatto un abuso e non è stato sanato da una concessione edilizia non è necessario fare specifiche ricerche per capire che la casa non è in regola e il mediatore dovrebbe evidenziarlo al potenziale acquirente anche se il Venditore non gli ha detto nulla. (<strong>art. 1759 del Codice Civile</strong>).</p>
<p>Inoltre, il Notaio in sede di rogito non è tenuto a chiedere la certificazione di abitabilità, per cui se “casualmente” lo dimenticasse il problema potrebbe anche non venire fuori fino al momento in cui decidete di rivendere o di affittare.</p>
<p>Attenzione anche ad altri “dettagli” come:<br />
- il diritto di superficie, ossia case costruite su terreni che sono di proprietà del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/comune/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con comune">comune</a>. E’ vero che si può sempre fare il riscatto delle stesse, peccato però che queste case sono state realizzate e vendute la prima volta come edilizia popolare, quindi con prezzi molto bassi e cercheranno di rivenderle al prezzo di mercato. Questo lo fanno anche i privati e non solo le agenzie</p>
<p>- aspetti legati al piano regolatore del comune per es. in alcuni comuni la dimensione minima di un appartamento è 40 mq, quindi se mi propongono un monolocale da 25 mq forse c’è qualcosa che non va</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mentecritica.net/wp-content/uploads/villa.jpg" alt="villa.jpg" /></p>
<p><strong>2)</strong> <strong>Evitare di visionare gli immobili e/o di sottoscrivere proposte di acquisto da soli</strong> ma portare sempre con sé una persona di fiducia non parte in causa della compravendita che potrà servirvi come testimone in caso di contenzioso. Richiedere sempre il tesserino o il numero di iscrizione al ruolo della Camera di Commercio a tutti gli agenti/mediatori che ci accompagnano a visionare un immobile. Se non iscritti al ruolo, non hanno diritto alla provvigione.</p>
<p>Spesso, quando si visionano immobili con agenzie immobiliari, si viene accompagnati da persone diverse e al momento della stipula della proposta ci si trova davanti l’ennesima persona diversa.</p>
<p>Questo è fatto per avere sempre disponibile un “falso testimone” in caso di contenzioso. Infatti, è la vostra parola contro quella dell’agente immobiliare che vi ha accompagnato nella visita X ma che non è quello che ha sottoscritto la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/proposta-di-acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Proposta di Acquisto">proposta di acquisto</a> che ha sottoscritto il documento che lo titola a richiedere la provvigione. Tutti gli altri collaboratori che avete incontrato, in teoria, non sono parti in causa e possono testimoniare contro di voi, salvo chiedervi anche loro la provvigione se il tutto va a buon fine (<strong> art 1755 e 1758 del Codice Civile</strong> circa il diritto ad una quota della provvigione di tutti i mediatori coinvolti nella trattativa)</p>
<p><strong>3) </strong><strong>Mai</strong> <strong>firmare una proposta di vendita</strong> che si trasforma automaticamente in preliminare all’accettazione del proprietario. Vi ritrovereste automaticamente imbrigliati in un contratto preliminare senza saperlo…A parte il fatto che molta giurisprudenza ritiene questo non valido (infatti la conoscenza dell’accettazione tramite telegramma non ha senso in quanto si tratta di un contratto atipico per cui se io mando un telegramma ad una persona posso essere sicura che l’abbia ricevuto ma non che l’abbia letto, quindi ha cognizione ma non conoscenza).</p>
<p><strong>4) </strong>Alla luce di quanto sopra è immediato capire perché conviene sempre legare il pagamento della <strong>provvigione al mediatore immobiliare solo all’effettivo svolgimento del rogito</strong> considerando solo in quel momento l’affare concluso e andato a buon fine rifiutando le clausole che prevedono il pagamento al preliminare e/o 30 gg dall’accettazione del venditore</p>
<p><strong>5)</strong> Inserire sempre nella proposta di acquisto una <strong>clausola risolutiva</strong> espressa del tipo “<em>Qualora emergano successivamente alla redazione della presenta proposta di acquisto delle irregolarità urbanistiche e/o altre irregolarità (ad es.ipoteche non indicate) delle quali non vi è esplicita menzione nella stessa, l’acquirente ha diritto alla restituzione dell’assegno versato a titolo di acconto e sarà libero da ogni obbligo nei confronti del venditore e del mediatore immobiliare</em>”.</p>
<p><strong>6) </strong><strong>Mai</strong> firmare assegni a (o peggio fare bonifici) a qualsiasi titolo intestati all’agenzia immobiliare, in nessun momento della transazione precedente il rogito. All’atto della sottoscrizione della proposta si da un assegno a titolo di acconto sul prezzo dell’immobile, <strong>Non</strong> si tratta di una caparra (come spesso fanno credere) e tantomeno di un acconto spese sulla provvigione. In sede di stesura di preliminare (ovviamente se siete stati attenti con la regola numero 3), allora e solo allora ogni somma consegnata si trasforma in caparra <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/confirmatoria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con confirmatoria">confirmatoria</a>. Le agenzie vi convincono a far firmare la clausola che la proposta si trasforma in preliminare dicendovi “<em>Signora così il suo assegno si trasforma in caparra e lei è più tutelata perché il Venditore se pensa di recedere le deve ridare il doppio dei soldi</em>”. Peccato che non aggiungano che in quel caso Voi siete da subito vincolati a pagargli la provvigione. E’ anche evidente il perché l’assegno va sempre intestato al Venditore. Infatti se questi recede deve restituirvi i soldi ( a doppio se avete voluto rischiare con la trasformazione automatica in preliminare), viceversa se l’assegno è intestato all’agenzia, cosa restituisce il Venditore? Il niente che ha ricevuto. E l’agenzia? Beh, per lei l’affare è concluso quindi si terrà la sua provvigione e vi dirà di rivalervi sul venditore.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mentecritica.net/wp-content/uploads/fra066.jpg" alt="fra066.jpg" /></p>
<p><strong>7)</strong> <strong>Rivolgersi sempre ad Notaio di fiducia</strong>, possibilmente esperto in questa materia. Ho sentito agenzie dire che avevano Notai amici pronti a fare ottimi prezzi e che era meglio non andare dagli altri perché chiedevano troppi soldi, ad esempio 7.000 € per un preliminare. Il Notaio è un professionista e le sue parcelle devono attenersi agli onorari indicati dall’ordine.</p>
<p><strong>8 )</strong> In caso di <strong>comportamento scorretto</strong> di un agente immobiliare, segnalatelo sempre agli appositi uffici della Camera di Commercio. Eseguiranno tutte le verifiche del caso (iscrizione al ruolo, utilizzo di documentazione depositata in Camera di Commercio, ecc) e possono applicare <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/sanzioni/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sanzioni">sanzioni</a> amministrative e provvedimenti disciplinari che arrivano fino alla radiazione dal ruolo.</p>
<p><strong>9)</strong> Diffidate delle agenzie che promettono <strong>provvigione nulla per il venditore</strong>. Infatti, il codice Civile dice chiaramente che la provvigione è una ed una sola e che grava su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi sono determinate dal giudice secondo equità (<strong>art. 1755 Codice Civile</strong>). Quindi se voi non vi siete accordati con il venditore davanti al mediatore, perchè dovreste pagare solo voi acquirenti la provvigione? Per giunta oggi è obbligatorio indicare nel preliminare se ci si è avvalsi dell’opera di un mediatore e in che misura è stata suddivisa la provvigione tra le parti.</p>
<p><strong>10)</strong> <strong>Attenzione ai franchising</strong>. Infatti, spesso accade che il mandato di vendita sia stato dato ad una agenzia diversa da quella con cui siete in trattative come acquirenti. L’agenzia a cui è stato dato il mandato dal venditore, ad affare concluso, potrebbe chiedervi la provvigione e, purtroppo, ha diritto ad averla.</p>
<p>Ovviamente quanto esposto non è assolutamente esaustivo ma sono solo dei consigli per evitare spiacevoli sorprese quando si compie un passo importante come l’acquisto di una casa.</p>
<p align="justify">Di: Ercolina</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/" rel="license"><img src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.5/it/88x31.png" alt="Creative Commons License" style="border-width: 0px" height="31" width="88" /></a><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/" rel="license"> </a></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
</blockquote>
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Sono certo che sapremo farne tesoro: è una finestra privilegiata su cosa vuole il cliente, davvero, roba che nessuna ricerca di mercato può darvi.
Ringrazio Mentecritica e Ercolina.
Buon lettura.
 Mi Casa es su Casa 3: Signora mia….cosa vuole che sia una verandina condonata
16 Luglio, 2007 in Consumo CriticaMente da Ercolina
Nota di MC: Continua il dibattito scatenato da questo articolo del nostro Settantasette, agente immobiliare pentito. Articolo a cui ha ribattuto  Giuseppe Lovaglio, agente immobiliare in servizio. Ora è la volta di dare la parola ad una cliente. Anche in questo caso riportiamo fedelmente quanto ci è stato sottoposto. Le pagine di MC rimangono a disposizione di chiunque voglia, civilmente, dire la sua sull’argomento.
Molti di voi ricorderanno una simpatica parodia a proposito di agenti immobiliari fatta dal comico Gabriele Cirilli. Il motto dell’agente immobiliare suonava più o meno così: “Signora mia…cosa vuole che sia una verandina condonata”.
Anche io, vedendo la scenetta in televisione, ho riso di cuore, salvo poi, rendermi conto che era tutto vero quando mi sono accinta per la seconda volta nella mia vita a cercare una casa da acquistare.
La prima volta avevo atteso con pazienza l’occasione giusta da un privato e tutto era filato liscio come l’olio. Questa seconda volta, la situazione era un po’ diversa, avevo appena avuto un bimbo ed ero la classica mamma divisa tra un lavoro impegnativo e un bimbo voluto con tutto il cuore.
Insomma, per farla breve, ho incluso nella mia ricerca anche annunci di agenzie immobiliari e sono finita imbrigliata in una spiacevole avventura.
Per questa ragione, ho pensato che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone ed ecco come sono nate le dieci regole per sopravvivere come acquirenti nella giungla del mercato immobiliare.

Sorvolo sulle ragioni per le quali la mediazione di un’agenzia immobiliare sia spesso del tutto inutile (soprattutto per il compratore), tipo garanzia del pagamento in contanti (è sempre così…per legge…gli assegni circolari non sono altro che contanti), garanzia su chi acquista (ma che fanno una visura alla centrale protesti o più semplicemente mi guardano in faccia e vedono come sono vestita). Una parte di queste sono già evidenziate molto bene nell’articolo disponibile a questo link.
Mi concentro invece sulle 10 regole, che sono volutamente un po’ forti, perché servono per tutelarsi non solo dal punto di vista formale ma soprattutto da quello sostanziale:

1) Pretendete di visionare la documentazione relativa all’immobile qualche giorno prima di sottoscrivere la proposta di acquisto e fatela visionare a tecnici/notai di vostra fiducia. Può sembrare un’ovvietà, ma spesso le agenzie mettono fretta per firmare la proposta senza avere fornito la documentazione.
La documentazione minima da richiedere è:
• Atto di provenienza o atto di successione che attesti che chi sta vendendo l’immobile sia davvero titolato a farlo. Se la persona a cui ho intestato l’assegno in sede di proposta o al preliminare non è il soggetto titolato a vendere, il rogito non potrà essere eseguito e…andate poi a riprendere i soldi dopo che l’assegno è stato incassato
• Visura catastale aggiornata per essere sicuri che non vi stiano vendendo una soffitta o lavatoio per abitazione di lusso
• Planimetria catastale aggiornata per verificare che non siano state effettuate opere abusive
• Visura ipocatastale per verificare che non vi siano ipoteche, pignoramenti e/o altri procedimenti dei quali non siete stati informati
• Concessione edilizia e/o in sanatoria nel caso di immobile nel quale siano stati realizzati abusi edilizi
• Certificato di abitabilità
• Regolamento di condominio per verificare che non ci siano servitù o altri elementi strani.
Posso anche innamorarmi di una casa con degli abusi edilizi ma se non ha l’abitabilità non è possibile rivenderla (a meno di non truffare altre persone tacendo il problema o di accettare una significativa riduzione del valore) e, soprattutto, non è possibile darla in locazione. Infatti se una casa non è abitabile e viene affittata e all’inquilino succede qualcosa, il locatore ne risponde penalmente…una bazzecola.
In aggiunta, alcune opere abusive definite banali, possono compromettere la stabilità dell’intero fabbricato.
L’abitabilità si può sempre richiedere ma è necessario presentare una corposa documentazione, in alcuni casi è necessario anche rieseguire il collaudo statico dell’intero fabbricato e, anche in questo caso, se il tutto non viene fatto il proprietario ne risponde penalmente se capita qualcosa di brutto.

Ultimo aspetto non trascurabile sono le spese condominiali.
Se l’abuso edilizio ha comportato un aumento della volumetria, una volta sanato il tutto ottenendo anche l’abitabilità, è necessario informare il condominio per far rivedere le tabelle millesimali. Il condominio, a questo punto, se l’abuso è stato realizzato, per esempio, 10 anni prima, può chiedere 10 anni di spese condominiali arretrate (ad esempio un balcone viene chiuso per farci una camera con riscaldamento. Tra condono e pratiche varie sono passati 10 anni dalla realizzazione…per 10 anni si è usufruito del riscaldamento condominiale senza pagare quote aggiuntive. Furbo no?)
Infine, se non è stata inserito nessuna clausola nel preliminare o nel rogito che obbligano il venditore a farsi carico delle spese per regolarizzare il tutto, l’acquirente è costretto a farsene carico salvo poi rivalersi per via legale sul venditore (con i tempi biblici di cui tutti siamo consapevoli…)
Tutti i documenti indicati sono essenziali ed indispensabili per garantire la regolarità urbanistica di un immobile.
Attenzione, molti potrebbero obiettare che tali documenti servono solo in sede di rogito. Ma proviamo ad analizzare la situazione nel caso in cui emerga una irregolarità urbanistica in sede di rogito:
- al rogito probabilmente sono stati già pagati un bel po’ di soldi al venditore e la provvigione al mediatore
- il mediatore dirà che per alcune di queste indagini non aveva esplicito mandato ad eseguirle per es. la visura ipocatastale (è una ricerca mirata sullo specifico immobile) e, per altre, che lui ha solo riferito quanto gli ha detto il Venditore esonerandosi così da ogni responsabilità. In realtà non è proprio così, infatti è pur sempre un operatore professionale e deve agire con la media diligenza ben superiore a quella “buon padre di famiglia” richiesta ad un mediatore occasionale. In altri termini, se nella casa è stato fatto un abuso e non è stato sanato da una concessione edilizia non è necessario fare specifiche ricerche per capire che la casa non è in regola e il mediatore dovrebbe evidenziarlo al potenziale acquirente anche se il Venditore non gli ha detto nulla. (art. 1759 del Codice Civile).
Inoltre, il Notaio in sede di rogito non è tenuto a chiedere la certificazione di abitabilità, per cui se “casualmente” lo dimenticasse il problema potrebbe anche non venire fuori fino al momento in cui decidete di rivendere o di affittare.
Attenzione anche ad altri “dettagli” come:
- il diritto di superficie, ossia case costruite su terreni che sono di proprietà del comune. E’ vero che si può sempre fare il riscatto delle stesse, peccato però che queste case sono state realizzate e vendute la prima volta come edilizia popolare, quindi con prezzi molto bassi e cercheranno di rivenderle al prezzo di mercato. Questo lo fanno anche i privati e non solo le agenzie
- aspetti legati al piano regolatore del comune per es. in alcuni comuni la dimensione minima di un appartamento è 40 mq, quindi se mi propongono un monolocale da 25 mq forse c’è qualcosa che non va

2) Evitare di visionare gli immobili e/o di sottoscrivere proposte di acquisto da soli ma portare sempre con sé una persona di fiducia non parte in causa della compravendita che potrà servirvi come testimone in caso di contenzioso. Richiedere sempre il tesserino o il numero di iscrizione al ruolo della Camera di Commercio a tutti gli agenti/mediatori che ci accompagnano a visionare un immobile. Se non iscritti al ruolo, non hanno diritto alla provvigione.
Spesso, quando si visionano immobili con agenzie immobiliari, si viene accompagnati da persone diverse e al momento della stipula della proposta ci si trova davanti l’ennesima persona diversa.
Questo è fatto per avere sempre disponibile un “falso testimone” in caso di contenzioso. Infatti, è la vostra parola contro quella dell’agente immobiliare che vi ha accompagnato nella visita X ma che non è quello che ha sottoscritto la proposta di acquisto che ha sottoscritto il documento che lo titola a richiedere la provvigione. Tutti gli altri collaboratori che avete incontrato, in teoria, non sono parti in causa e possono testimoniare contro di voi, salvo chiedervi anche loro la provvigione se il tutto va a buon fine ( art 1755 e 1758 del Codice Civile circa il diritto ad una quota della provvigione di tutti i mediatori coinvolti nella trattativa)
3) Mai firmare una proposta di vendita che si trasforma automaticamente in preliminare all’accettazione del proprietario. Vi ritrovereste automaticamente imbrigliati in un contratto preliminare senza saperlo…A parte il fatto che molta giurisprudenza ritiene questo non valido (infatti la conoscenza dell’accettazione tramite telegramma non ha senso in quanto si tratta di un contratto atipico per cui se io mando un telegramma ad una persona posso essere sicura che l’abbia ricevuto ma non che l’abbia letto, quindi ha cognizione ma non conoscenza).
4) Alla luce di quanto sopra è immediato capire perché conviene sempre legare il pagamento della provvigione al mediatore immobiliare solo all’effettivo svolgimento del rogito considerando solo in quel momento l’affare concluso e andato a buon fine rifiutando le clausole che prevedono il pagamento al preliminare e/o 30 gg dall’accettazione del venditore
5) Inserire sempre nella proposta di acquisto una clausola risolutiva espressa del tipo “Qualora emergano successivamente alla redazione della presenta proposta di acquisto delle irregolarità urbanistiche e/o altre irregolarità (ad es.ipoteche non indicate) delle quali non vi è esplicita menzione nella stessa, l’acquirente ha diritto alla restituzione dell’assegno versato a titolo di acconto e sarà libero da ogni obbligo nei confronti del venditore e del mediatore immobiliare”.
6) Mai firmare assegni a (o peggio fare bonifici) a qualsiasi titolo intestati all’agenzia immobiliare, in nessun momento della transazione precedente il rogito. All’atto della sottoscrizione della proposta si da un assegno a titolo di acconto sul prezzo dell’immobile, Non si tratta di una caparra (come spesso fanno credere) e tantomeno di un acconto spese sulla provvigione. In sede di stesura di preliminare (ovviamente se siete stati attenti con la regola numero 3), allora e solo allora ogni somma consegnata si trasforma in caparra confirmatoria. Le agenzie vi convincono a far firmare la clausola che la proposta si trasforma in preliminare dicendovi “Signora così il suo assegno si trasforma in caparra e lei è più tutelata perché il Venditore se pensa di recedere le deve ridare il doppio dei soldi”. Peccato che non aggiungano che in quel caso Voi siete da subito vincolati a pagargli la provvigione. E’ anche evidente il perché l’assegno va sempre intestato al Venditore. Infatti se questi recede deve restituirvi i soldi ( a doppio se avete voluto rischiare con la trasformazione automatica in preliminare), viceversa se l’assegno è intestato all’agenzia, cosa restituisce il Venditore? Il niente che ha ricevuto. E l’agenzia? Beh, per lei l’affare è concluso quindi si terrà la sua provvigione e vi dirà di rivalervi sul venditore.

7) Rivolgersi sempre ad Notaio di fiducia, possibilmente esperto in questa materia. Ho sentito agenzie dire che avevano Notai amici pronti a fare ottimi prezzi e che era meglio non andare dagli altri perché chiedevano troppi soldi, ad esempio 7.000 € per un preliminare. Il Notaio è un professionista e le sue parcelle devono attenersi agli onorari indicati dall’ordine.
8 ) In caso di comportamento scorretto di un agente immobiliare, segnalatelo sempre agli appositi uffici della Camera di Commercio. Eseguiranno tutte le verifiche del caso (iscrizione al ruolo, utilizzo di documentazione depositata in Camera di Commercio, ecc) e possono applicare sanzioni amministrative e provvedimenti disciplinari che arrivano fino alla radiazione dal ruolo.
9) Diffidate delle agenzie che promettono provvigione nulla per il venditore. Infatti, il codice Civile dice chiaramente che la provvigione è una ed una sola e che grava su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi sono determinate dal giudice secondo equità (art. 1755 Codice Civile). Quindi se voi non vi siete accordati con il venditore davanti al mediatore, perchè dovreste pagare solo voi acquirenti la provvigione? Per giunta oggi è obbligatorio indicare nel preliminare se ci si è avvalsi dell’opera di un mediatore e in che misura è stata suddivisa la provvigione tra le parti.
10) Attenzione ai franchising. Infatti, spesso accade che il mandato di vendita sia stato dato ad una agenzia diversa da quella con cui siete in trattative come acquirenti. L’agenzia a cui è stato dato il mandato dal venditore, ad affare concluso, potrebbe chiedervi la provvigione e, purtroppo, ha diritto ad averla.
Ovviamente quanto esposto non è assolutamente esaustivo ma sono solo dei consigli per evitare spiacevoli sorprese quando si compie un passo importante come l’acquisto di una casa.
Di: Ercolina
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		<title>Esclusive e fogli di visita.</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 22:02:45 +0000</pubDate>
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<p>I presupposti, tutt&#8217;altro che illeciti, come spesso accade hanno finito per essere dimenticati a favore di una trasformazione dello strumento &#8220;esclusiva&#8221;.<!-- readmore --></p>
<p>Infatti gli <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/incarichi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con incarichi">incarichi</a> si sono piano piano trasformati, fino a divenire strumenti che poco hanno di bello per la nostra professione, portando troppo spesso lamentele da parte dei clienti (a ragione o no) e discredito sulla categoria.</p>
<p>Il foglio di visita poi, è divenuta l&#8217;estensione del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/diritto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con diritto">diritto</a> alla provvigione a tempo indeterminato: tu porti un <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/cliente/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cliente">cliente</a> oggi su un immobile e questi dovrebbe pagarti la provvigione, sia che lo compri ora tra 6 mesi, tra un anno ecc., senza considerare che un affare non è una visita ma è tutt&#8217;altra cosa e che potrebbe essere un affare &#8220;diverso&#8221; da quello originario che sarebbe scaturito al tempo della firma del &#8220;foglio di visita&#8221;.</p>
<p>Signori miei, colleghi, per me non ci siamo (è un opinione).</p>
<p>Non so se sia il caso di cambiare direzione o se l&#8217;esclusiva e il foglio di visita siano cose da abolire, trasformare o mantenere ma, visto che i pro di questi strumenti sono conosciuti dai più, mi limiterò a elencare le motivazioni per le quali noi associati a Oris li abbiamo aboliti:</p>
<p>L&#8217;incarico in esclusiva, per avere un senso, dovrebbe lasciare al proprietario la possibilità di trovare un <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquirente/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquirente">acquirente</a> per conto proprio, fatta salva la possibilità, con riduzione o eliminazione del costo provvigionale a suo carico, di farsi seguire dall&#8217;AI la compravendita, trattare per suo conto fino a quando serva e sia richiesto.<br />
La penale inoltre dovrebbe esistere solo in caso di ritiro dall&#8217;incarico, prima della scadenza dello stesso: dovrebbe essere versata solo a fronte della dimostrazione del servizio che l&#8217;AI DEVE AVER FORNITO nel frattempo.<br />
In soldoni se non si dimostra il servizio non ci si fa pagare.</p>
<p>Con tutte le <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/clausole-vessatorie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con clausole vessatorie">clausole vessatorie</a> delle quali si riempiono i vari <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/moduli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con moduli">moduli</a>, tra l&#8217;altro depositati nelle camere di commercio (e approvati), si sta verificando (se già non è così) una sorta di &#8220;guerra&#8221; tra AI e clientela che ha dell&#8217;assurdo: invece di servirli ci mettiamo in contrasto con i clienti, invece di impostare il rapporto sulla fiducia lo impostiamo sulla diffidenza.</p>
<p>Non c&#8217;è orientamento al cliente, c&#8217;è la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/volonta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con volontà">volontà</a> di cercare tutele &#8220;fai da te&#8221;, (dettate dall&#8217;esasperazione nel migliore dei casi, nel peggiore dall&#8217;improvvisazione), ci si guarda con diffidenza&#8230; è questo il lavoro dell&#8217;Agente?</p>
<p>E la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/proposta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con proposta">proposta</a> di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquisto">acquisto</a> che diviene &#8220;Preliminare di compravendita&#8221; con la sola accettazione (e relativa comunicazione al proponente)???<br />
Quale mostruosità abbiamo voluto <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/creare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con creare">creare</a> in nome del nostro (sacrosanto) diritto alla provvigione?</p>
<p>Mi spiegate come faccio con una proposta di acquisto accettata, con 2000 euro di caparra &#8220;confirmatoria&#8221; (ORRORE) ad andare dal giudice a chiedere l&#8217;esecuzione in forma specifica dell&#8217;atto?</p>
<p>E i fogli di visita, che danno diritto alla provvigione in forza della &#8220;visita&#8221;.. in base a quale articolo di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/legge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con legge">legge</a> (per non parlare della giurisprudenza)???</p>
<p>Dalle mie personali ricerche, che non ho ancora finito, esce un quadro molto preoccupante sullo stato di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/salute/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con salute">salute</a> della nostra professione.</p>
<p>È chiaro che nessuno nasce &#8220;imparato&#8221; ma cercando di procedere in una direzione invece che in un&#8217;altra si possono cambiare molte cose.</p>
<p>La nostra professione deve cambiare, se possibile in meglio, o diverremo superflui o peggio, procacciatori di affari e non più mediatori.</p>
<p><a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/roberto-ponziani/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Roberto Ponziani">Roberto Ponziani</a></p>
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I presupposti, tutt&#8217;altro che illeciti, come spesso accade hanno finito per essere dimenticati a favore di una trasformazione dello strumento &#8220;esclusiva&#8221;.
Infatti gli incarichi si sono piano piano trasformati, fino a divenire strumenti che poco hanno di bello per la nostra professione, portando troppo spesso lamentele da parte dei clienti (a ragione o no) e discredito sulla categoria.
Il foglio di visita poi, è divenuta l&#8217;estensione del diritto alla provvigione a tempo indeterminato: tu porti un cliente oggi su un immobile e questi dovrebbe pagarti la provvigione, sia che lo compri ora tra 6 mesi, tra un anno ecc., senza considerare che un affare non è una visita ma è tutt&#8217;altra cosa e che potrebbe essere un affare &#8220;diverso&#8221; da quello originario che sarebbe scaturito al tempo della firma del &#8220;foglio di visita&#8221;.
Signori miei, colleghi, per me non ci siamo (è un opinione).
Non so se sia il caso di cambiare direzione o se l&#8217;esclusiva e il foglio di visita siano cose da abolire, trasformare o mantenere ma, visto che i pro di questi strumenti sono conosciuti dai più, mi limiterò a elencare le motivazioni per le quali noi associati a Oris li abbiamo aboliti:
L&#8217;incarico in esclusiva, per avere un senso, dovrebbe lasciare al proprietario la possibilità di trovare un acquirente per conto proprio, fatta salva la possibilità, con riduzione o eliminazione del costo provvigionale a suo carico, di farsi seguire dall&#8217;AI la compravendita, trattare per suo conto fino a quando serva e sia richiesto.
La penale inoltre dovrebbe esistere solo in caso di ritiro dall&#8217;incarico, prima della scadenza dello stesso: dovrebbe essere versata solo a fronte della dimostrazione del servizio che l&#8217;AI DEVE AVER FORNITO nel frattempo.
In soldoni se non si dimostra il servizio non ci si fa pagare.
Con tutte le clausole vessatorie delle quali si riempiono i vari moduli, tra l&#8217;altro depositati nelle camere di commercio (e approvati), si sta verificando (se già non è così) una sorta di &#8220;guerra&#8221; tra AI e clientela che ha dell&#8217;assurdo: invece di servirli ci mettiamo in contrasto con i clienti, invece di impostare il rapporto sulla fiducia lo impostiamo sulla diffidenza.
Non c&#8217;è orientamento al cliente, c&#8217;è la volontà di cercare tutele &#8220;fai da te&#8221;, (dettate dall&#8217;esasperazione nel migliore dei casi, nel peggiore dall&#8217;improvvisazione), ci si guarda con diffidenza&#8230; è questo il lavoro dell&#8217;Agente?
E la proposta di acquisto che diviene &#8220;Preliminare di compravendita&#8221; con la sola accettazione (e relativa comunicazione al proponente)???
Quale mostruosità abbiamo voluto creare in nome del nostro (sacrosanto) diritto alla provvigione?
Mi spiegate come faccio con una proposta di acquisto accettata, con 2000 euro di caparra &#8220;confirmatoria&#8221; (ORRORE) ad andare dal giudice a chiedere l&#8217;esecuzione in forma specifica dell&#8217;atto?
E i fogli di visita, che danno diritto alla provvigione in forza della &#8220;visita&#8221;.. in base a quale articolo di legge (per non parlare della giurisprudenza)???
Dalle mie personali ricerche, che non ho ancora finito, esce un quadro molto preoccupante sullo stato di salute della nostra professione.
È chiaro che nessuno nasce &#8220;imparato&#8221; ma cercando di procedere in una direzione invece che in un&#8217;altra si possono cambiare molte cose.
La nostra professione deve cambiare, se possibile in meglio, o diverremo superflui o peggio, procacciatori di affari e non più mediatori.
Roberto Ponziani
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		<title>Da termo centrale a termo singolo: si può?</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 21:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Auguri]]></category>
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		<description><![CDATA[Una delle esigenze più frequenti della clientela è proprio quella di sapere se sia possibile,una volta acquistato l&#8217;appartamento, staccare il proprio impianto di riscaldamento da quello centralizzato del condominio al quale l&#8217;appartamento appartiene&#8230; La prima cosa da fare è controllare se il regolamento del condominio vieta il distacco unilaterale del singolo condomino, poi si deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle esigenze più frequenti della clientela è proprio quella di sapere se sia possibile,una volta acquistato l&#8217;appartamento, staccare il proprio <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/impianto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianto">impianto</a> di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/riscaldamento/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con riscaldamento">riscaldamento</a> da quello centralizzato del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/condominio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Condominio">condominio</a> al quale l&#8217;appartamento appartiene&#8230;<br />
La prima cosa da fare è controllare se il regolamento del condominio vieta il <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/distacco/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con distacco">distacco</a> unilaterale del singolo condomino, poi si deve considerare che non si può evitare di pagare le <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/spese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con spese">spese</a> per la conservazione delle cose comuni (manutenzione del riscaldamento) rinunciando al <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/diritto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con diritto">diritto</a> sulle stesse.</p>
<p>Se l&#8217;operazione sia conveniente lo si deve valutare caso per caso.</p>
<p>Bisogna poi stare attenti (e documentare) che gli altri condomini non subiranno danneggiamenti economici di alcun tipo in conseguenza del distacco (ad esempio un aggravio importante dei costi di gestione).</p>
<p>Solo se si riesce a dimostrare che il distacco del proprio impianto porta un vantaggio economico al condominio, tramite una relazione tecnica che attesti con dati certi e firmati, come e quanto il distacco porti vantaggio ai consumi totali (in proporzione): in soldoni si deve riuscire a dimostrare che il distacco fa risparmiare i condomini&#8230; <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/auguri/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Auguri">auguri</a>.</p>
<p>Inoltre, la terza sezione di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/cassazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cassazione">cassazione</a> (680/2005) ha stabilito che distaccarsi dall&#8217;impianto centralizzato non esonera automaticamente il condomino dal pagare le rate se usufruisce comunque del calore in modo indiretto: nello specifico la corte ha definito l&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/obbligo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con obbligo">obbligo</a> del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/pagamento/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pagamento">pagamento</a> anche a chi, pur essendo in affitto di locale a uso NON abitativo, anche se privo di radiatori o altri diffusori connessi all&#8217;impianto <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/condominiale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con condominiale">condominiale</a> &#8220;benefici in una certa misura dell&#8217;esistenza dell&#8217;impianto di riscaldamento esistente nel <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/fabbricato/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fabbricato">fabbricato</a>&#8221; perchè &#8220;riceve calore per la presenza nei muri perimetrali dei tub i del riscaldamento&#8221;.</p>
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La prima cosa da fare è controllare se il regolamento del condominio vieta il distacco unilaterale del singolo condomino, poi si deve considerare che non si può evitare di pagare le spese per la conservazione delle cose comuni (manutenzione del riscaldamento) rinunciando al diritto sulle stesse.
Se l&#8217;operazione sia conveniente lo si deve valutare caso per caso.
Bisogna poi stare attenti (e documentare) che gli altri condomini non subiranno danneggiamenti economici di alcun tipo in conseguenza del distacco (ad esempio un aggravio importante dei costi di gestione).
Solo se si riesce a dimostrare che il distacco del proprio impianto porta un vantaggio economico al condominio, tramite una relazione tecnica che attesti con dati certi e firmati, come e quanto il distacco porti vantaggio ai consumi totali (in proporzione): in soldoni si deve riuscire a dimostrare che il distacco fa risparmiare i condomini&#8230; auguri.
Inoltre, la terza sezione di cassazione (680/2005) ha stabilito che distaccarsi dall&#8217;impianto centralizzato non esonera automaticamente il condomino dal pagare le rate se usufruisce comunque del calore in modo indiretto: nello specifico la corte ha definito l&#8217;obbligo del pagamento anche a chi, pur essendo in affitto di locale a uso NON abitativo, anche se privo di radiatori o altri diffusori connessi all&#8217;impianto condominiale &#8220;benefici in una certa misura dell&#8217;esistenza dell&#8217;impianto di riscaldamento esistente nel fabbricato&#8221; perchè &#8220;riceve calore per la presenza nei muri perimetrali dei tub i del riscaldamento&#8221;.
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