Riporto alla vostra attenzione un articolo che avrei preferito aver visto scritto da me… sottoscrivo lo spirito con il quale ha scritto, visto che la signora Ercolina (così si firma) non ha mai attaccato la categoria a spada tratta con fendenti a casaccio, ma ha stilato una sorta di decalogo di cose che si deve fare (da acquirenti) per evitare più problemi possibile.
Sono certo che sapremo farne tesoro: è una finestra privilegiata su cosa vuole il cliente, davvero, roba che nessuna ricerca di mercato può darvi.
Ringrazio Mentecritica e Ercolina.
Buon lettura.
Mi Casa es su Casa 3: Signora mia….cosa vuole che sia una verandina condonata
Nota di MC: Continua il dibattito scatenato da questo articolo del nostro Settantasette, agente immobiliare pentito. Articolo a cui ha ribattuto Giuseppe Lovaglio, agente immobiliare in servizio. Ora è la volta di dare la parola ad una cliente. Anche in questo caso riportiamo fedelmente quanto ci è stato sottoposto. Le pagine di MC rimangono a disposizione di chiunque voglia, civilmente, dire la sua sull’argomento.
Molti di voi ricorderanno una simpatica parodia a proposito di agenti immobiliari fatta dal comico Gabriele Cirilli. Il motto dell’agente immobiliare suonava più o meno così: “Signora mia…cosa vuole che sia una verandina condonata”.
Anche io, vedendo la scenetta in televisione, ho riso di cuore, salvo poi, rendermi conto che era tutto vero quando mi sono accinta per la seconda volta nella mia vita a cercare una casa da acquistare.
La prima volta avevo atteso con pazienza l’occasione giusta da un privato e tutto era filato liscio come l’olio. Questa seconda volta, la situazione era un po’ diversa, avevo appena avuto un bimbo ed ero la classica mamma divisa tra un lavoro impegnativo e un bimbo voluto con tutto il cuore.
Insomma, per farla breve, ho incluso nella mia ricerca anche annunci di agenzie immobiliari e sono finita imbrigliata in una spiacevole avventura.
Per questa ragione, ho pensato che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone ed ecco come sono nate le dieci regole per sopravvivere come acquirenti nella giungla del mercato immobiliare.
Sorvolo sulle ragioni per le quali la mediazione di un’agenzia immobiliare sia spesso del tutto inutile (soprattutto per il compratore), tipo garanzia del pagamento in contanti (è sempre così…per legge…gli assegni circolari non sono altro che contanti), garanzia su chi acquista (ma che fanno una visura alla centrale protesti o più semplicemente mi guardano in faccia e vedono come sono vestita). Una parte di queste sono già evidenziate molto bene nell’articolo disponibile a questo link.
Mi concentro invece sulle 10 regole, che sono volutamente un po’ forti, perché servono per tutelarsi non solo dal punto di vista formale ma soprattutto da quello sostanziale: (continua…)
Una delle esigenze più frequenti della clientela è proprio quella di sapere se sia possibile,una volta acquistato l’appartamento, staccare il proprio impianto di riscaldamento da quello centralizzato del condominio al quale l’appartamento appartiene…
La prima cosa da fare è controllare se il regolamento del condominio vieta il distacco unilaterale del singolo condomino, poi si deve considerare che non si può evitare di pagare le spese per la conservazione delle cose comuni (manutenzione del riscaldamento) rinunciando al diritto sulle stesse.
Se l’operazione sia conveniente lo si deve valutare caso per caso.
Bisogna poi stare attenti (e documentare) che gli altri condomini non subiranno danneggiamenti economici di alcun tipo in conseguenza del distacco (ad esempio un aggravio importante dei costi di gestione).
Solo se si riesce a dimostrare che il distacco del proprio impianto porta un vantaggio economico al condominio, tramite una relazione tecnica che attesti con dati certi e firmati, come e quanto il distacco porti vantaggio ai consumi totali (in proporzione): in soldoni si deve riuscire a dimostrare che il distacco fa risparmiare i condomini… auguri.
Inoltre, la terza sezione di cassazione (680/2005) ha stabilito che distaccarsi dall’impianto centralizzato non esonera automaticamente il condomino dal pagare le rate se usufruisce comunque del calore in modo indiretto: nello specifico la corte ha definito l’obbligo del pagamento anche a chi, pur essendo in affitto di locale a uso NON abitativo, anche se privo di radiatori o altri diffusori connessi all’impianto condominiale “benefici in una certa misura dell’esistenza dell’impianto di riscaldamento esistente nel fabbricato” perchè “riceve calore per la presenza nei muri perimetrali dei tub i del riscaldamento”.