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Comprare avendo il mutuo? A volte non è possibile…

Succede spesso che telefonando al proprietario di un immobile per fissare un appuntamento ci si senta rispondere -“è in trattativa”- oppure – “ho già venduto, grazie” .

Normale routine.

E a volte, a un successivo contatto si scopre che l’immobile è tornato in vendita, perché l’ “chiuso” è sfumato.

Un po’ meno normale, secondo me, è il fatto che siano molti gli affari che “saltano” per impossibilità di ottenere il mutuo da parte degli acquirenti.

Si potrebbe evitare cercando il mutuo per i propri clienti PRIMA di trovare l’immobile, anche per “mirare” meglio l’immobile giusto per le tasche degli acquirenti; in fondo iscriversi all’UIC come creditizi non è impossibile, anzi; e tanto meno è difficile accompagnare nei vari istituti (convenzionati e non) i propri clienti acquirenti…

Ma anche questo problema può essere una conseguenza di un modus operandi, più o meno discutibile ma non illegale o contro l’, comunque con soluzione alla nostra portata (intendo nostra di )…

Una prima difficoltà nasce in presenza di quegli acquisti dove requisito fondamentale richiesto dagli acquirenti sia l’ottenimento di un mutuo al 120%, oggi molto meno raro di quanto qualcuno ami far credere: l’orientamento degli acquirenti di fascia “bassa” infatti, è quello di cercare nel mutuo la risorsa per ogni spesa inerente all’, comprendendo nella cifra da richiedere all’istituto di credito anche le imposte, le spese per il , il , le mediazioni; è chiaro che la cifra deve essere per la banca erogabile in relazione ai redditi degli acquirenti.

Se poi si ottenesse il mutuo, basta che il notaio scriva nel contratto di mutuo, in modo , a cosa sono serviti i vari importi che l’istituto avrà cura di erogare con mandati irrevocabili (o assegni) diversi.

E fin qui ce la caviamo…

Ma un giorno, finalmente, dopo aver trovato l’istituto disposto a erogare il mutuo, dopo aver trovato la casa che piace ai nostri acquirenti, ci arriva la mazzata:

Il proprietario vuole una parte consistente di denaro a “nero”.

Ovviamente, l’agente coscienzioso rinuncia a tali incarichi, quando ne viene a conoscenza in fase di acquisizione ma, spesso, il proprietario è restio a dichiarare tali esigenze prima di vedere una , anche se l’AI ne abbia fatto richiesta precisa al momento dell’acquisizione (la domanda su come e da quando si abbia la proprietà è d’obbligo, come la raccolta delle provenienze), magari vedendo che un immobile è stato acquistato entro il quinquennio…

D’altro canto, anche se il proprietario è un che ha denunciato una cifra per gli appartamenti già venduti, sceglierà di denunciarne sempre una congrua alle precedenti, congruità in mancanza della quale si vedrà il fisco intervenire richiedendo imposte a destra e a manca, e se questa cifra non è molto fedele al vero…

Inoltre aggiungo l’assurdo che tale problema esiste anche se gli appartamenti precedenti fossero stati venduti a prezzi differenti da quello che stiamo vendendo noi (vuoi per o perché qualcuno riesce a venderlo a un più alto) e il malcapitato costruttore non si preoccupasse della “incongruenza” lasciando che l’ denunci tranquillamente l’importo pagato: il fisco potrebbe invocare “pregiudizio di colpa” anche se in questo caso il misero costruttore non ha evaso un baffo, decidendo che tutti gli appartamenti hanno le imposte da rivedere in forza del fatto che uno di questi è stato venduto a più alto, come se ci fosse stata evasione e non compravendita con prezzi differenti.

Poi anche i privati ci mettono del loro, magari rivendendo una casa comprata con le e pretendendo cifre a nero, di solito coincidenti con la quasi totalità della plusvalenza…

Il notaio che ne venisse a conoscenza al momento dell’atto si troverebbe nella posizione scomoda di dover segnalare la differenza tra l’importo del mutuo e l’importo denunciato nell’atto, e sapete tutti come va a finire.

E l’ deve segnalare l’operazione come sospetta, all’UIC.

Il problema sta piano piano attenuandosi, ma questo per me è il vero problema attuale in molte con mutuo.

In pratica, se da una parte le famiglie hanno la tendenza a cercare nel credito, in modo onnicomprensivo, la soluzione all’acquisto della propria casa, dall’altra sia le politiche bancarie che alcuni pongono limiti insormontabili a tutto ciò.

Questo è uno dei motivi per il quale NOI Agenti immobiliari possiamo essere molto utili allo Stato e ai cittadini, se ce ne dessero la facoltà legittima, oltre che l’obbligo: se si dovesse sempre passare da una agenzia immobiliare per vendere/acquistare una casa si avrebbe sicuramente più possibilità di tracciare chi “sgarra”.

Naturalmente dovrebbe diventare conveniente anche per il cittadino, ma questo è un altro post.

Qual è la vostra esperienza, ?

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In quale momento l’Agente Immobiliare matura il diritto a riscuotere la provvigione?

Premessa, non ho certezze, solo domande e opinioni.

Girando per vari sui quali mi diletto la sera, non vedo una gran mole di contenta delle Agenzie .

Voglio credere che molto dipenda dallo spirito … italico, molto diffuso :)

Innanzitutto c’è molta confusione, anche tra gli operatori, su quali sono le mansioni dell’agente e, soprattutto, come dovrebbe comportarsi…

Uno dei dubbi più frequenti è: quando si deve pagare l’agenzia?

“Quando l’ è concluso per il suo intervento”

Allora, qui nasce il “problema”.

Quando è concluso l’affare?

Agente 1)
Appena si mettono in relazioni due o più parti per la di un affare, e queste raggiungono un accordo l’affare è concluso e l’agente riscuote, o al massimo appena la parte proponente viene edotta che il ha accettato la , anche via fax o per lettera a.r.

Agente 2)
Appena viene stipulato un atto che produca trasferimento di proprietà in cambio di beni fungibili o altra proprietà ( o permuta), non sottoposto a condizione sospensiva (quella risolutiva non toglie il alla ).
In caso di atto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione si afferma appena si verifica la condizione.

Se il diritto del primo agente a volte non è stato suffragato dalle varie sentenze, rimane abbastanza certo invece il diritto del secondo.

Secondo me il problema è di interpretazione.. (ma va!!!)

Semplificando il mio pensiero:

Il diritto di ottenere una provvigione, nasce in un momento ma si avvera in un altro.

Mi spiego:

Se io ti porto a vedere un immobile, te ne parlo, te lo “propongo” insomma, nel momento in cui tu comprerai quell’immobile dovrai pagarmi la provvigione, anche se proverai a scavalcarmi, facendola comprare a un parente ecc., ma SOLO se la comprerai a condizioni uguali o molto simili a quelle che ti ho proposto io. C’è chi dice basti che te lo faccia vedere in agenzia, ma su questo, a meno che non riesca a provare il fatto di avertelo indicato talmente bene che tu lo hai poi trovato da solo, ho dei forti dubbi sulla certezza di riscuotere in questo caso…

In questo caso l’agente acquisisce una sorta di diritto, una aspettativa su quell’affare quando i soggetti sono gli stessi e le condizioni simili.

Questo è il momento di nascita del diritto, il momento nel quale nasce l’aspettativa della provvigione.

Quando si riscuote allora?

Quando le parti stipulano un atto (dal “compromesso” in su..) a prestazioni corrispettive che abbiano come oggetto quel bene immobile (qualche giurista mi strozzerà, lo sento).

Quindi non “all’ della proposta”.

A volte però può capitare che le parti decidano di rimanere con la proposta fino al anche se quest’ultimo è lontano nel tempo.

In quel caso l’agente dovrebbe cercare di far sottoscrivere un atto più serio, ma in mancanza di la obbligatoria servirà perlomeno a determinarne la data certa di sottoscrizione, al che potrà chiedere il delle , tenendo ben conto che se le parti non vorranno pagare egli non riscuoterà.

A volte si fa metà subito e metà a rogito, ma a meno che le vostre casse non piangano io lo sconsiglio: se poi dovreste dover rendere i soldi potrebbe essere peggio (in barba all’art. V).

vabbè, ho parlato troppo, la proposta la lascio a un altro post.

Ho detto… la mia

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Abusivo? Ti denuncio!

Non ho mai segnalato nessuno che svolgesse attività di in modo abusivo alle CCIAA, per adesso.

Mi sono limitato a “tagliargli le gambe” quando entravano in ufficio proponendo collaborazioni, non per motivi di astio ma solo perché voglio gestire a modo mio ogni aspetto del rapporto con la clientela, per poter anche io scegliere con chi avere a che fare, se rinunciare o meno a un in forza di una mia analisi, non in forza di informazioni “filtrate” da altri.

Troppe volte, specie nelle lottizzazioni, si vede un che ti arriva “pompato” a dismisura per via di tutti i “passaggi” che ha fatto prima di arrivare sulla mia scrivania… no, grazie, rinuncio: prima mano e basta.

Per non parlare dei privati che si rivolgono a certe figure del passato (passato?), i sensali del paese o del bar dello Sport (che tra l’altro annoverano tra le loro fila alcuni anche bravi nell’accordare le persone).

Non so, ho il dubbio che chi si rivolge a questi sensali e da loro l’incarico alla vendita abbia la forte percezione che anche noi, colleghi, facciamo lo stesso lavoro… quindi meglio evitare, secondo me.

Quindi ho sempre convissuto in maniera “pacifica” con queste figure, con la tolleranza che a volte ;-) mi contraddistingue…

Poi ci sono abusivi e abusivi, secondo me si deve fare dei distinguo:

  • Gli “abusivi” legalizzati: chiamati anche “accompagnatore all’immobile”, figure che in barba a una certa che dice chiaramente (almeno finora, ddl 2272 premettendo) che a svolgere tale attività (compresa l’) debba essere AI iscritto al Ruolo; vengono assunti a , con stipendi da fame e obiettivi tipo 100 appuntamenti/mese 50 acquisizioni/mese. Finiranno per cambiare lavoro o andare in piccole strutture, finalmente a lavorare come apprendisti AI..
  • Gli “abusivi” professionisti: nulla vieta a un tecnico o a un altro professionista di farsi pagare per l’assistenza alla vendita….. la mediazione, la da entrambe le parti e la promozione di un immobile però sarebbero un’altra cosa…. o no?
  • Gli “Abusivi” con prestanome: “Agenti” “” che hanno un numero di ruolo prestato da un parente, da un vecchio AI in pensione o in crisi mistica, che non sanno distinguere da un e una proposta di (mi è successo…)
  • Gli “Abusivi” Sensali, che tutti noi conosciamo, figure tra l’altro simpatiche e folkloristiche, se guardate da lontano (a questo proposito voglio solo far presente che uno di questi ha venduto una a un mio parente, nonostante le mie raccomandazioni a non acquistarla, (nemo profeta..), che non ha l’abitabilità…)

Le mie domande:

  1. Avete mai segnalato qualche abusivo di cui sopra alla CCIAA o alla GDF?
  2. Conoscete qualche episodio di segnalazione andato a buon fine? (con punizione del fedifrago)
  3. Quanto credete danneggino il nostro lavoro tali pratiche?
  4. Se si avrà la , se tutti potranno agevolmente accedere alla professione di AI, sarete più o meno tolleranti nei confronti degli abusivi?
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Degli incarichi in esclusiva.

Premetto: non ho risposte, solo domande e opinioni.

Sono un AI e non uso in esclusiva, fogli di visita, proposte con che divengono “preliminari” con l’.

Campo, lo stesso.

Quindi sono qui per confrontarmi con chi invece lavora con questi , per capire e confrontare le esperienze.

Comincio con le mie riflessioni:

Per quanto ne so, gli incarichi in esclusiva sono quei contratti dove uno o più proprietari di uno o più immobili, in cambio della prestazione d’opera di un dato A.I. o una data Agenzia o catena di Agenzie, accetta le seguenti condizioni:

  1. Fissare un per il quale, in presenza di una di acquisto conforme, si consideri maturato il alla provvigione, a prescindere dall’accettazione.
  2. Impedire a chiunque non faccia parte dei soggetti titolari dell’incarico a trattare l’immobile, anche se privati, proprietari compresi.
  3. Non ritirare l’immobile dalla vendita, pena il di penali (non sempre).
  4. Alla fine dell’incarico in esclusiva accettare di rinnovare tacitamente per pari periodo in mancanza di comunicazioni da inviare (di solito) 15 gg prima della scadenza, con a.r.
  5. Alla scadenza del mandato rimborsare le spese di (in modo forfettario il più delle volte, senza documentazione): molte volte questo punto viene eliminato.
  6. Firmare i moduli nei quali sono elencati i nomi di coloro che avrebbero visitato o veduto l’immobile in Agenzia (???).

Il cosa ci guadagna?

Provo a fare delle supposizioni.

  1. Pubblicità migliore rispetto al resto degli immobili: è chiaro che un immobile in esclusiva dovrebbe godere di un trattamento di riguardo rispetto a quelli non in esclusiva ma a ben guardare il tutto si risolve in un “NOSTRA ESCLUSIVA”, come se fosse una qualità intrinseca dell’immobile che potesse interessare gli acquirenti; per non parlare del fatto che molti franchising lavorano immobili solo in esclusiva, con il risultato che l’immobile è pubblicizzato nello stesso modo degli immobili non in esclusiva (tutti belli, nessuno bello).
  2. Certezza del prezzo univoco in pubblicità: questo effettivamente è un vero vantaggio per chi offre in vendita un immobile… a meno che il proprietario, stancatosi dell’inerzia dell’agenzia (a torto o ragione in questo momento non ci interessa), non dia l’incarico a altre agenzie, sottobanco.
  3. Documentazione completa dell’immobile a disposizione in agenzia: ma questo si deve fare anche senza esclusiva, no? Almeno noi cerchiamo di farlo…
  4. Fiducia del proprietario nei confronti dell’Agente provata dall’incarico esclusivo: mmm… non mi convince, ho cominciato facendo l’acquisitore e so che un incarico in esclusiva firmato con fiducia davanti a me non sempre ha avuto come conseguenza una gestione soddisfacente (per il proprietario). Provate a chiedere a un campione di 10 persone che hanno dato l’incarico in esclusiva quanto siano soddisfatte, può essere illuminante.
  5. Impegno dell’agente nella vendita dell’immobile: beh, in teoria… ma in pratica? Di solito nelle agenzie si deve fare i conti con la domanda e la domanda è proporzionale allo sforzo pubblicitario e al parco immobili che puoi offrire. Se hai pochi immobili in carico, tutti in esclusiva, concentrerai la pubblicità verso un target, e quel target ti chiamerà, lasciandoti le richieste, quindi dovresti avere un numero sufficiente di immobili in esclusiva, di vario genere, tale da permetterti di avere ampia riserva di nel tipo di contatti acquirenti, ai quali proporre il nuovo immobile; ciò si traduce, molte volte, nel fatto che i tuoi venditori si concentrano sugli immobili per i quali hanno richiesta, e visto che hai una richiesta “limitata”…

Quindi le esclusive sono consigliabili?

In teoria sì, se non fosse che nella pratica le cose vanno in maniera simile (simile?) a quanto scritto sopra…
Le esclusive porterebbero discreti vantaggi alla trasparenza nelle , se non fosse per il fatto che invece così non è!!!
L’incarico in esclusiva dovrebbe funzionare in questo modo, secondo noi:

  1. Si fissa un prezzo di (in pubblicità) come prezzo di partenza, con una forbice che al calare del prezzo fa calare anche la provvigione (per un immobile che viene dato in esclusiva è il minimo pretendere di guadagnare il più possibile, no?).
  2. Si definisce un periodo d’incarico rinnovabile dietro conferma (e non rinnovo tacito, che molte volte si attiva per disattenzione dei clienti, non per vera intenzione di lasciare l’incarico…).
  3. Si da libertà al proprietario di ritirare dalla vendita l’immobile in qualsiasi momento dalla vendita, senza penali o solo con il rimborso spese (dietro prova dell’investimento fatto), a condizione che non lo venda a nessuno per un periodo eguale alla durata dell’incarico, riservandosi i diritti in caso di scorrettezze.
  4. Si fa fare al proprietario tutte le verifiche di conformità che serviranno per il , in assenza delle quali NON si prende l’esclusiva, sistemando le difformità subito (meglio) o preparandosi a farlo nei tempi più celeri possibile, diminuendo la possibilità di amare sorprese.
  5. Si rifiutano gli incarichi in esclusiva se la richiesta è visibilmente fuori prezzo.
  6. Si evita di sopravvalutare gli immobili per avere l’incarico (corollario del punto 5).
  7. Si da possibilità al proprietario di reperire acquirenti per conto proprio, offrendo, in quel caso, la propria opera a costi ridotti.

Ora, si potrebbe sostenere che questo tipo di esclusiva non tutela l’agente nel suo guadagno.

Da parte mia posso dire che penso siano altri i mestieri che danno la “certezza” del guadagno, il nostro richiede forte impegno per avere l’aspettativa del guadagno, al massimo, anche se molte volte questa aspettativa si realizza.

Ecco perché io e i miei colleghi abbiamo deciso di impostare il lavoro senza le esclusive, porgendo la mano fiduciosa ai nostri clienti, convinti che sia l’unico modo di impostare un rapporto sulla fiducia.

Convinti, non certi, non sicuri.

Inoltre, l’incarico in esclusiva ha sempre inficiato, secondo me, la mia libertà di trattare entrambe le parti al medesimo modo, la mia posizione INFRA partes.

Spero che qualcuno che lavora con le esclusive in maniera preminente partecipi alla discussione e mi chiarisca le idee.

.

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Mediatore o Agente immobiliare?

Una domanda lecita, anche se non sembra, le differenze tra le due figure si stanno acuendo, delimitando bene anche nell’immaginario

L’agente vende, procura guadagni a qualcuno che gli da incarico di fare qualcosa per lui: vendere un immobile

Il media, fa trovare le strade per accordi altrui, fa in modo che un proprietario venda il proprio immobile a un , è parte dell’ ma non è legato a nessuna delle parti più dell’altra, entrambe le parti hanno la stessa importanza: il mediatore ha un solo fine: far incontrare le parti e le loro esigenze per sfociare in un accordo che possa portare alla dell’.

Il primo deve convincere l’acquirente ad acquistare, il secondo deve convincere entrambi a trovare un accordo.

Il primo NON ha diritto alla da entrambe le parti, semmai la dovrebbe pretendere da chi gli ha dato l’incarico, anche se mi viene obiettato che gli incarichi sono due (voglio vendere trovami un cliente, voglio comprare trovami una ) a ben guardare..

Il secondo, pur se simile a prima vista, fa un lavoro completamente diverso, non prende incarichi ma offre la sua opera senza obblighi: per questo può pretendere la provvigione da entrambe le parti, da nessuna di queste dipende il suo guadagno, ne è terzo (da qui il dubbio se tale posizione rimanga anche in presenza di ).

Nelle varie discussioni a favore della lapidazione pubblica di TUTTI gli agenti (ultimamente però leggo spesso la frase “.. ci sono anche molti Agenzie serie… che mi rincuora”), in queste discussioni, dicevo, sono arrivato a leggere che gli agenti si approfitterebbero del Civile, sfruttando gli articoli sulla , per poter prendere la provvigione da entrambe le parti!

Se ho capito bene cosa implica tale affermazione, significherebbe che gli si spacciano per mediatori al fine di prendere soldi da tutte e due le parti, approfittandosi del Codice Civile..

A me avevano insegnato che le leggi del Codice Civile le devo rispettare, non sfruttare.

Forse si sta sbagliando a individuare il problema, secondo me, gli Agenti immobiliari in realtà si dividono tra VENDITORI DI e MEDIATORI.

I primi, in forza di un incarico a vendere, cercano di far realizzare un guadagno alla parte venditrice per mantenere l’impegno che hanno preso e sottoscritto (con l’incarico anche l’agenzia si impegna a realizzare la vendita a un certo ): in assenza di questo risultato non riscuotono.

A questo tipo di attività, secondo me, il diritto di provvigione dettato dal C.C. non dovrebbe essere riconosciuto: a pagare dovrebbe essere solamente il proprietario dell’immobile.

Tale scelta, pur se condivisibile in linea di principio, creerebbe il paradosso che il prezzo degli immobili verrebbe “caricato” anche di questo onere, riscaricando i costi tutti sull’acquirente che inoltre perderebbe la possibilità di avere un interlocutore sopra le parti.

Anche se tale timore è lecito, non so dire quanto di esso possa essere trovato nella realtà dei fatti come non so dire cosa succederebbe al se venisse meno la provvigione per come la conosciamo oggi.

Distinguendo tra l’incarico “in esclusiva” e l’incarico “libero” si possono fare delle riflessioni:

  • Quando si prende un incarico in esclusiva si deve segnare l’importo minimo del prezzo di vendita e la provvigione che verrà richiesta (di solito in %), il proprietario quindi, ricaricando il prezzo della mediazione sul prezzo, potrà fissarne irrimediabilmente il costo a carico dell’acquirente, ignaro.
  • Quando si prende un incarico libero, anche se il proprietario ordinerà all’agenzia di caricare il prezzo della mediazione sull’immobile, la possibilità dell’acquirente di fare una proposta alla cifra che vuole rimane intatta, quindi la possibilità di fare una trattativa VERA rimane.
  • Se in caso di esclusiva l’agente ha una certa forza, divenendo parte privilegiata nella trattativa, nell’incarico libero l’agente deve correre e impegnarsi bilateralmente per chiudere un affare (che poi è il suo lavoro).

Spero in un vostro riscontro per ampliare l’argomento.

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Perchè rinunciare alle esclusive?

Gli incarichi in esclusiva:

  • Cosa sono e sopratutto a chi servono?
  • Cosa ci guadagna il ?
  • Cosa ci guadagna l’agente?

Domande inutili? Non ne sarei così sicuro..

Innanzi tutto, come saprete, gli incarichi in esclusiva sono quei contratti dove uno o più di uno o più , in cambio della prestazione d’opera di un dato A.I. o una data Agenzia o catena di Agenzie, accetta le seguenti condizioni:

  1. Fissare un per il quale , in presenza di una proposta di conforme, si consideri maturato il alla provvigione, a prescindere dall’.
  2. Impedire a chiunque non faccia parte dei soggetti titolari del mandato di trattare l’immobile, anche privati.
  3. Non ritirare l’immobile dalla vendita, pena il pagamento di penali (non sempre).
  4. Alla fine dell’ in esclusiva accettare di rinnovare tacitamente per pari periodo in mancanza di comunicazioni da inviare 15 gg. prima della scadenza, con a.r..
  5. Alla scadenza del mandato rimborsare le spese di (in modo forfettario il più delle volte, senza documentazione).
  6. Firmare i nei quali sono elencati i nomi di coloro che avrebbero visitato o veduto l’immobile in Agenzia (???).

Il cliente cosa ci guadagna? Proviamo a rifletterci su…

  1. Pubblicità migliore rispetto al resto degli immobili: è chiaro che un immobile in esclusiva dovrebbe godere di un trattamento di riguardo rispetto a quelli non in esclusiva ma a ben guardare il tutto si risolve in un “NOSTRA ESCLUSIVA”, come se fosse una qualità intrinseca dell’immobile che potesse interessare gli acquirenti; per non parlare del fatto che molti franchising lavorano immobili solo in esclusiva, con il risultato che l’immobile è pubblicizzato nello stesso modo degli immobili non in esclusiva (tutti belli , nessun bello)..
  2. Certezza del prezzo univoco in pubblicità: questo effettivamente è un vero vantaggio per chi offre in vendita un immobile…
  3. Documentazione completa dell’immobile a disposizione in agenzia: ma questo si deve fare anche senza esclusiva, no? Almeno noi lo facciamo..
  4. Fiducia del proprietario nei confronti dell’Agente provata dall’incarico esclusivo: mmm… non mi convince, ho cominciato facendo l’acquisitore e so che un incarico in esclusiva firmato con fiducia davanti a me non sempre ha avuto come conseguenza una gestione soddisfacente (per il proprietario). Provate a chiedere a un campione di 10 persone… senza esagerare.
  5. Impegno dell’agente nella vendita dell’immobile: beh, in teoria… ma in pratica? Di solito nelle agenzie si deve fare i conti con la domanda e la domanda è proporzionale allo sforzo pubblicitario e al parco immobili che puoi offrire. Se hai pochi immobili in carico, tutti in esclusiva, concentrerai la pubblicità verso un target, e quel target ti chiamerà, lasciandoti le richieste, quindi dovresti avere un numero sufficiente di immobili in esclusiva, di vario genere, tale da permetterti di avere ampia riserva di nel tipo di contatti acquirenti, ai quali proporre il nuovo immobile; ciò si traduce, molte volte, nel fatto che i tuoi venditori si concentrano sugli immobili per i quali hanno richiesta, e visto che hai una richiesta “limitata”…

Quindi le esclusive sono consigliabili?

In teoria sì, se non fosse che nella pratica le cose vanno in maniera simile (simile?) a quanto scritto sopra…
Le esclusive porterebbero discreti vantaggi alla trasparenza nelle , se non fosse per il fatto che invece così non è!!!
L’incarico in esclusiva dovrebbe funzionare in questo modo, secondo noi:

  1. Si fissa un prezzo di (in pubblicità) come prezzo di partenza, con una forbice che al calare del prezzo fa calare anche la provvigione (per un immobile che viene dato in esclusiva è il minimo pretendere di guadagnare il più possibile, no?).
  2. Si definisce un periodo d’incarico rinnovabile dietro conferma (e non rinnovo tacito, che molte volte si attiva per disattenzione dei clienti, non per vera intenzione di lasciare l’incarico…).
  3. Si da libertà al proprietario di ritirare l’immobile in qualsiasi momento dalla vendita, senza penali o solo con il rimborso spese (dietro prova dell’investimento fatto), a condizione che non lo venda a nessuno per un periodo eguale alla durata dell’incarico.
  4. Si fa fare al proprietario tutte le verifiche di conformità che serviranno per il , in assenza delle quali NOn si prende l’esclusiva, sistemando le difformità subito (meglio) o preparandosi a farlo nei tempi più celeri possibile
  5. Non si prende le esclusive visibilmente fuori prezzo.
  6. Si da possibilità al proprietario di reperire acquirenti per conto proprio, offrendo , in quel caso,la propria opera a costi ridotti.

Ora, si potrebbe sostenere che questo tipo di esclusiva non l’agente nel suo guadagno.. beh, io rispondo che sono altri i mestieri che danno la certezza del guadagno, il nostro richiede forte impegno per avere l’aspettativa del guadagno, al massimo..
Inoltre credo che sia l’ora di cambiare aria, porgendo noi per primi, come categoria, la mano fiduciosa ai nostri clienti se vogliamo che qualcuno di loro cominci a fare lo stesso.

Saluti

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Della proposta di acquisto irrevocabile

Cos‘è la irrevocabile

Quando finalmente si riesce a trovare l’immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie serie intenzioni al venditore, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di pagamento, i tempi e le scadenze, permette di eliminare tutti quei problemi che si hanno nelle trattative verbali.

In essa vengono indicati il proponente o i proponenti, il bene o i beni interessati con una descrizione sommaria, l’offerta (in valuta) totale, il metodo di pagamento con le tempistiche, le condizioni (sospensive, risolutive, ecc.), la data prevista del rogito.
Ad essa viene allegato un non trasferibile, intestato a tutti gli aventi , a titolo di caparra penitenziale.
Chiaramente in caso di le condizioni possono essere ridiscusse e affinate e finalmente trascritte in un (preliminare di compravendita) o nel rogito notarile, atti a prestazioni corrispettive e non unilaterali come la , con effetti certi sul trasferimento di proprietà.
Qualche spunto di riflessione sulla proposta di acquisto:

  1. La proposta di acquisto NON è un compromesso e non può sostituirlo, infatti è definita nel linguaggio comune “preliminare del preliminare” e NON produce alcun effetto obbligatorio tra le parti se non quello di restituzione del doppio della caparra in misura doppia per chi la riceve o la perdita della stessa per chi la offre, a seconda di chi recede. Ecco il motivo per il quale noi della Oris usiamo la caparra penitenziale che per sua stessa natura è “ del recesso”.
  2. Dopo l’accettazione e al verificarsi delle eventuali condizioni sospensive, noi della Oris non tratteniamo MAI l’assegno in agenzia “a garanzia” per il semplice fatto che in caso di contenziosi tra le parti, l’agente si troverebbe nella posizione di dover decidere se consegnare l’assegno e a chi, arrogandosi diritti e doveri che NON ha e annullando di fatto la garanzia che tale deposito doveva portare all’.
  3. Senza scambi di denaro non si creano veri vincoli.
  4. Con la sull’antiriciclaggio, le proposte che portano la dicitura “con l’accettazione diverrà caparra … la proposta sarà a tutti gli effetti preliminare di compravendita (compromesso)… ” dovranno essere riportate nell’archivio unico cartaceo per l’antiriciclaggio, indicando importi e parti interessate, e l’agente sarà obbligato a accertarsi che venga registrato e le imposte di registro pagate, essendo COOBBLIGATO IN SOLIDO CON L’. Questo tipo di proposta con può portare molti problemi ai , in quanto si verrebbe a dei vincoli e dei privilegi anche con caparre irrisorie, di poche migliaia di euro, noi sconsigliamo apertamente e caldamente dal sottoscriverle, preferendo al loro posto un atto a prestazioni corrispettive vero, come il preliminare di compravendita (compromesso) con una caparra importante, che non dia adito a dubbi sul diritto alla esecuzione in forma specifica dell’atto alla parte adempiente.
  5. Con la proposta scritta le condizioni di acquisto sono chiare così come i termini, sia per chi acquista e propone che per chi vende e riceve.
  6. Il proprietario, davanti a una proposta scritta e un assegno, si trova nella condizione ottimale per prendere sul serio l’acquirente.
  7. “Se la propria parola vale come scritto, perché non scriverla e averne vantaggio oltre che oneri?” (R. Ponziani)
  8. Per chi vende, dire di o dimostrarsi interessati a qualsiasi offerta verbale più o meno congrua, vuol dire esporsi al rischio di svalutare l’immobile a ogni passaggio, altra cosa è valutare una Proposta scritta.
  9. La proposta di acquisto irrevocabile (art. 1329 C .C.), come dice il suo nome, è una cosa seria e non va presa alla leggera. Infatti, una volta compilata, essa ha la caratteristica di aver per tutto il periodo che si decide di farla durare ed è vincolante, pena la perdita della caparra penitenziale (art. 1386 C.C.) se la controparte accettasse e non si intendesse procedere. Di norma la sua scadenza non supera i 15gg.
  10. Se l’agenzia si avvale di prestampati da compilare, essi devono essere depositati dall’agenzia presso la C.C.I.A.A. affinché abbiano valore e siano regolari.
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Esclusive e fogli di visita.

L’incarico in e il foglio di visita sono gli strumenti con il quale le AI hanno cercato di tutelare il loro lavoro su un determinato immobile, per diminuire le possibilità di essere “scavalcati”, da clienti poco inclini al pagamento di e per aumentare la possibilità di rientro dell’investimento lavorativo e pubblicitario su un immobile.

I presupposti, tutt’altro che illeciti, come spesso accade hanno finito per essere dimenticati a favore di una trasformazione dello strumento “esclusiva”.

Infatti gli incarichi si sono piano piano trasformati, fino a divenire strumenti che poco hanno di bello per la nostra professione, portando troppo spesso lamentele da parte dei clienti (a ragione o no) e discredito sulla .

Il foglio di visita poi, è divenuta l’estensione del diritto alla a tempo indeterminato: tu porti un oggi su un immobile e questi dovrebbe pagarti la provvigione, sia che lo compri ora tra 6 mesi, tra un anno ecc., senza considerare che un non è una visita ma è tutt’altra cosa e che potrebbe essere un “diverso” da quello originario che sarebbe scaturito al tempo della firma del “foglio di visita”.

Signori miei, colleghi, per me non ci siamo (è un opinione).

Non so se sia il caso di cambiare direzione o se l’esclusiva e il foglio di visita siano cose da abolire, trasformare o mantenere ma, visto che i pro di questi strumenti sono conosciuti dai più, mi limiterò a elencare le motivazioni per le quali noi associati a Oris li abbiamo aboliti:

L’incarico in esclusiva, per avere un senso, dovrebbe lasciare al proprietario la possibilità di trovare un per conto proprio, fatta salva la possibilità, con riduzione o eliminazione del costo provvigionale a suo carico, di farsi seguire dall’AI la compravendita, trattare per suo conto fino a quando serva e sia richiesto.
La penale inoltre dovrebbe esistere solo in caso di ritiro dall’incarico, prima della scadenza dello stesso: dovrebbe essere versata solo a fronte della dimostrazione del servizio che l’AI DEVE AVER FORNITO nel frattempo.
In soldoni se non si dimostra il servizio non ci si fa pagare.

Con tutte le clausole vessatorie delle quali si riempiono i vari , tra l’altro depositati nelle camere di commercio (e approvati), si sta verificando (se già non è così) una sorta di “guerra” tra AI e clientela che ha dell’assurdo: invece di servirli ci mettiamo in contrasto con i clienti, invece di impostare il rapporto sulla fiducia lo impostiamo sulla diffidenza.

Non c’è orientamento al cliente, c’è la di cercare tutele “fai da te”, (dettate dall’esasperazione nel migliore dei casi, nel peggiore dall’improvvisazione), ci si guarda con diffidenza… è questo il lavoro dell’Agente?

E la di acquisto che diviene “Preliminare di compravendita” con la sola (e relativa comunicazione al proponente)???
Quale mostruosità abbiamo voluto in nome del nostro (sacrosanto) diritto alla provvigione?

Mi spiegate come faccio con una proposta di acquisto accettata, con 2000 euro di caparra “confirmatoria” (ORRORE) ad andare dal giudice a chiedere l’esecuzione in forma specifica dell’atto?

E i fogli di visita, che danno diritto alla provvigione in forza della “visita”.. in base a quale articolo di (per non parlare della )???

Dalle mie personali ricerche, che non ho ancora finito, esce un quadro molto preoccupante sullo stato di della nostra professione.

È chiaro che nessuno nasce “imparato” ma cercando di procedere in una direzione invece che in un’altra si possono cambiare molte cose.

La nostra professione deve cambiare, se possibile in meglio, o diverremo superflui o peggio, procacciatori di affari e non più .

Roberto Ponziani

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L’accettazione della proposta di acquisto

Il di , di recente, si è pronunciato in una controversia nella quale, oltre ad altre questioni, si è discuteva su di un argomento assai dibattuto, sia in dottrina che in , con interpretazione e decisioni non univoche. La fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale Toscano era la qualificazione e la valenza di una raccolta scambiata da un agente immobiliare tra le parti intermediate. Più precisamente, il , destinatario della in questione, vi apponeva la sua firma in calce e la trasmetteva, a mezzo telefax, all’agente immobiliare. Successivamente, insorgeva, tra le parti, una controversia in quanto l’una sosteneva che l’immobile non risultava essere conforme alla normativa urbanistica e fiscale, ma che si dichiarava disposto ad acquistarlo, a fronte di una cospicua riduzione del per il minor dell’immobile, in relazione ai vizi esistenti ed alle dette irregolarità, nonché per le maggiori sostenute, e, quindi, chiedeva la condanna dell’altra parte a dare esecuzione al contratto di vendita rappresentato, appunto, dalla in questione, mentre l’altra sosteneva, invece, che la sottoscritta non la vincolasse a contrarre in quanto con la sua accettazione non si era stipulato alcun contratto di vendita.
I Giudici per decidere la causa hanno dovuto affrontare uno specifico profilo dei modi di manifestazione della volontà negoziale in materia di vendita di che, in relazione a quanto dispone l’art. 1350, non può che avvenire per iscritto. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto, innanzitutto, che la volontà di accettare una proposta di avente per oggetto un bene immobile deve essere manifestata in modo inequivoco, non essendo sufficiente l’apposizione della propria sottoscrizione in calce, ma essendo, quanto meno, necessario apporvi la dicitura “per accettazione“. Hanno, inoltre, rilevato i giudici che “ … la proposta irrevocabile di ricevuta per il tramite del mediatore, senza alcuna manifestazione della volontà espressa per iscritto, non integra il contenuto tipico del contratto .“ Si legge, ancora, nella sentenza in che “Perché un vincolo contrattuale a comprare e vendere l’immobile possa essere ritenuto sorto non può ritenersi sufficiente la mera firma in calce ed a lato della proposta senza alcuna espressione di volontà negoziale da parte della destinataria. La … non ha manifestato tale volontà per iscritto, ha sottoscritto senza neppure dichiarare di aver accettato la proposta che invece per il suo contenuto esigeva la dichiarazione di impegno in ordine a determinate clausole di garanzia”. Infine, il Tribunale rilevava che il fatto che nella proposta si affermasse che il pagamento di una certa somma sarebbe stato imputato quale dopo la stipula del preliminare dimostrava che si era in presenza di un tipico negozio preparatorio in vista della stipulazione di un contratto preliminare ad effetti Obbligatori. Val la pena di riportare, a tal proposito, un passo della sentenza “Nella prassi è noto il fenomeno, incrementato dallo dell’attività di di soggetti professionalmente dediti a tale attività ed interessati alla creazione anticipata di un vincolo tra le parti. Non si tratta di preliminari ma di innominati aventi causa nella necessità di procedimentalizzare le trattative per evitare sorprese e proteggere il negoziato da improvvisi ripensamenti, Un modo per evitare di perder tempo con compratori e venditori indecisi“. La decisione dei Tribunale di Firenze non può che essere, pienamente, condivisa, nel senso che, come peraltro precisato nella motivazione, una proposta di acquisto contiene una serie di regole o condizione destinate solamente “a recintare i confini della trattativa“ ma che se non contengono uno specifico obbligo a contrarre a determinate condizioni ed entro un determinato tempo non possono integrare il contenuto di contratto.
Avv. Roberto Bella – Presidente IRCAT

Fonte

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In quale momento l’agenzia matura il diritto a riscuotere la provvigione?

Girando per vari sui quali mi diletto la sera, non vedo una gran mole di contenta delle Agenzie .
Innanzitutto c’è molta confusione, anche tra gli operatori, su quali sono le mansioni dell’agente e, soprattutto, come dovrebbe comportarsi…

Uno dei dubbi più frequenti è: quando si deve pagare l’agenzia?

Allora, qui nasce il “problema”.

Quando è concluso l’?

Agente tipo 1)
Secondo chi fa questo mestiere in un certo modo, appena si mettono in relazioni due o più parti per la di un affare, e queste raggiungono un accordo l’affare è concluso e l’agente riscuote, o al massimo appena la parte proponente viene edotta che il ha accettato la , anche via fax o per lettera a.r.

Agente tipo 2)
Secondo che fa questo mestiere in un altro certo modo, appena viene stipulato un atto che produca trasferimento d proprietà in cambio di beni fungibili o altra proprietà ( o permuta), non sottoposto a condizione sospensiva (quella risolutiva non toglie il alla ).
In caso di atto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione si afferma appena si verifica la condizione.

La è dubbia nel verificare il diritto del primo agente, mentre è certa nel confermare il diritto del secondo.

Infatti secondo me il problema è che il diritto di ottenere una provvigione da un affare nasce in un momento ma si avvera in un altro.

Mi spiego:

Se io ti porto a far vedere un immobile, te ne parlo, te lo “propongo” insomma, se tu comprerai quell’immobile dovrai pagarmi la provvigione, anche se proverai a scavalcarmi, facendola comprare a un parente ecc., ma SOLO se la comprerai a condizioni uguali o molto simili a quelle che ti ho proposto io..

In questo caso l’agente acquisisce una sorta di diritto su quell’affare quando i soggetti sono gli stessi e le condizioni simili.

Questo è il momento di nascita del diritto.

Quando riscuote?

Quando le parti stipulano un atto (dal in su..) a prestazioni corrispettive che abbiano come oggetto quel bene immobile.

Quindi non “all’ della proposta”.

A volte però può capitare che le parti decidano (contro il mio consiglio ) di rimanere con la proposta fino al anche se quest’ultimo è lontano nel tempo.

in quel caso l’agente può chiedere il delle , ma se le parti non vorranno pagare egli non riscuoterà ( a volte si fa metà e metà).

sconsiglio di saltare il compromesso in questi casi.

vabbè, ho parlato troppo.

Ho detto… la mia

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