Succede spesso che telefonando al proprietario di un immobile per fissare un appuntamento ci si senta rispondere -“è in trattativa”- oppure – “ho già venduto, grazie” .
Normale routine.
E a volte, a un successivo contatto si scopre che l’immobile è tornato in vendita, perché l’affare “chiuso” è sfumato.
Un po’ meno normale, secondo me, è il fatto che siano molti gli affari che “saltano” per impossibilità di ottenere il mutuo da parte degli acquirenti.
Si potrebbe evitare cercando il mutuo per i propri clienti PRIMA di trovare l’immobile, anche per “mirare” meglio l’immobile giusto per le tasche degli acquirenti; in fondo iscriversi all’UIC come mediatori creditizi non è impossibile, anzi; e tanto meno è difficile accompagnare nei vari istituti (convenzionati e non) i propri clienti acquirenti…
Ma anche questo problema può essere una conseguenza di un modus operandi, più o meno discutibile ma non illegale o contro l’etica, comunque con soluzione alla nostra portata (intendo nostra di Agenti Immobiliari)…
Una prima difficoltà nasce in presenza di quegli acquisti dove requisito fondamentale richiesto dagli acquirenti sia l’ottenimento di un mutuo al 120%, oggi molto meno raro di quanto qualcuno ami far credere: l’orientamento degli acquirenti di fascia “bassa” infatti, è quello di cercare nel mutuo la risorsa per ogni spesa inerente all’acquisto, comprendendo nella cifra da richiedere all’istituto di credito anche le imposte, le spese per il notaio, il geometra, le mediazioni; è chiaro che la cifra deve essere per la banca erogabile in relazione ai redditi degli acquirenti.
Se poi si ottenesse il mutuo, basta che il notaio scriva nel contratto di mutuo, in modo analitico, a cosa sono serviti i vari importi che l’istituto avrà cura di erogare con mandati irrevocabili (o assegni) diversi.
E fin qui ce la caviamo…
Ma un giorno, finalmente, dopo aver trovato l’istituto disposto a erogare il mutuo, dopo aver trovato la casa che piace ai nostri acquirenti, ci arriva la mazzata:
Il proprietario vuole una parte consistente di denaro a “nero”.
Ovviamente, l’agente coscienzioso rinuncia a tali incarichi, quando ne viene a conoscenza in fase di acquisizione ma, spesso, il proprietario è restio a dichiarare tali esigenze prima di vedere una proposta, anche se l’AI ne abbia fatto richiesta precisa al momento dell’acquisizione (la domanda su come e da quando si abbia la proprietà è d’obbligo, come la raccolta delle provenienze), magari vedendo che un immobile è stato acquistato entro il quinquennio…
D’altro canto, anche se il proprietario è un costruttore che ha denunciato una cifra per gli appartamenti già venduti, sceglierà di denunciarne sempre una congrua alle precedenti, congruità in mancanza della quale si vedrà il fisco intervenire richiedendo imposte a destra e a manca, e se questa cifra non è molto fedele al vero…
Inoltre aggiungo l’assurdo che tale problema esiste anche se gli appartamenti precedenti fossero stati venduti a prezzi differenti da quello che stiamo vendendo noi (vuoi per mercato o perché qualcuno riesce a venderlo a un prezzo più alto) e il malcapitato costruttore non si preoccupasse della “incongruenza” lasciando che l’acquirente denunci tranquillamente l’importo pagato: il fisco potrebbe invocare “pregiudizio di colpa” anche se in questo caso il misero costruttore non ha evaso un baffo, decidendo che tutti gli appartamenti hanno le imposte da rivedere in forza del fatto che uno di questi è stato venduto a prezzo più alto, come se ci fosse stata evasione e non compravendita con prezzi differenti.
Poi anche i privati ci mettono del loro, magari rivendendo una casa comprata con le agevolazioni e pretendendo cifre a nero, di solito coincidenti con la quasi totalità della plusvalenza…
Il notaio che ne venisse a conoscenza al momento dell’atto si troverebbe nella posizione scomoda di dover segnalare la differenza tra l’importo del mutuo e l’importo denunciato nell’atto, e sapete tutti come va a finire.
E l’agente immobiliare deve segnalare l’operazione come sospetta, all’UIC.
Il problema sta piano piano attenuandosi, ma questo per me è il vero problema attuale in molte compravendite con mutuo.
In pratica, se da una parte le famiglie hanno la tendenza a cercare nel credito, in modo onnicomprensivo, la soluzione all’acquisto della propria casa, dall’altra sia le politiche bancarie che alcuni proprietari pongono limiti insormontabili a tutto ciò.
Questo è uno dei motivi per il quale NOI Agenti immobiliari possiamo essere molto utili allo Stato e ai cittadini, se ce ne dessero la facoltà legittima, oltre che l’obbligo: se si dovesse sempre passare da una agenzia immobiliare per vendere/acquistare una casa si avrebbe sicuramente più possibilità di tracciare chi “sgarra”.
Naturalmente dovrebbe diventare conveniente anche per il cittadino, ma questo è un altro post.
Qual è la vostra esperienza, colleghi?

L’accettazione della proposta di acquisto
Il Tribunale di Firenze, di recente, si è pronunciato in una controversia nella quale, oltre ad altre questioni, si è discuteva su di un argomento assai dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, con interpretazione e decisioni non univoche. La fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale Toscano era la qualificazione giuridica e la valenza di una proposta di acquisto raccolta scambiata da un agente immobiliare tra le parti intermediate. Più precisamente, il venditore, destinatario della proposta di acquisto in questione, vi apponeva la sua firma in calce e la trasmetteva, a mezzo telefax, all’agente immobiliare. Successivamente, insorgeva, tra le parti, una controversia in quanto l’una sosteneva che l’immobile non risultava essere conforme alla normativa urbanistica e fiscale, ma che si dichiarava disposto ad acquistarlo, a fronte di una cospicua riduzione del corrispettivo per il minor valore dell’immobile, in relazione ai vizi esistenti ed alle dette irregolarità, nonché per le maggiori spese sostenute, e, quindi, chiedeva la condanna dell’altra parte a dare esecuzione al contratto di vendita rappresentato, appunto, dalla proposta in questione, mentre l’altra sosteneva, invece, che la proposta di acquisto sottoscritta non la vincolasse a contrarre in quanto con la sua accettazione non si era stipulato alcun contratto di vendita.
I Giudici per decidere la causa hanno dovuto affrontare uno specifico profilo dei modi di manifestazione della volontà negoziale in materia di vendita di immobili che, in relazione a quanto dispone l’art. 1350, non può che avvenire per iscritto. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto, innanzitutto, che la volontà di accettare una proposta di acquisto avente per oggetto un bene immobile deve essere manifestata in modo inequivoco, non essendo sufficiente l’apposizione della propria sottoscrizione in calce, ma essendo, quanto meno, necessario apporvi la dicitura “per accettazione“. Hanno, inoltre, rilevato i giudici che “ … la proposta irrevocabile di acquisto ricevuta per il tramite del mediatore, senza alcuna manifestazione della volontà espressa per iscritto, non integra il contenuto tipico del contratto preliminare.“ Si legge, ancora, nella sentenza in commento che “Perché un vincolo contrattuale a comprare e vendere l’immobile possa essere ritenuto sorto non può ritenersi sufficiente la mera firma in calce ed a lato della proposta senza alcuna espressione di volontà negoziale da parte della destinataria. La … non ha manifestato tale volontà per iscritto, ha sottoscritto senza neppure dichiarare di aver accettato la proposta che invece per il suo contenuto esigeva la dichiarazione di impegno in ordine a determinate clausole di garanzia”. Infine, il Tribunale rilevava che il fatto che nella proposta si affermasse che il pagamento di una certa somma sarebbe stato imputato quale caparra confirmatoria dopo la stipula del preliminare dimostrava che si era in presenza di un tipico negozio preparatorio in vista della stipulazione di un contratto preliminare ad effetti Obbligatori. Val la pena di riportare, a tal proposito, un passo della sentenza “Nella prassi è noto il fenomeno, incrementato dallo sviluppo dell’attività di mediazione di soggetti professionalmente dediti a tale attività ed interessati alla creazione anticipata di un vincolo tra le parti. Non si tratta di contratti preliminari ma di contratti innominati aventi causa nella necessità di procedimentalizzare le trattative per evitare sorprese e proteggere il negoziato da improvvisi ripensamenti, Un modo per evitare di perder tempo con compratori e venditori indecisi“. La decisione dei Tribunale di Firenze non può che essere, pienamente, condivisa, nel senso che, come peraltro precisato nella motivazione, una proposta di acquisto contiene una serie di regole o condizione destinate solamente “a recintare i confini della trattativa“ ma che se non contengono uno specifico obbligo a contrarre a determinate condizioni ed entro un determinato tempo non possono integrare il contenuto di contratto.
Avv. Roberto Bella – Presidente IRCAT
Fonte FIAIP