Tag Archives: mediatore

Primi appunti: dichiarazioni sostitutive obbligatorie

obbligatorie:

Tracciabilità dei pagamenti

• Si applica a tutti gli atti, conguagli compresi, tranne che ai diritti di garanzia.
• Non si possono usare assegni senza la dicitura “non trasferibile” per importi superiori a € 12.500,00.
• Non è ancora chiaro cosa succede ad un titolo che nasce nominativo e diventa al portatore…
mediazioni o meno.
• Le parti dichiareranno congiuntamente le modalità di pagamento del (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

  • Accolli di
  • con altri beni mobili/
  • Assegni bancari (c/c o circolari)
  • Bonifici bancari.
  • Contanti
  • Pagamenti differiti.

Intervento di

• Le parti dichiareranno poi, disgiuntamente se si sono serviti di un o meno; in caso affermativo s’indicherà l’ammontare della spesa sostenuta per la , indicandone analiticamente le metodologie di pagamento (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

  • Se il mediatore è fisica, s’indicheranno i dati identificativi del titolare della ditta individuale, il fiscale o la partita iva e il numero d’iscrizione al ruolo (per quanto?).
  • Se il mediatore è persona , s’indicherà la ragione sociale (o la denominazione) e i dati identificativi del legale rappresentante o del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società di mediazione in quel determinato , con l’indicazione del codice fiscale o della partita iva e dei vari ruoli.

• In caso di omissione o rifiuto dell’indicazione del mediatore in atto le a carico della parte inadempiente sono amministrative (da € 500,- a € 10.000,-) e penali (falsa dichiarazione in atto), oltre all’accertamento di valore.
• Le dichiarazioni sostitutive, se omesse, non invalidano l’atto.
• Il notaio, in caso le parti volessero omettere le dichiarazioni sostitutive, può rifiutarsi di fare l’atto oppure indicare in atto che “le parti si rifiutano di fare le dichiarazioni sostitutive” con le conseguenze del caso.
• Le sanzioni: decadenza del “prezzo/valore”, commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione .

Si rimanda la spiegazione dell’ “Prezzo/valore” a un prossimo post.

Share

Registrazione scritture private non autenticate: solidarietà o schiavitù?

Dopo il convegno formativo, organizzato dal COLLEGIO PROVINCIALE PISTOIA, che si è svolto ieri presso il Salone Assemblee dell’Associazione Industriali di Pistoia, devo dire che la confusione che avevo in testa NON è diminuita, purtroppo.

E le parole dei relatori, pur se sicuramente competenti, non mi hanno convinto ne soddisfatto.

Certo è che sono usciti elementi interessanti dalla discussione, elementi che vado a riportare qui di seguito:

  1. Bolli: visto che il preliminare di compravendita nasce”in bollo”, l’apporre bollo con data successiva a quella scritta sul atto può portare a presupporre evasione d’imposta. Il problema nasce dal fatto che adesso i bolli vengono creati sul momento, con la data di creazione impressa. Questo di fatto limita, per quanto riguarda l’imposta di bollo, il termine di scadenza utile (20gg) valido per la e il delle imposte, costringendoci a dotarci di bolli PRIMA di fare la scrittura.
  2. Secondo i relatori, in una compravendita tra privati ed in presenza di pagamenti intermedi, la verrebbe tassata non più allo 0,50% ma al 3%, come gli acconti successivi, quindi se per esempio il è convenuto in € 300.000, la è di € 100.000 e due (2) pagamenti intermedi di € 50.000 ciascuno, il malcapitato dovrà, alla data della sottoscrizione, far versare al malcapitato (magari operaio e non certo in vena di speculazioni edilizie), non più € 3500 (500+3000) ma bensì € 6000.
    A una prima analisi uno direbbe:“poco male, vado in credito di imposta”, ma come fatto notare dal collega Alessandro Sabella, i privati pagano sul automatico (dato dalla rendita per coff.) che come è noto è molto più basso quindi, per tornare all’esempio prima usato, il nostro operaio pagherebbe molto di più, perdendo molti SOLDI in IMPOSTE, perchè magari la casa acquistata avrebbe un automatico di € 150.000, e quindi avrebbe pagato, con le , “SOLO” €4.500!!!
  3. Nelle compravendite dove il è persona , in caso di preliminare senza caparra (che prevederebbe l’imposta di registro), l’ di registrazione non c’è in quanto basta l’emissione della fattura, con l’aliquota IVA del caso.
  4. Sempre in linea teorica giuridica, facendo riferimento all’art. 19 T.U. (contempla gli eventi che danno luogo “ad ulteriore liquidazione di imposta”) potrebbe portare a ritenere l’agente obbligato a rispondere anche della mancata denunzia di eventi successivi all’atto del quale ha effettuato la registrazione (si può arrivare a questa conclusione partendo dall’art. 42 del TU che si collega all’art. 57-comma 1bis); inoltre se si legge con attenzione il secondo comma dell’art. 57 si può notare che i sono solidali anche per le imposte suppletive e complementari, con pene molto onerose.
    Quindi, seguendo questo principio, l’agente immobiliare che volesse solamente fare incontrare le parti (la cosa per il quale è preposto) e poi demandare a terzi () che non siano NOTAI, la stipula dell’atto senza il suo intervento NON è immune da rivendiche da parte del fisco, per le imposte non versate a causa di mancata registrazione dell’atto o per illeciti da esso derivanti, anche se non ne era a conoscenza.
    Alla domanda della Presidentessa Andreotti Monica: “Ma quali mezzi giuridici abbiamo noi, come agenti immobiliari, per costringere le parti a comunicarci e o consegnarci le scritture stipulate in nostra assenza?” la risposta unanime dei relatori è stata: ” NESSUNO.”( al che io mi son o permesso di avanzare una possibile impossibilità ad adempiere, che purtoppo sembra non esserci).
    Quindi, colpevoli, senza appello, anche se non lo si sapesse.
  5. I relatori hanno specificato inoltre che nel caso di mandatari a titolo oneroso, non iscritti anche alla sezione Agenti di Affari in mediazione, l’obbligo di registrazione (derivato dalla nelle imposte degli AI) decade.

Voglio chiudere facendo notare che al convegno formativo, organizzato brillantemente dal Consiglio Provinciale, erano presenti il doppio delle persone previste, al punto che la sala non aveva nemmeno abbastanza sedie per tutti: un successo meritato per il consiglio provinciale e per la Presidentessa.
Grazie Monica.

Per alcuni appunti sulle imposte, dettati dalla nostra esperienza si veda qui

Share

Primi appunti: sull’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate

L’, già oberato da costi e non proprio leggere, quando acquista un immobile con il supporto di una dovrà versare all’Agente (che diviene sostituto di imposta):

  1. Il 3% delle cifre versate in acconto
  2. Lo 0,50% dell’importo versato come caparra
  3. 168,- euro in forma fissa ( non si è capito se è valida per tutti gli importi o se ci sono tetti massimi)
  4. € 14,62 in bollo ogni 4 pagine o 100 righe per quanto riguarda l’atto.
  5. € 14,62 in bollo per ogni allegato se firmato da entrambe le parti
  6. € 0,52 in bollo per ogni allegato se non firmato (smentito invece dall’ di Pisa)
  7. € 3,72 per diritti fissi (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)

Di questi solo solo i primi 2 sono riportabili al come credito di imposta.

Il inoltre è obbligato a denunciare se si è avvalso di agenzia immobiliare, quale sia, quale agente abbia curato l’, con quale ha pagato le provvigioni (importi, banca e data) e presentare la fattura relativa.

Gli agenti sono anche obbligati a scrivere ogni fisica o giuridica che compare nell’affare in uno speciale registro antiriciclaggio, descrivendo tutti i passaggi e segnalando quelli “sospetti” all’UIC, pene: amministrative e penali.
Inoltre sono l’unica che è obbligata a farlo.

Anche le proposte accettate, quando sono di natura (quelle magiche con la o quelle che si tramutano in compromesso e che le parti riconoscono come efficaci ai fini obbligatori), vanno registrate.

Così come i contratti di affitto naturalmente ecc.

L’ inoltre è OBBLIGATO IN SOLIDO con l’acquirente per quanto riguarda le imposte.

Si ricorda che l’obbligo di delle scritture era preesistente, l’unica è nell’obbligatorietà in solido del .

Share

L’accettazione della proposta di acquisto

Il di , di recente, si è pronunciato in una controversia nella quale, oltre ad altre questioni, si è discuteva su di un argomento assai dibattuto, sia in dottrina che in , con interpretazione e decisioni non univoche. La fattispecie sottoposta al giudizio del Toscano era la qualificazione giuridica e la valenza di una di raccolta scambiata da un agente immobiliare tra le parti intermediate. Più precisamente, il , destinatario della proposta di in questione, vi apponeva la sua firma in calce e la trasmetteva, a mezzo telefax, all’agente immobiliare. Successivamente, insorgeva, tra le parti, una controversia in quanto l’una sosteneva che l’immobile non risultava essere conforme alla normativa urbanistica e fiscale, ma che si dichiarava disposto ad acquistarlo, a fronte di una cospicua riduzione del per il minor dell’immobile, in relazione ai vizi esistenti ed alle dette irregolarità, nonché per le maggiori spese sostenute, e, quindi, chiedeva la condanna dell’altra parte a dare esecuzione al contratto di vendita rappresentato, appunto, dalla proposta in questione, mentre l’altra sosteneva, invece, che la proposta di acquisto sottoscritta non la vincolasse a contrarre in quanto con la sua non si era stipulato alcun contratto di vendita.
I Giudici per decidere la causa hanno dovuto affrontare uno specifico profilo dei modi di manifestazione della negoziale in materia di vendita di immobili che, in relazione a quanto dispone l’art. 1350, non può che avvenire per iscritto. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto, innanzitutto, che la di accettare una proposta di acquisto avente per oggetto un bene immobile deve essere manifestata in modo inequivoco, non essendo sufficiente l’apposizione della propria sottoscrizione in calce, ma essendo, quanto meno, necessario apporvi la dicitura “per accettazione“. Hanno, inoltre, rilevato i giudici che “ … la proposta irrevocabile di acquisto ricevuta per il tramite del , senza alcuna manifestazione della volontà espressa per iscritto, non integra il contenuto tipico del contratto preliminare.“ Si , ancora, nella sentenza in che “Perché un vincolo contrattuale a comprare e vendere l’immobile possa essere ritenuto sorto non può ritenersi sufficiente la mera firma in calce ed a lato della proposta senza alcuna espressione di volontà negoziale da parte della destinataria. La … non ha manifestato tale volontà per iscritto, ha sottoscritto senza neppure dichiarare di aver accettato la proposta che invece per il suo contenuto esigeva la dichiarazione di impegno in ordine a determinate clausole di garanzia”. Infine, il Tribunale rilevava che il fatto che nella proposta si affermasse che il di una certa somma sarebbe stato imputato quale dopo la stipula del preliminare dimostrava che si era in presenza di un tipico negozio preparatorio in vista della stipulazione di un contratto preliminare ad effetti Obbligatori. Val la pena di riportare, a tal proposito, un passo della sentenza “Nella prassi è noto il fenomeno, incrementato dallo dell’attività di di soggetti professionalmente dediti a tale attività ed interessati alla creazione anticipata di un vincolo tra le parti. Non si tratta di preliminari ma di innominati aventi causa nella necessità di procedimentalizzare le trattative per evitare sorprese e proteggere il negoziato da improvvisi ripensamenti, Un modo per evitare di perder tempo con compratori e venditori indecisi“. La decisione dei Tribunale di Firenze non può che essere, pienamente, condivisa, nel senso che, come peraltro precisato nella motivazione, una proposta di acquisto contiene una serie di regole o condizione destinate solamente “a recintare i confini della trattativa“ ma che se non contengono uno specifico obbligo a contrarre a determinate condizioni ed entro un determinato tempo non possono integrare il contenuto di contratto.
Avv. Roberto Bella – Presidente IRCAT

Fonte

Share