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Riflessioni sul mondo delle agenzie immobiliari e universi circostanti.
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25 mag 07 Storie di ordinaria Agenzia: capitolo II

Oggi ho ricevuto una telefonata da una collega.

Mai sentita prima d’ora.

Mi ha chiamato chiedendo di uno dei “ragazzi”, uno di quelli che stanno facendo la prova da me per vedere se il metodo di lavoro è compatibile con il loro modo di intendere il lavoro dell’Agente di Affari in .

Ho risposto al telefono (stranamente, è raro che lo faccia visto che l’uffico è sempre coperto..) e le ho detto che la che cercava era fuori, e che se mi avesse lasciato un recapito l’avrei fatta richiamare. Lei mi lascia il numero, poi mi chiede: “è il titolare?”
Alla mia conferma la collega mi comunica il motivo per il quale cercava il mio “ragazzo”…

Il mio “ragazzo” sarebbe stato protagonista di un misfatto: si sarebbe spacciato come amico della collega su detta, al fine di estorcere l’ a vendere (verbale) adducendo varie scuse del tipo “si la conosco da una vita” e “collaboriamo insieme”.
A dare queste informazioni alla collega sarebbe stato il proprietario stesso con altri due testimoni.

Preciso che se il fatto fosse accaduto la cosa sarebbe MOLTO grave, qui da noi almeno…

Bene, detto questo, chiaramente mi scuso e lascio la collega con l’assicurazione che la cosa sarebbe stata chiarita certamente, in un modo o nell’altro, all’arrivo del “ragazzo”, riattacco e chiamo il “ragazzo” che corre in ufficio…

Il “ragazzo” arriva visibilmente contrariato e offeso, io lo faccio sedere, e nell’ascoltare la sua versione vengo a sapere che lui non conosce affatto la collega (come la collega sosteneva tra l’altro) ma non solo, non conoscendola non poteva certo citarla!

Il ragazzo chiama la collega e cominciano a discutere:
la collega sostenendo che era stata anche troppo buona e che avrebbe dovuto “segnalarlo” alla c.c.i.a.a. (non so a che titolo, ma evidentemente…) e dal canto suo, il “ragazzo” che sosteneva la sua innocenza e la della collega nell’accusare (tra l’altro riferendo a me) una persona in questo modo.

Riprendiamo le redini della discussione e placando gli animi rimandiamo a un chiarimento con il proprietario ma visto la scarsa disponibilità di tempo della collega in tempi brevi, si preferisce telefonare immediatamente per chiedere spiegazioni, lumi di come poteva verificarsi che il proprietario dichiarasse con che il mio “ragazzo” si fosse spacciato come “amico” di questa collega.

Lo contattiamo , al secondo tentativo e in un primo momento ci cadono le braccia: IL PROPRIETARIO CONFERMA!

Il “ragazzo” si chiede come mai, e si continua, assieme al proprietario all’altro capo del telefono ad indagare…

Dopo pochi discorsi finalmente eccolo li!

L’arcano malinteso!

Il proprietario fa una domanda:

“Scusate, ma se non vi ha mandati la collega, come avete fatto a sapere che vendevo la ?”

E il “ragazzo”:

“Me lo ha detto la proprietaria del negozio di fiori, la Cornelia!

E il proprietario:

“AH ECCO! ORA CAPISCO, che figura che ho fatto, ho detto a CAMELIA (il nome della collega) che la conoscevate e lei negava! Era Cornelia che ve lo ha detto! E pensare che glielo avevo detto io!! Scusatemi ..” ecc. ecc.

Chiamiamo la collega, che si scusa e la storia finisce li.

Il “ragazzo” però poteva avere perlomeno il processo prima della .

a tutti.

P.S.

I nomi sono di , il fatto no.

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16 nov 06 Si può affittare una “prima casa”?

Tra le cause che portano alla perdita delle non è compresa la dell’immobile.

Si può tranquillamente, fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti
cito dall’agenzia delle entrate:

  1. non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in “” 218 del 27/08/1969;
  2. deve essere ubicata nel dove l’ ha la propria o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’ ( il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l’aquirente svolge la propria attività
  3. se l’acquirente si è trasferito all’estero per lavoro, l’ immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l’attività l’azienda da cui dipende;
  4. l’immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l’acquirente è cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’Aire);
  5. per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant’è che può essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittare dopo l’acquisto (circolari n. 19/E del 1° marzo 2001 e n 1/E del 2 marzo 1994).

da www.dossier.net/primacasa/bonus.htm

Dalla agenzia delle entrate in un chiarimento

quote:
Agenzia delle Entrate

CIRCOLARE N. 38 del 12.08.2005

Oggetto: Agevolazioni fiscali per l’acquisto della c.d. “prima casa” – Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

5. DECADENZA
L’agevolazione prima casa spetta in sede di dell’atto, sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, nota II bis del Testo Unico Registro.
Come anticipato, l’acquirente dovrà rendere una dichiarazione in merito:
1. alla tipologia dell’immobile trasferito, che, in particolare, non deve rientrare tra quelli considerati “di lusso” sulla base del D. M. 2 agosto 1969;
2. all’ubicazione dell’immobile, che deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, o in cui intende trasferirla entro diciotto mesi, o infine in quello in cui lo stesso svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;
3. all’assenza di altri diritti reali vantati su ubicati nello stesso comune in cui si acquista il nuovo immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione);
4. alla novità nel godimento della agevolazione.
Si ricordi che, attualmente, ai fini dell’agevolazione in esame, non è più previsto l’ di adibire l’immobile ad abitazione principale o di dichiarare la , da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale , che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.
L’accertamento della sussistenza di tutte le condizioni dichiarate dal contribuente in sede di registrazione dell’atto attiene ad una fase successiva alla registrazione dell’atto; la mendacità delle dichiarazioni rese, accertata in sede di controllo, comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione delle di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria ed irrogazione di una sanzione pari al 30% delle stesse.
Come chiarito anche dalla della Corte di Cassazione, “… l’accertamento … da parte dell’ufficio dell’insussistenza del carattere non di lusso dell’abitazione (come di ogni altro requisito) determina la decadenza dall’agevolazione per “dichiarazione mendace” e l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ordinaria e delle altre conseguenze “sanzionatorie” previste dalla legge” (Cass, sezione tributaria, sent. 7 luglio 2000, n. 9150).
E’ il caso di precisare, in ordine all’individuazione del termine entro cui la predetta attività di accertamento deve essere svolta da parte degli uffici, al fine di recuperare l’imposta dal contribuente che abbia indebitamente usufruito dell’agevolazione in sede di registrazione dell’atto, che la Corte di Cassazione è intervenuta di recente a Sezioni Unite (sentenza 21 novembre 2003, n. 1196), stabilendo che alla fattispecie in esame si applica il termine di decadenza triennale di cui all’art. 76 del Testo unico e non quello di prescrizione decennale di cui all’art. 78 dello stesso Testo Unico.
Di conseguenza, l’avviso di liquidazione della maggior imposta, in questi casi, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni.
Per stabilire il dies a quo del termine decadenziale, in più occasioni la Corte di Cassazione ha constatato l’impossibilità di applicare le disposizioni di cui all’art. 76 TU Registro, in quanto mentre queste ultime regolano le ipotesi di liquidazione delle imposte principale e supplementare, nel caso di specie l’imposta, dovuta a seguito della decadenza dall’agevolazione, ha natura complementare (Cass. 1196/2000, Cass. 12988/2003).
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che ” … la carenza di peculiari disposizioni sul decorso della decadenza, non potendosi tradurre in esclusione della decadenza medesima, … comporta, per tale decorso, l’operatività delle comuni norme dell’ordinamento (artt. 2964 e segg. civile), in forza delle quali il termine di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il di compiere o tenere l’atto od il comportamento stesso” (Cass. Sezioni Unite, decisione del 21 novembre 2000, n. 1196).
L’applicazione delle “comuni norme dell’ordinamento” di cui all’art. 2946 e seguenti del codice civile comporta che il termine triennale per l’azione accertatrice inizia a decorrere dalla data in cui gli uffici si trovino nelle condizioni di contestare la perdita del trattamento agevolato, vale a dire dal momento in cui è accertabile la mendacità delle dichiarazioni rese in sede di registrazione.
Ne consegue che la data dalla quale decorre il termine per l’esercizio dell’azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell’atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto).
Sulla base di tale differenziazione “…l’inerenza della falsità della dichiarazione a situazioni in corso al momento della registrazione … implica l’insorgere, a partire dallo stesso momento, della facoltà dell’ufficio di accertare la verità …”, mentre nel caso di mendacio successivo ” … detto giorno iniziale può trovare una collocazione diversa …”. In quest’ultimo caso, infatti, “… il potere dell’ufficio di disconoscere i benefici e richiedere l’ulteriore imposta dovuta … nel caso di mendacio per evento sopraggiunto, nasce e può essere esercitato solo dall’evento stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il giorno iniziale della decadenza….Se la decadenza fosse computabile dalla data della registrazione, o dalla data della richiesta della registrazione, anche nei casi di perdita del trattamento agevolato per eventi successivi … il termine triennale risulterebbe decurtato, od addirittura azzerato, quando il del compratore legittimamente persista”. (Cass., SS.UU., 21 novembre 2000, n. 1196).
In applicazione di tale massima, deve ritenersi che nel caso di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto, in ordine allo status del contribuente (la non possidenza di altro immobile, la novità nel godimento della agevolazione o il possesso della residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato), il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla data della registrazione dell’atto. Nel caso di specie, infatti, la dichiarazione è mendace fin dall’origine, con conseguente possibilità per l’amministrazione di disconoscere, fin dalla data della registrazione dell’atto, l’agevolazione.
Diverso è il caso in cui il contribuente abbia dichiarato che intende trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi; applicando il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, il dies a quo della decadenza, infatti, non coincide con il momento di registrazione dell’atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, l’amministrazione non è posta nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della agevolazione; la dichiarazione, infatti, non è mendace fin dall’origine, ben potendo essere veritiero l’originario proposito di trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza di un fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento della stessa entro il termine di legge.

Fonte:Altalex

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16 apr 06 Fondo di solidarieta’ acquirenti immobili da costruire

Da www.giustizia.it

Ricordo l’esclusione di quei fabbricati per i quali il titolo edilizio è anteriore al 21 luglio 2005
Citazione:

Decreto 2 febbraio 2006

Istituzione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni da costruire, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

(pubblicato nella G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006)

Indice
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Presentazione della domanda
Art. 3 – Documentazione da allegare alla domanda
Art. 4 – Istruttoria e delibera sulle domande
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Art. 6 – Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare
Art. 7 – Accesso in quota
Art. 8 – degli indennizzi
Art. 9 – Contabilita’ e rendiconto di gestione
Art. 10 – Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire
Art. 11 – Pareri del comitato

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»;

Visto l’art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l’istituzione di un Fondo di solidarieta’ a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore che abbia comportato l’apertura di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta’ o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo con il costruttore o l’acquisto della titolarita’ di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

Visto l’art. 3, comma 1, lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, l’individuazione del gestore del Fondo, l’articolazione del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalita’ di accesso ai contributi del Fondo;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti degli immobili da costruire;

Visto l’art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo;

Visto l’art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il funzionamento del Fondo;

Visto l’art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di gestione del Fondo;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all’ di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;

Visto l’art. 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di accesso alle prestazioni del Fondo e l’istruttoria sulle domande;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale dispone che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita’, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche’ in merito allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria di cui al medesimo articolo;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo il quale la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6, e’ costituito un apposito comitato il cui parere puo’ essere acquisito dal quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento dell’attivita’ istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti;

D E C R E T A

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «», per «costruttore», per «situazione di crisi», per «immobili da costruire» le definizioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

b) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

c) per «Fondo», il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui all’art. 12, punto 1 del decreto legislativo;

d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap S.p.a.

Art. 2
Presentazione della domanda

1. La domanda di accesso al Fondo e’ presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. La domanda per l’accesso al Fondo puo’ essere presentata:

a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito del gestore;

b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;

c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.

3. I dati contenuti nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda e’ allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento d’identita’;

b) copia del contratto di vendita, ovvero di altro atto o contratto che abbia o possa avere per effetto l’acquisto, l’assegnazione o comunque iltrasferimento non immediato, a se’ o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire;

c) atto che certifichi l’esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente al 21 luglio 2005.
Tale situazione puo’ essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:

1) copia della di fallimento o della dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;

2) copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;

3) copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese, attestante l’apertura delle predette procedure;

4) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data;

d) prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al costruttore come per l’acquisto o l’assegnazione dell’immobile da costruire; a tal fine costituisce prova anche copia del che ha accertato definitivamente il credito nell’ambito di una delle procedure indicate nella lettera c), n. 4) del presente articolo o la comunicazione di tale proveniente dal competente organo della procedura;

e) fuori dai casi previsti dalla successiva lettera f), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di mancato acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene;

f) nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e dell’atto di acquisto o assegnazione dai quali risulti il maggior corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito; ovvero, nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento o dell’atto di acquisto dai quali risulti il maggior corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito;

g) in caso di somme corrisposte al competente organo della procedura a seguito del positivo esperimento dell’azione revocatoria fallimentare, copia della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) certificazione attestante che per l’immobile e’ stato richiesto il permesso di costruire o la concessione edilizia.

2. Qualora non venga trasmessa unitamente alla domanda, la documentazione di cui al comma 1 e’ consegnata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta presso la sede del gestore, nel termine comunicato dal medesimo gestore.

Art. 4
Istruttoria e delibera sulle domande

1. Il gestore esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’accoglimento delle stesse, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti.

2. Il gestore, all’esito dell’istruttoria, accoglie, anche parzialmente, l’istanza ovvero respinge la stessa.

3. Il gestore, anche su motivata richiesta degli interessati, puo’ disporre la revoca o la riforma dei provvedimenti gia’ adottati.

Art. 5
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti dal gestore potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalita’ di cui al presente decreto.

Art. 6
Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare

1. Il gestore, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della successiva attivita’ istruttoria, determina per ciascuna sezione, dandone preventiva al comitato del Fondo, l’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualita’ del contributo obbligatorio di cui all’art. 17 del decreto legislativo, la prima quota percentuale di indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

Art. 7
Accesso in quota

1. Nei successivi anni di riferimento, il gestore, in caso di disponibilita’ finanziarie insufficienti, determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

2. Il gestore, in relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto delle entrate del Fondo rappresentate dal contributo obbligatorio a carico dei soggetti di cui all’art. 1, lettera b) del decreto legislativo, nonche’ delle richieste gia’ soddisfatte anche parzialmente e delle di gestione. Il contributo obbligatorio viene versato in unica soluzione dai soggetti che rilasciano la fideiussione sulla base di un valore di fideiussione che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo, corrisponde alle somme ed al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore, fisica o , ha riscosso o deve ancora riscuotere dall’acquirente prima dell’acquisto, dell’assegnazione o del trasferimento della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento. In caso di aumento dell’importo garantito, e’ dovuto il differenziale del contributo, da versarsi entro il mese successivo a quello dell’integrazione e con riferimento all’aliquota in quel momento in vigore.

3. Il gestore, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio precedente, determina le ulteriori quote annuali di indennizzo, senza ulteriori aggravi per il Fondo, tenendo altresi’ conto delle variazioni della misura annua del contributo e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.

4. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al comitato.

Art. 8
Pagamento degli indennizzi

1. La corresponsione delle somme in favore degli aventi diritto e’ effettuata dal gestore mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante su conto corrente postale o bancario.

Art. 9
Contabilita’ e rendiconto di gestione

1. Il gestore tiene contabilita’ e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nonche’ separata amministrazione dei beni ad esso pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

2. Il rendiconto della gestione del Fondo viene redatto secondo le modalita’ stabilite nella concessione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Il rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a., accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione dello stesso consiglio sull’attivita’ svolta, e’ immediatamente trasmesso al Ministero concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Art. 10
Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire

1. Presso la Consap S.p.a. e’ istituito il comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato e’ composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero delle attivita’ produttive;

d) un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI);

e) un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

f) un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);

g) un rappresentante dell’Assocond – Conafi;

h) un rappresentante di Consap S.p.a. Il comitato e’ presieduto dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Ai fini della validita’ delle sedute del comitato e’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e’ redatto apposito processo verbale.

4. L’ufficio di segreteria del comitato e’ composto da due rappresentanti della Consap.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le entita’ e le modalita’ di corresponsione, a valere sul Fondo, delle indennita’ ai componenti del comitato e dell’ufficio di segreteria.

Art. 11
Pareri del comitato

1. Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla determinazione delle linee e dei criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti nell’espletamento dell’attivita’ istruttoria, nonche’ in relazione a specifici quesiti avanzati dallo stesso gestore.

2. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro della giustizia Castelli

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