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Metri quadri

C’è in giro una notizia falsa, un falso problema, ingigantito enormemente dai media che, come sempre, oramai fanno seguendo le voci di popolo e non cercando di informare.

Cercherò di dirvelo piano, per non crearvi scompensi cardiaci o crisi di panico:

il
metro
quadro
di
un
immobile
non
costa
niente.

Il metro quadro è una unità di misura, non è il fine, non è l’oggetto è il mezzo.

Prima che qualcuno si inalberi proverò a spiegarmi, cosa che purtroppo mi resta alquanto difficoltosa.

Le occupano una superficie.

Le convenzioni e gli usi (e i parametri ) hanno portato all’utilizzo del al metro quadro come parametro di riferimento per effettuare confronti tra che hanno le stesse caratteristiche intrinseche ma non estrinseche: un attico in centro di uguale uguale a un altro attico in periferia della stessa città NON costa la stessa cifra.

Bella scoperta direte voi, ma proprio da qui nascono gli equivoci che si sente in giro…

A cosa mi riferisco?

Semplice, quante volte avete sentito “l’Agente voleva fregarmi, l’appartamento non era 70 metri ma 65..”.

Riflettiamo.

Le superfici sono di varia natura.

Al di là del fatto che molte volte tale differenza tra misure è portata dal fatto che si vendono i metri quadri commerciali (la somma di tutte le superfici, aree esterne e mura comprese, calcolate secondo certi coefficienti) e non i netti calpestabili, voglio fare una riflessione partendo dalla stessa posizione prevenuta: l’agente ha, per colpa o dolo, dato una misura errata, maggiore della realtà, vendendomi meno metri di quanto dichiarato.

Nel nostro esempio abbiamo un appartamento che da 70 mq si rivela essere 65mq;
Supponiamo che tale appartamento costi 150.000,00 euro;

Domanda: alla luce della nuova misura, quanto costerà meno l’appartamento rispetto a prima?

La risposta è: costerà tanto meno quanto bravo sarà l’ nel trattare.

E i metri quadri?

Risposta: ininfluenti o quasi.

Attenzione, prima di inveirmi contro vorrei porre l’attenzione su tre aspetti che ci sfuggono:

  1. L’immobile non è di proprietà dell’agente immobiliare e il prezzo di vendita è stato deciso comunque dal proprietario.
  2. Le case si comprano a corpo, non ci sono listini prezzi univoci e i metri quadri sono solo valori di riferimento
  3. Il prezzo al metro quadro di un dato immobile è dato quindi dalla richiesta in €/superficie .

Ecco che magicamente il prezzo al metro quadro dell’esempio sale sì, ma ciò è l’unico parametro che cambia, ma risulta ininfluente ai fini della trattativa.

La sua importanza invece la mantiene come dato utile per confrontare l’immobile con altri sul : ecco dove il potenziale acquirente ha subito il “danno”, nella sua capacità di giudizio legata la parametro ma non è stato truffato!

Gli rimane sempre più di un mezzo per decidere:

  • Gli occhi
  • Il cervello
  • Il portafoglio
  • Il metro
  • Il rifiuto

Altra cosa è quando i metri quadri divengono importanti, se io compro un piazzale, e pago un tot al metro, pretendo che i metri siano quelli che vengono dichiarati (ci sono , di ).

Sinceramente, delle vittime sui metri quadri lo trovo esagerato, fuorviante e offensivo per le persone che cercano che, secondo chi ha queste teorie, sarebbero inebetiti dagli agenti ad acquistare case in un lampo, senza pensarci, e magari a portarsele a casa sottobraccio, come un nuovo tv al plasma.

Credo fermamente che i problemi della nostra siano altri: mi soffermerei su quelli.

La mia opinione, per quanto valga.

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Fondo di solidarieta’ acquirenti immobili da costruire

Da www.giustizia.it

Ricordo l’esclusione di quei fabbricati per i quali il titolo edilizio è anteriore al 21 luglio 2005
Citazione:

Decreto 2 febbraio 2006

Istituzione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni da costruire, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

(pubblicato nella G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006)

Indice
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Presentazione della domanda
Art. 3 – Documentazione da allegare alla domanda
Art. 4 – Istruttoria e delibera sulle domande
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Art. 6 – Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare
Art. 7 – Accesso in quota
Art. 8 – degli indennizzi
Art. 9 – Contabilita’ e rendiconto di gestione
Art. 10 – Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire
Art. 11 – Pareri del comitato

Vista la 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»;

Visto l’art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l’istituzione di un Fondo di solidarieta’ a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore che abbia comportato l’apertura di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il di proprieta’ o altro reale di godimento su immobili oggetto di accordo con il costruttore o l’acquisto della titolarita’ di un reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

Visto l’art. 3, comma 1, lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, l’individuazione del gestore del Fondo, l’articolazione del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalita’ di accesso ai contributi del Fondo;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti degli immobili da costruire;

Visto l’art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo;

Visto l’art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il funzionamento del Fondo;

Visto l’art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di gestione del Fondo;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;

Visto l’art. 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di accesso alle prestazioni del Fondo e l’istruttoria sulle domande;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale dispone che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita’, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche’ in merito allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria di cui al medesimo articolo;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo il quale la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6, e’ costituito un apposito comitato il cui parere puo’ essere acquisito dal quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento dell’attivita’ istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti;

D E C R E T A

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «acquirente», per «costruttore», per «situazione di crisi», per «immobili da costruire» le definizioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

b) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

c) per «Fondo», il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui all’art. 12, punto 1 del decreto legislativo;

d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap S.p.a.

Art. 2
Presentazione della domanda

1. La domanda di accesso al Fondo e’ presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. La domanda per l’accesso al Fondo puo’ essere presentata:

a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul del gestore;

b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;

c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.

3. I dati contenuti nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda e’ allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento d’identita’;

b) copia del contratto preliminare di vendita, ovvero di altro atto o contratto che abbia o possa avere per effetto l’acquisto, l’assegnazione o comunque iltrasferimento non immediato, a se’ o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire;

c) atto che certifichi l’esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente al 21 luglio 2005.
Tale situazione puo’ essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:

1) copia della di o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;

2) copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;

3) copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese, attestante l’apertura delle predette procedure;

4) certificato rilasciato dalla cancelleria del competente o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data;

d) prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al costruttore come per l’acquisto o l’assegnazione dell’immobile da costruire; a tal fine costituisce prova anche copia del che ha accertato definitivamente il credito nell’ambito di una delle procedure indicate nella lettera c), n. 4) del presente articolo o la comunicazione di tale proveniente dal competente organo della procedura;

e) fuori dai casi previsti dalla successiva lettera f), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di mancato acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene;

f) nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e dell’atto di acquisto o assegnazione dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito; ovvero, nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento o dell’atto di acquisto dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito;

g) in caso di somme corrisposte al competente organo della procedura a seguito del positivo esperimento dell’azione revocatoria fallimentare, copia della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione revocatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) certificazione attestante che per l’immobile e’ stato richiesto il permesso di costruire o la concessione edilizia.

2. Qualora non venga trasmessa unitamente alla domanda, la documentazione di cui al comma 1 e’ consegnata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta presso la sede del gestore, nel termine comunicato dal medesimo gestore.

Art. 4
Istruttoria e delibera sulle domande

1. Il gestore esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’accoglimento delle stesse, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti.

2. Il gestore, all’esito dell’istruttoria, accoglie, anche parzialmente, l’istanza ovvero respinge la stessa.

3. Il gestore, anche su motivata richiesta degli interessati, puo’ disporre la revoca o la riforma dei provvedimenti gia’ adottati.

Art. 5
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti dal gestore potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalita’ di cui al presente decreto.

Art. 6
Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare

1. Il gestore, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della successiva attivita’ istruttoria, determina per ciascuna sezione, dandone preventiva al comitato del Fondo, l’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualita’ del contributo obbligatorio di cui all’art. 17 del decreto legislativo, la prima quota percentuale di indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

Art. 7
Accesso in quota

1. Nei successivi anni di riferimento, il gestore, in caso di disponibilita’ finanziarie insufficienti, determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

2. Il gestore, in relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto delle entrate del Fondo rappresentate dal contributo obbligatorio a carico dei soggetti di cui all’art. 1, lettera b) del decreto legislativo, nonche’ delle richieste gia’ soddisfatte anche parzialmente e delle spese di gestione. Il contributo obbligatorio viene versato in unica soluzione dai soggetti che rilasciano la fideiussione sulla base di un di fideiussione che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo, corrisponde alle somme ed al di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore, persona fisica o , ha riscosso o deve ancora riscuotere dall’acquirente prima dell’acquisto, dell’assegnazione o del trasferimento della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento. In caso di aumento dell’importo garantito, e’ dovuto il differenziale del contributo, da versarsi entro il mese successivo a quello dell’integrazione e con riferimento all’aliquota in quel momento in vigore.

3. Il gestore, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio precedente, determina le ulteriori quote annuali di indennizzo, senza ulteriori aggravi per il Fondo, tenendo altresi’ conto delle variazioni della misura annua del contributo e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.

4. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al comitato.

Art. 8
Pagamento degli indennizzi

1. La corresponsione delle somme in favore degli aventi diritto e’ effettuata dal gestore mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante su conto corrente postale o bancario.

Art. 9
Contabilita’ e rendiconto di gestione

1. Il gestore tiene contabilita’ e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nonche’ separata amministrazione dei beni ad esso pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

2. Il rendiconto della gestione del Fondo viene redatto secondo le modalita’ stabilite nella concessione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Il rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a., accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione dello stesso consiglio sull’attivita’ svolta, e’ immediatamente trasmesso al Ministero concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Art. 10
Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire

1. Presso la Consap S.p.a. e’ istituito il comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato e’ composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero delle attivita’ produttive;

d) un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI);

e) un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

f) un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);

g) un rappresentante dell’Assocond – Conafi;

h) un rappresentante di Consap S.p.a. Il comitato e’ presieduto dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Ai fini della validita’ delle sedute del comitato e’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e’ redatto apposito processo verbale.

4. L’ufficio di segreteria del comitato e’ composto da due rappresentanti della Consap.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le entita’ e le modalita’ di corresponsione, a valere sul Fondo, delle indennita’ ai componenti del comitato e dell’ufficio di segreteria.

Art. 11
Pareri del comitato

1. Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla determinazione delle linee guida e dei criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti nell’espletamento dell’attivita’ istruttoria, nonche’ in relazione a specifici quesiti avanzati dallo stesso gestore.

2. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della .

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro della giustizia Castelli

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