Archivio

Posts Tagged ‘guida’

Wiki news #4

15 marzo 2008 Oris Nessun commento

Rieccoci gente!

Purtroppo ho dovuto lavorare molto in “real life” anche per finire il progetto Libro della Casa che oramai ha preso il via per diventare di uso comune, almeno nella mia Provincia e anche all’Isola d’Elba :) .

Ma questo mi ha impedito di curare il wiki abbastanza, speravo però in un più ampio contributo da parte di voi tutti, ma evidentemente avete avuto da fare molto, meno male, meglio così.

Ringrazio ketty per la sua guida pratica alla compilazione del registro antiriciclaggio, che mi è servita in prima persona, aggiungendo una richiesta: cosa succede quando nel compromesso l’acquirente originale viene sostituito semplicemente, (es. figlio al posto della madre), senza nemmeno dichiarazione di nomina?

Come lo registro?

Mi fai l’aggiunta?

Grazie Ketty.

Ho poi introdotto, nella sezione diritto immobiliare, la voce relativa alla prelazione agricola, solamente accennata, sperando che qualcuno la possa completare.

Ringrazio anche Stefano Lanteri per aver contribuito alla sezione estero.

E voi?

Post correlati

Specifiche e istruzioni per la realizzazione del “Libro della casa”

16 gennaio 2008 Oris Nessun commento

Il libro della casa: linee guida

  • Il libro della casa altro non è che la raccolta di tutta la documentazione riguardante un immobile, inseme alla perizia di un tecnico abilitato iscritto all’albo, che ne certifica l’autenticità a una certa data, riportata nel momento della redazione del libro della casa.
  • Il tecnico certifica a sua responsabilità che quanto è descritto nel plico corrisponde a verità.
  • Nel libro della casa sono descritte anche le eventuali difformità riscontrate nell’immobile dal Tecnico, permettendo una stima approssimativa del loro peso sulla futura compravendita.
  • Il libro della casa ha l’intento di informare il proprietario e il potenziale acquirente nel modo più completo possibile, viene rilasciato alla sottoscrizione di proposta irrevocabile d’acquisto dietro firma di ricevuta.
  • Tutti i tecnici che sono interessati a collaborare all’iniziativa potranno aderire, a condizione di mantenere lo stesso prezzo politico di € 200,00 salvo spese vive e accordi di altra natura presi con i proprietari successivamente al loro aderire al’iniziativa.
  • Ogni Agenzia promotrice dovrà astenersi dal farsi pagare per l’iniziativa, i rapporti economici per la realizzazione del “libro della casa” saranno solo tra proprietari e tecnici incaricati.
  • Il proprietario ha la totale libertà di scelta sul tecnico al quale dare l’incarico, sia tra quelli convenzionati all’iniziativa si tra gli altri.
  • Importante per la riuscita dell’iniziativa è il mantenimento di uno standard nella presentazione al pubblico, nel nome “libro della casa”, nel Logo, a libera disposizione delle agenzie che se ne faranno promotrici.
  • Il libro della casa ha uno standard di impaginazione così organizzato:
  1. Pag 1: scheda commerciale sintetica, con composizione dell’immobile e metrature di tutti i componenti, indirizzo. spazio per timbro/firma Agenzia
  2. Sezione 1: Provenienze, Estremi catastali, Urbanistica, annotazioni e difformità riscontrate. spazio per timbro/firma Tecnico
  3. Sezione 2: scheda commerciale completa, con descrizione anche molto dettagliata, a gusto dell’agenzia che redige, presenza accessori (ascensore, camino, ecc), elenco servizi nelle vicinanze, stato generale di manutenzione, accesso ecc.. spazio per timbro/firma Agenzia
  4. Sezione 3: scheda commerciale sintetica, con composizione dell’immobile e metrature di tutti i componenti, indirizzo. spazio per timbro/firma Agenzia
  5. Resoconto sintetico: descrive sinteticamente gli estremi della documentazione riportata nella sezione 2, elenca gli allegati presenti. spazio per timbro/firma Tecnico
  6. Presentazione servizi accessori dell’Agenzia che ha redatto il Libro, presentazione del tecnico, recapiti. spazio per timbro Tecnico e Agenzia

Documentazione minima (da allegare in copia, ove presente)

  • Dati proprietà(per ognuno degli aventi diritto)
    • Nome
    • Cognome
    • Data e luogo di nascita
    • Residenza e domicilio completi
    • Codice fiscale
    • Stato civile
  • Conservatoria
    • Provienienze
    • Atti di mutuo (ove presente)
    • Ipoteche (vuote comprese, ove presenti)
    • Altro
    • Estratti catastali
    • Planimetrie
    • Elaborato planimetrico (per i condomini)
  • Catasto

  • Urbanistica
    • Permessi edilizi
    • Elenco pratiche esistenti depositate presso l’archivio Comunale
    • Data presentazione e ritiro
    • Protocollo
    • n° pratica
    • n° concessione
    • Autorizzazioni
    • D.I.A.
    • Piante ultimo permesso approvato
    • Lettere inizio e fine lavori
    • Certificato abitabilità/agibilità
    • Certificato destinazione urbanistica (per i terreni)
  • Impianti tecnologici
    • Certificazioni conformità imp. Elettrico
    • Certificazioni conformità imp. idraulico
    • Libretto manutenzione caldaia
    • Residenza e domicilio completi
    • Eventuale certificazione impianto condizionamento
    • (da prevederre la futura certificazione energetica)
  • Descrizione
    • Collocazione
    • Composizione
    • Confini
    • Regolamenti condominiali
    • Recapiti telefonici amministratore condominiale
  • Documentazione fotografica
    • Esterno
    • Zona giorno
    • Zona notte

Post correlati

Sei un blogger nato? Vuoi diventarlo? Blogolandia!

15 novembre 2007 Oris Nessun commento

Blogolandia, la nuova idea del clan Boraso.com, un progetto per diffondere ll’informazione dal basso, localizzata per territorio, Provincia per Provincia, Comune per Comune…

Quante volte ti sei lamentato di qualcosa che non va nella tua città o del fatto che non fosse abbastanza conosciuta nelle caratteristiche più interessanti?

Perché allora non farne il Sindaco, almeno virtualmente?

Nasce Blogolandia, il primo urban blog network italiano

Se negli stati uniti il concetto di blog metropolitano non è nuovo, in Italia i blog impazzano, ma in pochi hanno pensato di lavorare ad un progetto di blog cittadini, una nicchia stranamente inesplorata vista la voglia di urlare le proprie ragioni che gli italiani e i blogger, guidati da Beppe Grillo, hanno in questo periodo.

L’immobilismo urbano ha dato vita ad un’idea importante che alcuni professionisti del web hanno deciso di trasformare in realtà: nella calda estate 2007 Massimo Boraso, project manager Studio Boraso.com, Giorgio Soffiato, ricercatore Venice International University e creatore di Marketingarena e Berardo Matè , sviluppatore wordpress hanno creato www.blogolandia.it

Nessun modello di business, nessun piano di marketing, nessun manifesto pubblicitario.. eppure sono già attivi:

www.milano.blogolandia.it
www.venezia.blogolandia.it
www.rovigo.blogolandia.it
www.padova.blogolandia.it
www.ferrara.blogolandia.it
www.bologna.blogolandia.it

e saranno on line entro novembre anche Napoli, Palermo, Cesena, Treviso e Parma.

Il segreto? Il progetto. Quando la piattaforma viene offerta ai cittadini tutti si ricordano di voler fotografare quella buca davanti a casa che ha fatto cadere la nonna o di segnalare che quell’autovelox è fuori norma, ma è anche bello parlare dei risultati della partita di calcio della squadra cittadina o riportare interviste ai personaggi illustri. Blogolandia unisce i vantaggi della gestione da parte di professionisti all’editing di cittadini che vivono la zona. La voglia di raccontare la città è tanta e alcuni blog hanno già diversi autori che collaborano. Gli autori sono coordinati da un “sindaco del blog” che gestisce la diffusione delle notizie e coordina la routine quotidiana. Dice Giorgio Soffiato : “Non è facile gestire un progetto come questo, tecnicamente complesso e di difficile lancio, il rischio principale è quello che gli autori poco avezzi si stanchino o abbandonino il blog ma ad oggi assistiamo con piacere alla crescita del network e riceviamo richieste da più parti per avere una piattaorma blogolandia. Tutto questo è molto bello e credo che il driver del successo di blogolandia sia la passione verso il territorio e la possibilità di far sapere anche piccole cose che magari un giornale locale non approfondirebbe. Nel tempo ci piacerebbe anche gratificare i nostri autori con ricompense in pieno stile blogolandia come l’abbonamento al quotidiano locale o una pizza offerta in città. Blogolandia è di tutti e per tutti e nei nostri sogni c’è un progetto enorme con un blog per ogni Comune d’Italia .
Stiamo cercando persone (giornalisti/blogger ma anche giovani con talento) che amano il proprio territorio comunale o la propria città e sentano il desiderio di raccontare, fotografare e filmare tutto ciò che avviene nella propria comunità; cerchiamo persone disposte ad aprire un Blog urbano nel proprio comune e gestirlo, divenendo Sindaco del Blog. Blogolandia fornirà il Blog e tutto quanto necessario per poter iniziare a scrivere.
Chi volesse candidarsi ad aprire un Urban Blog del proprio Comune su Blogolandia può farlo consultando www.blogolandia.it o scrivendo a sindaci@blogolandia.it
L’idea del network di blog urbani si sta dimostrando vincente , unisciti a noi!

Post correlati

La guida della Agenzia delle Entrate

17 aprile 2007 Oris Nessun commento

a questo indirizzo trovate la nuova guida della Agenzia delle Entrate aggiornate alla finanziaria 2007.

Molto più chiara dei miei post e assolutamente da non perdere.

Scaricate.

P.S.

Il formato è PDF.

Se il link non funzionasse siete pregati di segnalarlo.

Sperando di fare cosa gradita, saluto.

Post correlati

Come la gente vede l’Agente.. immobiliare.

8 marzo 2007 Oris Nessun commento

Giro da molto in rete, sono uno di quelli che in rete lavora, progetta, crea impresa.
Frequento molti forum “tecnici” condominio.web, lavoriincasa.com, notaio.org,geometra.info, vari gruppi google sul diritto.. mi diletto, insomma, documentandomi.

Ma dico io, avessi trovato qualcuno che parla bene di noi agenti!!!

Ora, è anche vero che noi italiani siamo propensi alla critiche e alle generalizzazioni ma forse vale la pena di analizzare un fenomeno così ampio, anche alla luce degli “attacchi” più o meno velati che vengono portati alla categoria, dai media di tutti i generi.

Insomma, dare del ladro all’agente immobiliare vende, e vende bene!

Ma quanto c’è di vero (o di falso) e quanto è solo mero esercizio dello sport nazionale di lamentarsi sempre di tutto e tutti?

Per adesso posso dire di aver individuato alcune cose sulle quali dovremmo lavorare:

  1. La gente crede che a vendere le case sia l’agente immobiliare, il quale decide anche il prezzo di vendita.
  2. La gente crede che le agenzie siano legate più ai venditori che agli acquirenti, specialmente con le imprese costruttrici.
  3. La gente percepisce il servizio delle agenzie come un servizio al quale “si deve purtroppo rivolgersi”, quindi lo subisce e con fatica, cercando in ogni modo di svincolarsene: sí, come le tasse insomma.
  4. La gente è stufa di firmare moduli e contro-moduli che tutelano solo gli interessi delle agenzie, percepisce la cosa come: “oltre a pagarli non sono nemmeno libero di fare come voglio con le mie cose!”
  5. La gente è stufa di leggere annunci gradevoli “con sorpresa”, sostenendo che sarebbe meglio fare annunci più veritieri.
  6. La gente vorrebbe meno venditori e più agenti immobiliari (la differenza c’è, eccome)

Ce ne sono di cose da dire ancora, ma visto che non ho voglia e devo lavorare, vi posto una cosa carina, dal blog di Andrea Beggi:


Agenzie immobiliari: manuale dell’utente

Durante gli ultimi 10 anni abbiamo avuto a che fare con parecchie agenzie immobiliari, nostro malgrado. Abbiamo affittato una casa, una l’abbiamo comprata e rivenduta, ed una la stiamo cercando.

Durante questo tempo io e Nives abbiamo imparato a tradurre gli annunci immobiliari in un linguaggio più chiaro; ci sono alcune locuzioni che in italiano avrebbero un chiaro significato, che però tende a perdersi quando esse appaiono in una inserzione immobiliare. Ecco una breve e non esaustiva guida.

Cominciamo con i fondamentali:
Da ristrutturare: leggasi “quattro pietre nel fango”. Gli immobili caratterizzati da questa descrizione non esistono come tali: in realtà vi comprate le suddette pietre, con il diritto a demolirle e costruire una casa ex-novo. Immobile sconsigliato se non avete almeno 10 anni da perdere tra imprese e permessi.

Decoroso, ordinato: leggermente meglio del precedente. L’immobile non deve essere demolito, è sufficiente sventrarlo completamente e ricostruirne l’interno.

A 20 minuti dal centro: di solito è vero. Se avete un elicottero, però.

Luminoso: Ha almeno una porta finestra, non importa come orientata.

Luminosissimo: Ha almeno due porte finestra. Oppure una che prende almeno un’ora di sole al giorno.

Centralissimo: Inabitabile di giorno, la notte non si dorme per il rumore. Il fattore di rischio per il carcinoma polmonare è circa il quadruplo del normale, ma appena il doppio degli accaniti fumatori.

Occasione irripetibile: “Costava talmente tanto che neppure con balle colossali siamo riusciti a venderlo, quindi vi facciamo uno sconto del 2%.”

Da amatori: questa ha molti significati. Si va da appartamenti di 50 metri quadrati su 4 piani, a scantinati con una finestra a livello polpacci dei passanti. Varianti: vani dalle forme improbabili e impossibili da arredare con mobili standard; case con doppio soppalco carpiato; tuguri ricavati nei sottoscala dei vecchi palazzi del centro storico.

In caratteristico borgo: Si trova alla sommità di una vecchia mattonata di 700 metri, ripidissima (solo pedonale, no scooter). Spesso queste mattonate hanno la curiosa caratteristica di essere in salita sia all’andata che al ritorno. Solitamente l’immobile è anche “da ristrutturare”, oppure “ordinato” o anche “da amatore”.

Ideale per giovani coppie: facile: ottavo piano senza ascensore, due vani, bagno e cucina sono la stessa stanza.

Possibilità box: la vicina possiede un terreno adiacente pieno di pietre ed arbusti, in forte pendenza. Si tratta solo di convincere la proprietaria a vendere dopo che ha litigato per 20 anni con i precedenti proprietari per questioni di diritti di passaggio (grana che, naturalmente, avrete ereditato). Dopo la vicina dovrete convincere il sindaco a cambiare il piano regolatore per permettervi di costruire 10 metri di strada sterrata. Forti del vostro nuovo viottolo, costruirete un box abusivo aspettando il prossimo condono. Sempre che la vicina non faccia brillare il garage col tritolo nel frattempo.

Nuda proprietà 87enne: “Tranquilli, la vecchia sta per schiattare”.

Carrabile con piccolo fuoristrada: la locuzione esiste: ho visto la casa in questione. C’era solo una piccola imprecisione: carrabile per una moto da trial guidata da Diego Bosis.
I moltiplicatori: ci sono alcune frasi che fungono da moltiplicatori di prezzo. Se una o più delle espressioni compare nell’annuncio, il prezzo dell’immobile va moltiplicato per un coefficiente che porta il prezzo da 1,5 a 2 volte il valore di mercato. Eccone alcuni esempi:

Finiture di pregio, Contesto privato, Vista mare, Immerso nel verde.

Le agenzie immobiliari, utilizzando queste primitive, costruiscono una nuova serie di definizioni che solo il consultatore scafato è in grado di cogliere appieno. Negli ultimi anni va molto Bomboniera, ad esempio. La codifica del termine è semplice, sapendo che si tratta di un appartamento “Da amatori”, ma dotato di “Finiture di prestigio”. Visto? Non è difficile!
Concludo con la madre di tutte le frasi moltiplicatrici:
Trattativa riservata. Che vuole dire: “Vogliamo talmente tanti soldi che ci vergogniamo anche solo a scriverli nell’annuncio. Il prezzo ve lo sussurreremo all’orecchio dopo avervi fatto sedere, col supporto di un anestesista rianimatore, e non lo metteremo mai per iscritto, nemmeno sotto minaccia di morte.”

Post correlati

Fondo di solidarieta’ acquirenti immobili da costruire

16 aprile 2006 Oris Nessun commento

Da www.giustizia.it

Ricordo l’esclusione di quei fabbricati per i quali il titolo edilizio è anteriore al 21 luglio 2005
Citazione:

Decreto 2 febbraio 2006

Istituzione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

(pubblicato nella G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006)

Indice
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Presentazione della domanda
Art. 3 – Documentazione da allegare alla domanda
Art. 4 – Istruttoria e delibera sulle domande
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Art. 6 – Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare
Art. 7 – Accesso in quota
Art. 8 – Pagamento degli indennizzi
Art. 9 – Contabilita’ e rendiconto di gestione
Art. 10 – Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire
Art. 11 – Pareri del comitato

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»;

Visto l’art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l’istituzione di un Fondo di solidarieta’ a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore che abbia comportato l’apertura di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta’ o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l’acquisto della titolarita’ di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

Visto l’art. 3, comma 1, lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, l’individuazione del gestore del Fondo, l’articolazione del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalita’ di accesso ai contributi del Fondo;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti degli immobili da costruire;

Visto l’art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo;

Visto l’art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il funzionamento del Fondo;

Visto l’art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di gestione del Fondo;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;

Visto l’art. 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di accesso alle prestazioni del Fondo e l’istruttoria sulle domande;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale dispone che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita’, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche’ in merito allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria di cui al medesimo articolo;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo il quale la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6, e’ costituito un apposito comitato il cui parere puo’ essere acquisito dal quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento dell’attivita’ istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti;

D E C R E T A

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «acquirente», per «costruttore», per «situazione di crisi», per «immobili da costruire» le definizioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

b) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

c) per «Fondo», il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui all’art. 12, punto 1 del decreto legislativo;

d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap S.p.a.

Art. 2
Presentazione della domanda

1. La domanda di accesso al Fondo e’ presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. La domanda per l’accesso al Fondo puo’ essere presentata:

a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet del gestore;

b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;

c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.

3. I dati contenuti nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda e’ allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento d’identita’;

b) copia del contratto preliminare di vendita, ovvero di altro atto o contratto che abbia o possa avere per effetto l’acquisto, l’assegnazione o comunque iltrasferimento non immediato, a se’ o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire;

c) atto che certifichi l’esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente al 21 luglio 2005.
Tale situazione puo’ essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:

1) copia della sentenza di fallimento o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;

2) copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;

3) copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese, attestante l’apertura delle predette procedure;

4) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data;

d) prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al costruttore come corrispettivo per l’acquisto o l’assegnazione dell’immobile da costruire; a tal fine costituisce prova anche copia del provvedimento che ha accertato definitivamente il credito nell’ambito di una delle procedure indicate nella lettera c), n. 4) del presente articolo o la comunicazione di tale provvedimento proveniente dal competente organo della procedura;

e) fuori dai casi previsti dalla successiva lettera f), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di mancato acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene;

f) nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e dell’atto di acquisto o assegnazione dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito; ovvero, nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento o dell’atto di acquisto dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito;

g) in caso di somme corrisposte al competente organo della procedura a seguito del positivo esperimento dell’azione revocatoria fallimentare, copia della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) certificazione attestante che per l’immobile e’ stato richiesto il permesso di costruire o la concessione edilizia.

2. Qualora non venga trasmessa unitamente alla domanda, la documentazione di cui al comma 1 e’ consegnata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta presso la sede del gestore, nel termine comunicato dal medesimo gestore.

Art. 4
Istruttoria e delibera sulle domande

1. Il gestore esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’accoglimento delle stesse, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti.

2. Il gestore, all’esito dell’istruttoria, accoglie, anche parzialmente, l’istanza ovvero respinge la stessa.

3. Il gestore, anche su motivata richiesta degli interessati, puo’ disporre la revoca o la riforma dei provvedimenti gia’ adottati.

Art. 5
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti dal gestore potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalita’ di cui al presente decreto.

Art. 6
Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare

1. Il gestore, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della successiva attivita’ istruttoria, determina per ciascuna sezione, dandone preventiva informazione al comitato del Fondo, l’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualita’ del contributo obbligatorio di cui all’art. 17 del decreto legislativo, la prima quota percentuale di indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

Art. 7
Accesso in quota

1. Nei successivi anni di riferimento, il gestore, in caso di disponibilita’ finanziarie insufficienti, determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

2. Il gestore, in relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto delle entrate del Fondo rappresentate dal contributo obbligatorio a carico dei soggetti di cui all’art. 1, lettera b) del decreto legislativo, nonche’ delle richieste gia’ soddisfatte anche parzialmente e delle spese di gestione. Il contributo obbligatorio viene versato in unica soluzione dai soggetti che rilasciano la fideiussione sulla base di un valore di fideiussione che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo, corrisponde alle somme ed al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore, persona fisica o giuridica, ha riscosso o deve ancora riscuotere dall’acquirente prima dell’acquisto, dell’assegnazione o del trasferimento della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento. In caso di aumento dell’importo garantito, e’ dovuto il differenziale del contributo, da versarsi entro il mese successivo a quello dell’integrazione e con riferimento all’aliquota in quel momento in vigore.

3. Il gestore, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio precedente, determina le ulteriori quote annuali di indennizzo, senza ulteriori aggravi per il Fondo, tenendo altresi’ conto delle variazioni della misura annua del contributo e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.

4. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al comitato.

Art. 8
Pagamento degli indennizzi

1. La corresponsione delle somme in favore degli aventi diritto e’ effettuata dal gestore mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico su conto corrente postale o bancario.

Art. 9
Contabilita’ e rendiconto di gestione

1. Il gestore tiene contabilita’ e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nonche’ separata amministrazione dei beni ad esso pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

2. Il rendiconto della gestione del Fondo viene redatto secondo le modalita’ stabilite nella concessione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Il rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a., accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione dello stesso consiglio sull’attivita’ svolta, e’ immediatamente trasmesso al Ministero concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Art. 10
Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire

1. Presso la Consap S.p.a. e’ istituito il comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato e’ composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero delle attivita’ produttive;

d) un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI);

e) un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

f) un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);

g) un rappresentante dell’Assocond – Conafi;

h) un rappresentante di Consap S.p.a. Il comitato e’ presieduto dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Ai fini della validita’ delle sedute del comitato e’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e’ redatto apposito processo verbale.

4. L’ufficio di segreteria del comitato e’ composto da due rappresentanti della Consap.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le entita’ e le modalita’ di corresponsione, a valere sul Fondo, delle indennita’ ai componenti del comitato e dell’ufficio di segreteria.

Art. 11
Pareri del comitato

1. Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla determinazione delle linee guida e dei criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti nell’espletamento dell’attivita’ istruttoria, nonche’ in relazione a specifici quesiti avanzati dallo stesso gestore.

2. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro della giustizia Castelli

Post correlati