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Posts Tagged ‘confirmatoria’

Wikinews #8

7 aprile 2008 Oris Nessun commento

Aggiunta la pagina introduttiva alle stime dei fabbricati: qui (graze a Dafer)

Risistemato lo schema realizzato da seroli per la certificazione impianti

E la classifica delle pagine più visitate:

  1. Pagina principale ?(6.425 visite)
  2. Decreto-37/2008 ?(1.437 visite)
  3. Modulistica ?(837 visite)
  4. Cerca Colleghi ?(834 visite)
  5. Antiriciclaggio ?(764 visite)
  6. Compravendita:iter ?(611 visite)
  7. Preliminare di Compravendita ?(574 visite)
  8. Incarico ?(423 visite)
  9. Agente Immobiliare ?(389 visite)
  10. Compravendita ?(381 visite)
  11. Foglio di visita ?(364 visite)
  12. Estimo ?(357 visite)
  13. Provvigione ?(323 visite)
  14. Certificazione energetica ?(323 visite)
  15. Libro della casa ?(320 visite)
  16. Proposta Irrevocabile di Acquisto ?(300 visite)
  17. Caparra ?(277 visite)
  18. Acquisizione ?(274 visite)
  19. Antiriciclaggio:Istruzioni ?(266 visite)
  20. Catasto ?(258 visite)
  21. Opzione ?(245 visite)
  22. Della Mediazione ?(244 visite)
  23. Mandato ?(240 visite)
  24. Imposte ?(229 visite)
  25. Cosa chiedere all’agente immobiliare ?(219 visite)
  26. Affitti e Locazioni:tipologia contratti locazione ?(216 visite)
  27. Dpr131/86 ?(215 visite)
  28. Lettera di Intenti ?(185 visite)
  29. Dubai ?(177 visite)
  30. Legge39/89 ?(172 visite)
  31. Voglio scrivere una voce ?(156 visite)
  32. Antiriciclaggio:decreto ?(153 visite)
  33. Codice deontologico ?(147 visite)
  34. Bulgaria ?(142 visite)
  35. Franchising ?(135 visite)
  36. Delle Attività ?(125 visite)
  37. Caparra Confirmatoria ?(121 visite)
  38. Associazioni di Categoria ?(109 visite)
  39. Opzione Prezzo-Valore ?(103 visite)
  40. Francia ?(99 visite)
  41. Plusvalenze-2006 ?(96 visite)
  42. Enfiteusi ?(94 visite)
  43. Legge-359-92 ?(89 visite)
  44. Antiriciclaggio/Cenni storici ?(86 visite)
  45. Categorie catastali ?(85 visite)
  46. Caparra Penitenziale ?(80 visite)
  47. Legge253/58 ?(78 visite)
  48. Scrittura privata ?(77 visite)
  49. Wiki.immobiliare.com:General disclaimer ?(70 visite)
  50. Consigli pratici ?(67 visite)

Perchè non contribuisci anche tu? ;)

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Wikinews #7

31 marzo 2008 Oris Nessun commento

Cari colleghi e non,

Con questa comunicazione periodica vorrei portarvi a conoscenza delle modifiche effettuate nelle seguenti pagine del wiki:

Ampliata la pagina di spiegazione per imparare a usare il wiki

Sulle plusvalenze nella sezione finanziaria 2006

Rinnovo l’invito solito ad aiutare.

Saluti.

Classifica argomenti:

  1. Pagina principale ?(5.822 visite)
  2. Cerca Colleghi ?(726 visite)
  3. Antiriciclaggio ?(662 visite)
  4. Modulistica ?(646 visite)
  5. Compravendita:iter ?(505 visite)
  6. Preliminare di Compravendita ?(460 visite)
  7. Agente Immobiliare ?(358 visite)
  8. Compravendita ?(339 visite)
  9. Incarico ?(334 visite)
  10. Decreto-37/2008 ?(303 visite)
  11. Estimo ?(302 visite)
  12. Provvigione ?(276 visite)
  13. Foglio di visita ?(252 visite)
  14. Libro della casa ?(250 visite)
  15. Caparra ?(249 visite)
  16. Certificazione energetica ?(240 visite)
  17. Acquisizione ?(235 visite)
  18. Proposta Irrevocabile di Acquisto ?(235 visite)
  19. Opzione ?(227 visite)
  20. Della Mediazione ?(221 visite)
  21. Catasto ?(220 visite)
  22. Imposte ?(193 visite)
  23. Antiriciclaggio:Istruzioni ?(192 visite)
  24. Dpr131/86 ?(190 visite)
  25. Mandato ?(186 visite)
  26. Cosa chiedere all’agente immobiliare ?(181 visite)
  27. Affitti e Locazioni:tipologia contratti locazione ?(165 visite)
  28. Legge39/89 ?(148 visite)
  29. Dubai ?(147 visite)
  30. Lettera di Intenti ?(144 visite)
  31. Antiriciclaggio:decreto ?(144 visite)
  32. Codice deontologico ?(129 visite)
  33. Voglio scrivere una voce ?(125 visite)
  34. Bulgaria ?(116 visite)
  35. Franchising ?(110 visite)
  36. Delle Attività ?(100 visite)
  37. Caparra Confirmatoria ?(93 visite)
  38. Associazioni di Categoria ?(87 visite)
  39. Francia ?(79 visite)
  40. Antiriciclaggio/Cenni storici ?(73 visite)
  41. Opzione Prezzo-Valore ?(72 visite)
  42. Legge253/58 ?(66 visite)
  43. Caparra Penitenziale ?(65 visite)
  44. Categorie catastali ?(61 visite)
  45. Legge-359-92 ?(60 visite)
  46. Wiki.immobiliare.com:General disclaimer ?(59 visite)
  47. Scrittura privata ?(58 visite)
  48. Enfiteusi ?(53 visite)
  49. Legge-equo-canone ?(47 visite)
  50. Coefficienti di differenziazione ?(46 visite)

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A volte i clienti possono stupire

16 luglio 2007 Oris Nessun commento

Riporto alla vostra attenzione un articolo che avrei preferito aver visto scritto da me… sottoscrivo lo spirito con il quale ha scritto, visto che la signora Ercolina (così si firma) non ha mai attaccato la categoria a spada tratta con fendenti a casaccio, ma ha stilato una sorta di decalogo di cose che si deve fare (da acquirenti) per evitare più problemi possibile.

Sono certo che sapremo farne tesoro: è una finestra privilegiata su cosa vuole il cliente, davvero, roba che nessuna ricerca di mercato può darvi.

Ringrazio Mentecritica e Ercolina.
Buon lettura.

Mi Casa es su Casa 3: Signora mia….cosa vuole che sia una verandina condonata

Nota di MC: Continua il dibattito scatenato da questo articolo del nostro Settantasette, agente immobiliare pentito. Articolo a cui ha ribattuto Giuseppe Lovaglio, agente immobiliare in servizio. Ora è la volta di dare la parola ad una cliente. Anche in questo caso riportiamo fedelmente quanto ci è stato sottoposto. Le pagine di MC rimangono a disposizione di chiunque voglia, civilmente, dire la sua sull’argomento.

Molti di voi ricorderanno una simpatica parodia a proposito di agenti immobiliari fatta dal comico Gabriele Cirilli. Il motto dell’agente immobiliare suonava più o meno così: “Signora mia…cosa vuole che sia una verandina condonata”.

Anche io, vedendo la scenetta in televisione, ho riso di cuore, salvo poi, rendermi conto che era tutto vero quando mi sono accinta per la seconda volta nella mia vita a cercare una casa da acquistare.

La prima volta avevo atteso con pazienza l’occasione giusta da un privato e tutto era filato liscio come l’olio. Questa seconda volta, la situazione era un po’ diversa, avevo appena avuto un bimbo ed ero la classica mamma divisa tra un lavoro impegnativo e un bimbo voluto con tutto il cuore.
Insomma, per farla breve, ho incluso nella mia ricerca anche annunci di agenzie immobiliari e sono finita imbrigliata in una spiacevole avventura.
Per questa ragione, ho pensato che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone ed ecco come sono nate le dieci regole per sopravvivere come acquirenti nella giungla del mercato immobiliare.

corbusier_savoye.jpg

Sorvolo sulle ragioni per le quali la mediazione di un’agenzia immobiliare sia spesso del tutto inutile (soprattutto per il compratore), tipo garanzia del pagamento in contanti (è sempre così…per legge…gli assegni circolari non sono altro che contanti), garanzia su chi acquista (ma che fanno una visura alla centrale protesti o più semplicemente mi guardano in faccia e vedono come sono vestita). Una parte di queste sono già evidenziate molto bene nell’articolo disponibile a questo link.

Mi concentro invece sulle 10 regole, che sono volutamente un po’ forti, perché servono per tutelarsi non solo dal punto di vista formale ma soprattutto da quello sostanziale: Prosegui la lettura…

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Paese che vai, imposta che trovi…

19 giugno 2007 Oris Nessun commento

Semplificando molto, queste sono le indicazioni generali sulle imposte da versare in caso di compravendita (versamento al quale siamo solidamente obbligati) che ho ricevuto dalle AdE di Pistoia e di Pisa:

  1. Il 3% delle cifre versate in acconto
  2. Lo 0,50% dell’importo versato come caparra confirmatoria
  3. 168,- euro in forma fissa ( non si è capito se è valida per tutti gli importi o se ci sono tetti massimi)
  4. € 14,62 in bollo ogni 4 pagine o 100 righe per quanto riguarda l’atto.
  5. € 14,62 in bollo per ogni allegato se firmato da entrambe le parti
  6. € 0,52 in bollo per ogni allegato se non firmato (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)
  7. € 3,72 per diritti fissi (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)

Tralasciando le varie casistiche, vorrei soffermarmi su i punti 6 e 7, chiedendo ai colleghi se anche da loro esistono difformità negli importi da me indicati, magari indicando quali e in quale Provincia.

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Degli incarichi in esclusiva.

14 giugno 2007 Oris Nessun commento

Premetto: non ho risposte, solo domande e opinioni.

Sono un AI e non uso incarichi in esclusiva, fogli di visita, proposte con caparra confirmatoria che divengono “preliminari” con l’accettazione.

Campo, lo stesso.

Quindi sono qui per confrontarmi con chi invece lavora con questi moduli, per capire e confrontare le esperienze.

Comincio con le mie riflessioni:

Per quanto ne so, gli incarichi in esclusiva sono quei contratti dove uno o più proprietari di uno o più immobili, in cambio della prestazione d’opera di un dato A.I. o una data Agenzia o catena di Agenzie, accetta le seguenti condizioni:

  1. Fissare un prezzo per il quale, in presenza di una proposta di acquisto conforme, si consideri maturato il diritto alla provvigione, a prescindere dall’accettazione.
  2. Impedire a chiunque non faccia parte dei soggetti titolari dell’incarico a trattare l’immobile, anche se privati, proprietari compresi.
  3. Non ritirare l’immobile dalla vendita, pena il pagamento di penali (non sempre).
  4. Alla fine dell’incarico in esclusiva accettare di rinnovare tacitamente per pari periodo in mancanza di comunicazioni da inviare (di solito) 15 gg prima della scadenza, con a.r.
  5. Alla scadenza del mandato rimborsare le spese di pubblicità (in modo forfettario il più delle volte, senza documentazione): molte volte questo punto viene eliminato.
  6. Firmare i moduli nei quali sono elencati i nomi di coloro che avrebbero visitato o veduto l’immobile in Agenzia (???).

Il cliente cosa ci guadagna?

Provo a fare delle supposizioni.

  1. Pubblicità migliore rispetto al resto degli immobili: è chiaro che un immobile in esclusiva dovrebbe godere di un trattamento di riguardo rispetto a quelli non in esclusiva ma a ben guardare il tutto si risolve in un “NOSTRA ESCLUSIVA”, come se fosse una qualità intrinseca dell’immobile che potesse interessare gli acquirenti; per non parlare del fatto che molti franchising lavorano immobili solo in esclusiva, con il risultato che l’immobile è pubblicizzato nello stesso modo degli immobili non in esclusiva (tutti belli, nessuno bello).
  2. Certezza del prezzo univoco in pubblicità: questo effettivamente è un vero vantaggio per chi offre in vendita un immobile… a meno che il proprietario, stancatosi dell’inerzia dell’agenzia (a torto o ragione in questo momento non ci interessa), non dia l’incarico a altre agenzie, sottobanco.
  3. Documentazione completa dell’immobile a disposizione in agenzia: ma questo si deve fare anche senza esclusiva, no? Almeno noi cerchiamo di farlo…
  4. Fiducia del proprietario nei confronti dell’Agente provata dall’incarico esclusivo: mmm… non mi convince, ho cominciato facendo l’acquisitore e so che un incarico in esclusiva firmato con fiducia davanti a me non sempre ha avuto come conseguenza una gestione soddisfacente (per il proprietario). Provate a chiedere a un campione di 10 persone che hanno dato l’incarico in esclusiva quanto siano soddisfatte, può essere illuminante.
  5. Impegno dell’agente nella vendita dell’immobile: beh, in teoria… ma in pratica? Di solito nelle agenzie si deve fare i conti con la domanda e la domanda è proporzionale allo sforzo pubblicitario e al parco immobili che puoi offrire. Se hai pochi immobili in carico, tutti in esclusiva, concentrerai la pubblicità verso un target, e quel target ti chiamerà, lasciandoti le richieste, quindi dovresti avere un numero sufficiente di immobili in esclusiva, di vario genere, tale da permetterti di avere ampia riserva di scelta nel tipo di contatti acquirenti, ai quali proporre il nuovo immobile; ciò si traduce, molte volte, nel fatto che i tuoi venditori si concentrano sugli immobili per i quali hanno richiesta, e visto che hai una richiesta “limitata”…

Quindi le esclusive sono consigliabili?

In teoria sì, se non fosse che nella pratica le cose vanno in maniera simile (simile?) a quanto scritto sopra…
Le esclusive porterebbero discreti vantaggi alla trasparenza nelle compravendite, se non fosse per il fatto che invece così non è!!!
L’incarico in esclusiva dovrebbe funzionare in questo modo, secondo noi:

  1. Si fissa un prezzo di offerta (in pubblicità) come prezzo di partenza, con una forbice che al calare del prezzo fa calare anche la provvigione (per un immobile che viene dato in esclusiva è il minimo pretendere di guadagnare il più possibile, no?).
  2. Si definisce un periodo d’incarico rinnovabile dietro conferma (e non rinnovo tacito, che molte volte si attiva per disattenzione dei clienti, non per vera intenzione di lasciare l’incarico…).
  3. Si da libertà al proprietario di ritirare dalla vendita l’immobile in qualsiasi momento dalla vendita, senza penali o solo con il rimborso spese (dietro prova dell’investimento fatto), a condizione che non lo venda a nessuno per un periodo eguale alla durata dell’incarico, riservandosi i diritti in caso di scorrettezze.
  4. Si fa fare al proprietario tutte le verifiche di conformità che serviranno per il rogito, in assenza delle quali NON si prende l’esclusiva, sistemando le difformità subito (meglio) o preparandosi a farlo nei tempi più celeri possibile, diminuendo la possibilità di amare sorprese.
  5. Si rifiutano gli incarichi in esclusiva se la richiesta è visibilmente fuori prezzo.
  6. Si evita di sopravvalutare gli immobili per avere l’incarico (corollario del punto 5).
  7. Si da possibilità al proprietario di reperire acquirenti per conto proprio, offrendo, in quel caso, la propria opera a costi ridotti.

Ora, si potrebbe sostenere che questo tipo di esclusiva non tutela l’agente nel suo guadagno.

Da parte mia posso dire che penso siano altri i mestieri che danno la “certezza” del guadagno, il nostro richiede forte impegno per avere l’aspettativa del guadagno, al massimo, anche se molte volte questa aspettativa si realizza.

Ecco perché io e i miei colleghi abbiamo deciso di impostare il lavoro senza le esclusive, porgendo la mano fiduciosa ai nostri clienti, convinti che sia l’unico modo di impostare un rapporto sulla fiducia.

Convinti, non certi, non sicuri.

Inoltre, l’incarico in esclusiva ha sempre inficiato, secondo me, la mia libertà di trattare entrambe le parti al medesimo modo, la mia posizione INFRA partes.

Spero che qualcuno che lavora con le esclusive in maniera preminente partecipi alla discussione e mi chiarisca le idee.

Salute.

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Registrazione scritture private non autenticate: solidarietà o schiavitù?

24 febbraio 2007 Oris 2 commenti

Dopo il convegno formativo, organizzato dal COLLEGIO PROVINCIALE FIAIP PISTOIA, che si è svolto ieri presso il Salone Assemblee dell’Associazione Industriali di Pistoia, devo dire che la confusione che avevo in testa NON è diminuita, purtroppo.

E le parole dei relatori, pur se sicuramente competenti, non mi hanno convinto ne soddisfatto.

Certo è che sono usciti elementi interessanti dalla discussione, elementi che vado a riportare qui di seguito:

  1. Bolli: visto che il preliminare di compravendita nasce”in bollo”, l’apporre bollo con data successiva a quella scritta sul atto può portare a presupporre evasione d’imposta. Il problema nasce dal fatto che adesso i bolli vengono creati sul momento, con la data di creazione impressa. Questo di fatto limita, per quanto riguarda l’imposta di bollo, il termine di scadenza utile (20gg) valido per la registrazione e il pagamento delle imposte, costringendoci a dotarci di bolli PRIMA di fare la scrittura.
  2. Secondo i relatori, in una compravendita tra privati ed in presenza di pagamenti intermedi, la caparra confirmatoria verrebbe tassata non più allo 0,50% ma al 3%, come gli acconti successivi, quindi se per esempio il prezzo è convenuto in € 300.000, la caparra confirmatoria è di € 100.000 e due (2) pagamenti intermedi di € 50.000 ciascuno, il malcapitato mediatore dovrà, alla data della sottoscrizione, far versare al malcapitato cliente (magari operaio e non certo in vena di speculazioni edilizie), non più € 3500 (500+3000) ma bensì € 6000.
    A una prima analisi uno direbbe:“poco male, vado in credito di imposta”, ma come fatto notare dal collega Alessandro Sabella, i privati pagano sul valore automatico (dato dalla rendita catastale per coff.) che come è noto è molto più basso quindi, per tornare all’esempio prima usato, il nostro operaio pagherebbe molto di più, perdendo molti SOLDI in IMPOSTE, perchè magari la casa acquistata avrebbe un valore automatico di € 150.000, e quindi avrebbe pagato, con le agevolazioni prima casa, “SOLO” €4.500!!!
  3. Nelle compravendite dove il venditore è persona giuridica, in caso di preliminare senza caparra confirmatoria (che prevederebbe l’imposta di registro), l’obbligo di registrazione non c’è in quanto basta l’emissione della fattura, con l’aliquota IVA del caso.
  4. Sempre in linea teorica giuridica, facendo riferimento all’art. 19 T.U. (contempla gli eventi che danno luogo “ad ulteriore liquidazione di imposta”) potrebbe portare a ritenere l’agente immobiliare obbligato a rispondere anche della mancata denunzia di eventi successivi all’atto del quale ha effettuato la registrazione (si può arrivare a questa conclusione partendo dall’art. 42 del TU che si collega all’art. 57-comma 1bis); inoltre se si legge con attenzione il secondo comma dell’art. 57 si può notare che i mediatori sono solidali anche per le imposte suppletive e complementari, con pene molto onerose.
    Quindi, seguendo questo principio, l’agente immobiliare che volesse solamente fare incontrare le parti (la cosa per il quale è preposto) e poi demandare a terzi (tecnici) che non siano NOTAI, la stipula dell’atto senza il suo intervento NON è immune da rivendiche da parte del fisco, per le imposte non versate a causa di mancata registrazione dell’atto o per illeciti da esso derivanti, anche se non ne era a conoscenza.
    Alla domanda della Presidentessa Andreotti Monica: “Ma quali mezzi giuridici abbiamo noi, come agenti immobiliari, per costringere le parti a comunicarci e o consegnarci le scritture stipulate in nostra assenza?” la risposta unanime dei relatori è stata: ” NESSUNO.”( al che io mi son o permesso di avanzare una possibile impossibilità ad adempiere, che purtoppo sembra non esserci).
    Quindi, colpevoli, senza appello, anche se non lo si sapesse.
  5. I relatori hanno specificato inoltre che nel caso di mandatari a titolo oneroso, non iscritti anche alla sezione Agenti di Affari in mediazione, l’obbligo di registrazione (derivato dalla solidarietà nelle imposte degli AI) decade.

Voglio chiudere facendo notare che al convegno formativo, organizzato brillantemente dal Consiglio Provinciale, erano presenti il doppio delle persone previste, al punto che la sala non aveva nemmeno abbastanza sedie per tutti: un successo meritato per il consiglio provinciale e per la Presidentessa.
Grazie Monica.

Per alcuni appunti sulle imposte, dettati dalla nostra esperienza si veda qui

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Della proposta di acquisto irrevocabile

10 febbraio 2007 Oris Nessun commento

Cos‘è la Proposta di acquisto irrevocabile

Quando finalmente si riesce a trovare l’immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie serie intenzioni al venditore, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di pagamento, i tempi e le scadenze, permette di eliminare tutti quei problemi che si hanno nelle trattative verbali.

In essa vengono indicati il proponente o i proponenti, il bene o i beni interessati con una descrizione sommaria, l’offerta (in valuta) totale, il metodo di pagamento con le tempistiche, le condizioni (sospensive, risolutive, ecc.), la data prevista del rogito.
Ad essa viene allegato un assegno non trasferibile, intestato a tutti gli aventi diritto, a titolo di caparra penitenziale.
Chiaramente in caso di accettazione le condizioni possono essere ridiscusse e affinate e finalmente trascritte in un compromesso (preliminare di compravendita) o nel rogito notarile, atti a prestazioni corrispettive e non unilaterali come la proposta, con effetti certi sul trasferimento di proprietà.
Qualche spunto di riflessione sulla proposta di acquisto:

  1. La proposta di acquisto NON è un compromesso e non può sostituirlo, infatti è definita nel linguaggio comune “preliminare del preliminare” e NON produce alcun effetto obbligatorio tra le parti se non quello di restituzione del doppio della caparra in misura doppia per chi la riceve o la perdita della stessa per chi la offre, a seconda di chi recede. Ecco il motivo per il quale noi della Oris usiamo la caparra penitenziale che per sua stessa natura è “corrispettivo del recesso”.
  2. Dopo l’accettazione e al verificarsi delle eventuali condizioni sospensive, noi della Oris non tratteniamo MAI l’assegno in agenzia “a garanzia” per il semplice fatto che in caso di contenziosi tra le parti, l’agente si troverebbe nella posizione di dover decidere se consegnare l’assegno e a chi, arrogandosi diritti e doveri che NON ha e annullando di fatto la garanzia che tale deposito doveva portare all’affare.
  3. Senza scambi di denaro non si creano veri vincoli.
  4. Con la legge sull’antiriciclaggio, le proposte che portano la dicitura “con l’accettazione diverrà caparra confirmatoria… la proposta sarà a tutti gli effetti preliminare di compravendita (compromesso)… ” dovranno essere riportate nell’archivio unico cartaceo per l’antiriciclaggio, indicando importi e parti interessate, e l’agente sarà obbligato a accertarsi che venga registrato e le imposte di registro pagate, essendo COOBBLIGATO IN SOLIDO CON L’ACQUIRENTE. Questo tipo di proposta con caparra confirmatoria può portare molti problemi ai proprietari, in quanto si verrebbe a creare dei vincoli e dei privilegi anche con caparre irrisorie, di poche migliaia di euro, noi sconsigliamo apertamente e caldamente dal sottoscriverle, preferendo al loro posto un atto a prestazioni corrispettive vero, come il preliminare di compravendita (compromesso) con una caparra importante, che non dia adito a dubbi sul diritto alla esecuzione in forma specifica dell’atto alla parte adempiente.
  5. Con la proposta scritta le condizioni di acquisto sono chiare così come i termini, sia per chi acquista e propone che per chi vende e riceve.
  6. Il proprietario, davanti a una proposta scritta e un assegno, si trova nella condizione ottimale per prendere sul serio l’acquirente.
  7. “Se la propria parola vale come scritto, perché non scriverla e averne vantaggio oltre che oneri?” (R. Ponziani)
  8. Per chi vende, dire di o dimostrarsi interessati a qualsiasi offerta verbale più o meno congrua, vuol dire esporsi al rischio di svalutare l’immobile a ogni passaggio, altra cosa è valutare una Proposta scritta.
  9. La proposta di acquisto irrevocabile (art. 1329 C .C.), come dice il suo nome, è una cosa seria e non va presa alla leggera. Infatti, una volta compilata, essa ha la caratteristica di aver valore per tutto il periodo che si decide di farla durare ed è vincolante, pena la perdita della caparra penitenziale (art. 1386 C.C.) se la controparte accettasse e non si intendesse procedere. Di norma la sua scadenza non supera i 15gg.
  10. Se l’agenzia si avvale di moduli prestampati da compilare, essi devono essere depositati dall’agenzia presso la C.C.I.A.A. affinché abbiano valore e siano regolari.

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Primi appunti: sull’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate

3 febbraio 2007 Oris Nessun commento

L’acquirente, già oberato da costi e imposte non proprio leggere, quando acquista un immobile con il supporto di una Agenzia Immobiliare dovrà versare all’Agente (che diviene sostituto di imposta):

  1. Il 3% delle cifre versate in acconto
  2. Lo 0,50% dell’importo versato come caparra confirmatoria
  3. 168,- euro in forma fissa ( non si è capito se è valida per tutti gli importi o se ci sono tetti massimi)
  4. € 14,62 in bollo ogni 4 pagine o 100 righe per quanto riguarda l’atto.
  5. € 14,62 in bollo per ogni allegato se firmato da entrambe le parti
  6. € 0,52 in bollo per ogni allegato se non firmato (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)
  7. € 3,72 per diritti fissi (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)

Di questi solo solo i primi 2 sono riportabili al rogito come credito di imposta.

Il cliente inoltre è obbligato a denunciare se si è avvalso di agenzia immobiliare, quale sia, quale agente abbia curato l’affare, con quale assegno ha pagato le provvigioni (importi, banca e data) e presentare la fattura relativa.

Gli agenti sono anche obbligati a scrivere ogni persona fisica o giuridica che compare nell’affare in uno speciale registro antiriciclaggio, descrivendo tutti i passaggi e segnalando quelli “sospetti” all’UIC, pene: amministrative e penali.
Inoltre sono l’unica categoria che è obbligata a farlo.

Anche le proposte accettate, quando sono di natura negoziale (quelle magiche con la caparra confirmatoria o quelle che si tramutano in compromesso e che le parti riconoscono come efficaci ai fini obbligatori), vanno registrate.

Così come i contratti di affitto naturalmente ecc.

L’agente immobiliare inoltre è OBBLIGATO IN SOLIDO con l’acquirente per quanto riguarda le imposte.

Si ricorda che l’obbligo di registrazione delle scritture era preesistente, l’unica novità è nell’obbligatorietà in solido del mediatore.

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Esclusive e fogli di visita.

16 dicembre 2006 Oris Nessun commento

L’incarico in esclusiva e il foglio di visita sono gli strumenti con il quale le AI hanno cercato di tutelare il loro lavoro su un determinato immobile, per diminuire le possibilità di essere “scavalcati”, da clienti poco inclini al pagamento di provvigioni e per aumentare la possibilità di rientro dell’investimento lavorativo e pubblicitario su un immobile.

I presupposti, tutt’altro che illeciti, come spesso accade hanno finito per essere dimenticati a favore di una trasformazione dello strumento “esclusiva”.

Infatti gli incarichi si sono piano piano trasformati, fino a divenire strumenti che poco hanno di bello per la nostra professione, portando troppo spesso lamentele da parte dei clienti (a ragione o no) e discredito sulla categoria.

Il foglio di visita poi, è divenuta l’estensione del diritto alla provvigione a tempo indeterminato: tu porti un cliente oggi su un immobile e questi dovrebbe pagarti la provvigione, sia che lo compri ora tra 6 mesi, tra un anno ecc., senza considerare che un affare non è una visita ma è tutt’altra cosa e che potrebbe essere un affare “diverso” da quello originario che sarebbe scaturito al tempo della firma del “foglio di visita”.

Signori miei, colleghi, per me non ci siamo (è un opinione).

Non so se sia il caso di cambiare direzione o se l’esclusiva e il foglio di visita siano cose da abolire, trasformare o mantenere ma, visto che i pro di questi strumenti sono conosciuti dai più, mi limiterò a elencare le motivazioni per le quali noi associati a Oris li abbiamo aboliti:

L’incarico in esclusiva, per avere un senso, dovrebbe lasciare al proprietario la possibilità di trovare un acquirente per conto proprio, fatta salva la possibilità, con riduzione o eliminazione del costo provvigionale a suo carico, di farsi seguire dall’AI la compravendita, trattare per suo conto fino a quando serva e sia richiesto.
La penale inoltre dovrebbe esistere solo in caso di ritiro dall’incarico, prima della scadenza dello stesso: dovrebbe essere versata solo a fronte della dimostrazione del servizio che l’AI DEVE AVER FORNITO nel frattempo.
In soldoni se non si dimostra il servizio non ci si fa pagare.

Con tutte le clausole vessatorie delle quali si riempiono i vari moduli, tra l’altro depositati nelle camere di commercio (e approvati), si sta verificando (se già non è così) una sorta di “guerra” tra AI e clientela che ha dell’assurdo: invece di servirli ci mettiamo in contrasto con i clienti, invece di impostare il rapporto sulla fiducia lo impostiamo sulla diffidenza.

Non c’è orientamento al cliente, c’è la volontà di cercare tutele “fai da te”, (dettate dall’esasperazione nel migliore dei casi, nel peggiore dall’improvvisazione), ci si guarda con diffidenza… è questo il lavoro dell’Agente?

E la proposta di acquisto che diviene “Preliminare di compravendita” con la sola accettazione (e relativa comunicazione al proponente)???
Quale mostruosità abbiamo voluto creare in nome del nostro (sacrosanto) diritto alla provvigione?

Mi spiegate come faccio con una proposta di acquisto accettata, con 2000 euro di caparra “confirmatoria” (ORRORE) ad andare dal giudice a chiedere l’esecuzione in forma specifica dell’atto?

E i fogli di visita, che danno diritto alla provvigione in forza della “visita”.. in base a quale articolo di legge (per non parlare della giurisprudenza)???

Dalle mie personali ricerche, che non ho ancora finito, esce un quadro molto preoccupante sullo stato di salute della nostra professione.

È chiaro che nessuno nasce “imparato” ma cercando di procedere in una direzione invece che in un’altra si possono cambiare molte cose.

La nostra professione deve cambiare, se possibile in meglio, o diverremo superflui o peggio, procacciatori di affari e non più mediatori.

Roberto Ponziani

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L’accettazione della proposta di acquisto

23 novembre 2006 Oris Nessun commento

Il Tribunale di Firenze, di recente, si è pronunciato in una controversia nella quale, oltre ad altre questioni, si è discuteva su di un argomento assai dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, con interpretazione e decisioni non univoche. La fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale Toscano era la qualificazione giuridica e la valenza di una proposta di acquisto raccolta scambiata da un agente immobiliare tra le parti intermediate. Più precisamente, il venditore, destinatario della proposta di acquisto in questione, vi apponeva la sua firma in calce e la trasmetteva, a mezzo telefax, all’agente immobiliare. Successivamente, insorgeva, tra le parti, una controversia in quanto l’una sosteneva che l’immobile non risultava essere conforme alla normativa urbanistica e fiscale, ma che si dichiarava disposto ad acquistarlo, a fronte di una cospicua riduzione del corrispettivo per il minor valore dell’immobile, in relazione ai vizi esistenti ed alle dette irregolarità, nonché per le maggiori spese sostenute, e, quindi, chiedeva la condanna dell’altra parte a dare esecuzione al contratto di vendita rappresentato, appunto, dalla proposta in questione, mentre l’altra sosteneva, invece, che la proposta di acquisto sottoscritta non la vincolasse a contrarre in quanto con la sua accettazione non si era stipulato alcun contratto di vendita.
I Giudici per decidere la causa hanno dovuto affrontare uno specifico profilo dei modi di manifestazione della volontà negoziale in materia di vendita di immobili che, in relazione a quanto dispone l’art. 1350, non può che avvenire per iscritto. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto, innanzitutto, che la volontà di accettare una proposta di acquisto avente per oggetto un bene immobile deve essere manifestata in modo inequivoco, non essendo sufficiente l’apposizione della propria sottoscrizione in calce, ma essendo, quanto meno, necessario apporvi la dicitura “per accettazione“. Hanno, inoltre, rilevato i giudici che “ … la proposta irrevocabile di acquisto ricevuta per il tramite del mediatore, senza alcuna manifestazione della volontà espressa per iscritto, non integra il contenuto tipico del contratto preliminare.“ Si legge, ancora, nella sentenza in commento che “Perché un vincolo contrattuale a comprare e vendere l’immobile possa essere ritenuto sorto non può ritenersi sufficiente la mera firma in calce ed a lato della proposta senza alcuna espressione di volontà negoziale da parte della destinataria. La … non ha manifestato tale volontà per iscritto, ha sottoscritto senza neppure dichiarare di aver accettato la proposta che invece per il suo contenuto esigeva la dichiarazione di impegno in ordine a determinate clausole di garanzia”. Infine, il Tribunale rilevava che il fatto che nella proposta si affermasse che il pagamento di una certa somma sarebbe stato imputato quale caparra confirmatoria dopo la stipula del preliminare dimostrava che si era in presenza di un tipico negozio preparatorio in vista della stipulazione di un contratto preliminare ad effetti Obbligatori. Val la pena di riportare, a tal proposito, un passo della sentenza “Nella prassi è noto il fenomeno, incrementato dallo sviluppo dell’attività di mediazione di soggetti professionalmente dediti a tale attività ed interessati alla creazione anticipata di un vincolo tra le parti. Non si tratta di contratti preliminari ma di contratti innominati aventi causa nella necessità di procedimentalizzare le trattative per evitare sorprese e proteggere il negoziato da improvvisi ripensamenti, Un modo per evitare di perder tempo con compratori e venditori indecisi“. La decisione dei Tribunale di Firenze non può che essere, pienamente, condivisa, nel senso che, come peraltro precisato nella motivazione, una proposta di acquisto contiene una serie di regole o condizione destinate solamente “a recintare i confini della trattativa“ ma che se non contengono uno specifico obbligo a contrarre a determinate condizioni ed entro un determinato tempo non possono integrare il contenuto di contratto.
Avv. Roberto Bella – Presidente IRCAT

Fonte FIAIP

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