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Riflessioni sul mondo delle agenzie immobiliari e universi circostanti.
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06 mag 08 Wiki news #9

Di seguito la classifica degli argomenti più richiesti:

  1. Internet ?(1 collegamento)
  2. Affitti e Locazioni:tipologia contratti affitto ?(1 collegamento)
  3. Contratto ?(1 collegamento)
  4. L’asta nell’immobiliare ?(1 collegamento)
  5. Affitti e Locazioni:adempimenti ?(1 collegamento)
  6. Patentino ?(1 collegamento)
  7. Cose fungibili ?(1 collegamento)
  8. L’edilizia convenzionata. ?(1 collegamento)
  9. Albo ?(1 collegamento)
  10. Permuta ?(1 collegamento)
  11. Dia ?(1 collegamento)
  12. La visura catastale:lettura ?(1 collegamento)
  13. Aste: cose da sapere ?(1 collegamento)
  14. Planimetria catastale ?(1 collegamento)
  15. Diritto civile ?(1 collegamento)
  16. Le parti comuni ?(1 collegamento)
  17. Cessione di contratto ?(1 collegamento)
  18. Probatorio ?(1 collegamento)
  19. Finanziaria 2007 ?(1 collegamento)
  20. Le tabelle millesimali ?(1 collegamento)
  21. Clausola risolutiva ?(1 collegamento)
  22. Pubblicità radio-televisiva ?(1 collegamento)
  23. Franchisee ?(1 collegamento)
  24. Leasing e leaseback ?(1 collegamento)
  25. Clausola sospensiva ?(1 collegamento)
  26. Rogito Notarile ?(1 collegamento)
  27. Franchisor ?(1 collegamento)
  28. M:Wikimedia projects ?(1 collegamento)
  29. Comunicazione e marketing ?(1 collegamento)
  30. Rogito notarile ?(1 collegamento)
  31. Il regolamento condominiale ?(1 collegamento)
  32. Concessione edilizia ?(1 collegamento)
  33. Sponsor ?(1 collegamento)
  34. Inadempiente ?(1 collegamento)
  35. Mappa particellare ?(1 collegamento)
  36. Conformità urbanistica ?(1 collegamento)
  37. Svolgimento di una Asta ?(1 collegamento)
  38. Inadempimento ?(1 collegamento)
  39. Mediazione Immobiliare:Privacy ?(1 collegamento)
  40. Consistenza ?(1 collegamento)

Qualcuno può ? :)

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16 gen 08 Specifiche e istruzioni per la realizzazione del “Libro della casa”

Il libro della : linee guida

  • Il altro non è che la raccolta di tutta la documentazione riguardante un immobile, inseme alla perizia di un tecnico abilitato iscritto all’albo, che ne certifica l’autenticità a una certa data, riportata nel momento della redazione del .
  • Il tecnico certifica a sua responsabilità che quanto è descritto nel plico corrisponde a verità.
  • Nel libro della casa sono descritte anche le eventuali difformità riscontrate nell’immobile dal Tecnico, permettendo una stima approssimativa del loro peso sulla futura .
  • Il libro della casa ha l’intento di informare il proprietario e il potenziale nel modo più completo possibile, viene rilasciato alla sottoscrizione di d’ dietro firma di ricevuta.
  • Tutti i che sono interessati a collaborare all’iniziativa potranno aderire, a condizione di mantenere lo stesso politico di € 200,00 salvo vive e accordi di altra natura presi con i successivamente al loro aderire al’iniziativa.
  • Ogni Agenzia promotrice dovrà astenersi dal farsi pagare per l’iniziativa, i rapporti economici per la realizzazione del “libro della casa” saranno solo tra proprietari e tecnici incaricati.
  • Il proprietario ha la totale di scelta sul tecnico al quale dare l’, sia tra quelli convenzionati all’iniziativa si tra gli altri.
  • Importante per la riuscita dell’iniziativa è il mantenimento di uno standard nella presentazione al pubblico, nel nome “libro della casa”, nel Logo, a libera disposizione delle agenzie che se ne faranno promotrici.
  • Il libro della casa ha uno standard di impaginazione così organizzato:
  1. Pag 1: scheda commerciale sintetica, con composizione dell’immobile e metrature di tutti i componenti, indirizzo. spazio per timbro/firma Agenzia
  2. Sezione 1: Provenienze, Estremi catastali, Urbanistica, annotazioni e difformità riscontrate. spazio per timbro/firma Tecnico
  3. Sezione 2: scheda commerciale completa, con descrizione anche molto dettagliata, a gusto dell’agenzia che redige, presenza accessori (ascensore, camino, ecc), elenco servizi nelle vicinanze, stato generale di manutenzione, accesso ecc.. spazio per timbro/firma Agenzia
  4. Sezione 3: scheda commerciale sintetica, con composizione dell’immobile e metrature di tutti i componenti, indirizzo. spazio per timbro/firma Agenzia
  5. Resoconto sintetico: descrive sinteticamente gli estremi della documentazione riportata nella sezione 2, elenca gli allegati presenti. spazio per timbro/firma Tecnico
  6. Presentazione servizi accessori dell’Agenzia che ha redatto il Libro, presentazione del tecnico, recapiti. spazio per timbro Tecnico e Agenzia

Documentazione minima (da allegare in copia, ove presente)

  • Dati proprietà(per ognuno degli aventi diritto)
    • Nome
    • Cognome
    • Data e luogo di nascita
    • e domicilio completi
    • fiscale
    • Stato civile
  • Conservatoria
    • Provienienze
    • Atti di (ove presente)
    • Ipoteche (vuote comprese, ove presenti)
    • Altro
    • Estratti catastali
    • Planimetrie
    • Elaborato planimetrico (per i condomini)
  • Catasto

  • Urbanistica
    • Permessi edilizi
    • Elenco pratiche esistenti depositate presso l’archivio Comunale
    • Data presentazione e ritiro
    • Protocollo
    • n° pratica
    • n° concessione
    • Autorizzazioni
    • D.I.A.
    • Piante ultimo permesso approvato
    • Lettere inizio e fine lavori
    • Certificato abitabilità/agibilità
    • Certificato destinazione urbanistica (per i terreni)
  • Impianti tecnologici
    • Certificazioni conformità imp. Elettrico
    • Certificazioni conformità imp. idraulico
    • Libretto manutenzione caldaia
    • Residenza e domicilio completi
    • Eventuale certificazione condizionamento
    • (da prevederre la futura certificazione energetica)
  • Descrizione
    • Collocazione
    • Composizione
    • Confini
    • Regolamenti condominiali
    • Recapiti telefonici amministratore condominiale
  • Documentazione fotografica
    • Esterno
    • Zona giorno
    • Zona notte
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16 lug 07 A volte i clienti possono stupire

Riporto alla vostra attenzione un articolo che avrei preferito aver visto scritto da me… sottoscrivo lo spirito con il quale ha scritto, visto che la signora Ercolina (così si firma) non ha mai attaccato la a spada tratta con fendenti a casaccio, ma ha stilato una sorta di decalogo di cose che si deve fare (da acquirenti) per evitare più problemi possibile.

Sono certo che sapremo farne tesoro: è una finestra privilegiata su cosa vuole il , davvero, roba che nessuna ricerca di può darvi.

Ringrazio Mentecritica e Ercolina.
Buon lettura.

Mi es su 3: Signora mia….cosa vuole che sia una verandina condonata

Nota di MC: Continua il dibattito scatenato da questo articolo del nostro Settantasette, agente pentito. Articolo a cui ha ribattuto Giuseppe Lovaglio, in servizio. Ora è la volta di dare la parola ad una cliente. Anche in questo caso riportiamo fedelmente quanto ci è stato sottoposto. Le pagine di MC rimangono a disposizione di chiunque voglia, civilmente, dire la sua sull’argomento.

Molti di voi ricorderanno una simpatica parodia a proposito di agenti fatta dal comico Gabriele Cirilli. Il motto dell’agente immobiliare suonava più o meno così: “Signora mia…cosa vuole che sia una verandina condonata”.

Anche io, vedendo la scenetta in televisione, ho riso di cuore, salvo poi, rendermi conto che era tutto vero quando mi sono accinta per la seconda volta nella mia vita a cercare una casa da acquistare.

La prima volta avevo atteso con pazienza l’occasione giusta da un privato e tutto era filato liscio come l’olio. Questa seconda volta, la situazione era un po’ diversa, avevo appena avuto un bimbo ed ero la classica mamma divisa tra un lavoro impegnativo e un bimbo voluto con tutto il cuore.
Insomma, per farla breve, ho incluso nella mia ricerca anche di e sono finita imbrigliata in una spiacevole .
Per questa ragione, ho pensato che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone ed ecco come sono nate le dieci regole per sopravvivere come acquirenti nella giungla del mercato immobiliare.

corbusier_savoye.jpg

Sorvolo sulle ragioni per le quali la di un’ sia spesso del tutto inutile (soprattutto per il compratore), tipo garanzia del in contanti (è sempre così…per …gli assegni circolari non sono altro che contanti), garanzia su chi acquista (ma che fanno una visura alla centrale protesti o più semplicemente mi guardano in faccia e vedono come sono vestita). Una parte di queste sono già evidenziate molto bene nell’articolo disponibile a questo link.

Mi concentro invece sulle 10 regole, che sono volutamente un po’ forti, perché servono per tutelarsi non solo dal punto di vista formale ma soprattutto da quello sostanziale: (continua…)

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14 feb 07 Privacy: i desideri dei clienti sono fonte di guai per le agenzie.

Da Lavoriincasa.it Beppe (), che ringrazio, mi fa questa segnalazione:

Da oggi, cari signori, chi volesse essere troppo zelante nel soddisfare i desideri (più o meno etici) dei clienti può essere accusato di violazione della , pagandone le conseguenze.

Riflettiamo.

Fonte Altalex:

Il , con il dell’11/1/07, affronta nuovamente il tema del trattamento di dati sensibili, con particolare riguardo alla vita sessuale, alle convinzioni religione ed all’origine razziale.

E’ stato accertato, difatti, che un’ trattasse dati sensibili dei propri clienti (in qualità di venditori, acquirenti, conduttori e locatari), in quanto “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di e/o lo stato di disabilità nonché la vita sessuale”.

Nel caso di specie, era stata l’Agenzia stessa a chiarire, in una sua nota rivolta al Garante, che “le finalità per le quali i dati sensibili sono raccolti o utilizzati deriva dal fatto che, ad esempio, nel caso dell’origine razziale, alcuni di non gradiscono ad extracomunitari, così come per quanto riguarda le convinzioni religiose, in alcuni condomini non sono ben accetti, ad esempio, soggetti di origine mussulmana. Per quanto riguarda lo stato di salute e di disabilità, i condomini sprovvisti di ascensore non sono accessibili a portatori di handicap o di alcune malattie (es. malattie cardiache). Infine, per quanto riguarda la vita sessuale, molti proprietari non gradiscono ad omosessuali o trans”.

In pratica, vi era stata la piena ammissione di un trattamento di dati sensibili a fini discriminatori, che veniva giustificato dal “gradimento” dei proprietari di immobili.

Poco sorprendentemente, il Garante ha ritenuto tale trattamento illegittimo, ed ha anche disposto la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria, in quanto ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 167 del Codice della Privacy.

Il Garante (oltre a rilevare carenze nell’informativa) ha ritenuto che il trattamento fosse illegittimo, sotto diversi profili.

In primo luogo, il trattamento posto in essere dall’Agenzia immobiliare, riguardando dati sensibili, avrebbe potuto essere legittimamente effettuato soltanto previo consenso scritto degli interessati, e previa autorizzazione del Garante (artt. 26, 40 e 41 del Codice), non rientrando l’ipotesi in alcuna delle autorizzazioni generali nn. 2/2005, 4/2005 e 5/2005.

In secondo luogo, il trattamento di dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e la vita sessuale, così come effettuato dall’agenzia immobiliare, costituisce una chiara violazione dell’art 2 del Codice della Privacy, in quanto discriminatorio e lesivo della dignità degli interessati.

In terzo luogo, il comportamento dell’agenzia viola anche l’art. 3, comma 1, lett. h del D.lgs. 215/2003, che vieta qualsiasi fondata sulla razza o sull’origine etnica, con specifico riguardo proprio all’accesso a beni e servizi, incluso l’alloggio, ed è pertanto illecito, anche sotto tale profilo.

Il Garante, come già rilevato, oltre a vietare la prosecuzione del trattamento, e disporre il blocco dei dati illecitamente trattati, ha disposto anche la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria, per valutare se possa configurarsi il delitto di cui all’art. 167 del Codice Privacy (Trattamento illecito di dati).
Si ricorda, peraltro, che per la sussistenza del delitto suindicato, occorre non soltanto il dolo specifico (il trattamento deve essere effettuato “al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno”), ma deve ricorrere anche la condizione obiettiva di punibilità prevista dalla norma, e cioè che dal fatto derivi “nocumento” (la nozione di “nocumento” è stata delineata dalla Corte di , con la sentenza 30134/2004 – in Altalex).

(Altalex, 13 febbraio 2007. Nota di Giovanni Battista Gallus. Si ringrazia il Circolo dei giuristi telematici).
Nella pagina di Altalex, è presente la .

A voi.

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07 lug 06 Da termo centrale a termo singolo: si può?

Una delle esigenze più frequenti della clientela è proprio quella di sapere se sia possibile,una volta acquistato l’appartamento, staccare il proprio di da quello centralizzato del al quale l’appartamento appartiene…
La prima cosa da fare è controllare se il regolamento del condominio vieta il unilaterale del singolo condomino, poi si deve considerare che non si può evitare di pagare le per la conservazione delle cose comuni (manutenzione del riscaldamento) rinunciando al sulle stesse.

Se l’operazione sia conveniente lo si deve valutare caso per caso.

Bisogna poi stare attenti (e documentare) che gli altri condomini non subiranno danneggiamenti economici di alcun tipo in conseguenza del distacco (ad esempio un aggravio importante dei costi di gestione).

Solo se si riesce a dimostrare che il distacco del proprio impianto porta un vantaggio economico al condominio, tramite una relazione tecnica che attesti con dati certi e firmati, come e quanto il distacco porti vantaggio ai consumi totali (in proporzione): in soldoni si deve riuscire a dimostrare che il distacco fa risparmiare i condomini… .

Inoltre, la terza sezione di (680/2005) ha stabilito che distaccarsi dall’impianto centralizzato non esonera automaticamente il condomino dal pagare le rate se usufruisce comunque del calore in modo indiretto: nello specifico la corte ha definito l’ del anche a chi, pur essendo in affitto di locale a uso NON abitativo, anche se privo di radiatori o altri diffusori connessi all’impianto “benefici in una certa misura dell’esistenza dell’impianto di riscaldamento esistente nel ” perchè “riceve calore per la presenza nei muri perimetrali dei tub i del riscaldamento”.

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