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In quale momento l’Agente Immobiliare matura il diritto a riscuotere la provvigione?

Premessa, non ho certezze, solo domande e opinioni.

Girando per vari sui quali mi diletto la sera, non vedo una gran mole di contenta delle Agenzie .

Voglio credere che molto dipenda dallo spirito … italico, molto diffuso :)

Innanzitutto c’è molta confusione, anche tra gli operatori, su quali sono le mansioni dell’agente e, soprattutto, come dovrebbe comportarsi…

Uno dei dubbi più frequenti è: quando si deve pagare l’agenzia?

“Quando l’ è concluso per il suo intervento”

Allora, qui nasce il “problema”.

Quando è concluso l’affare?

Agente 1)
Appena si mettono in relazioni due o più parti per la di un affare, e queste raggiungono un accordo l’affare è concluso e l’agente riscuote, o al massimo appena la parte proponente viene edotta che il ha accettato la , anche via fax o per lettera a.r.

Agente 2)
Appena viene stipulato un atto che produca trasferimento di proprietà in cambio di beni fungibili o altra proprietà ( o permuta), non sottoposto a condizione sospensiva (quella risolutiva non toglie il alla ).
In caso di atto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione si afferma appena si verifica la condizione.

Se il diritto del primo agente a volte non è stato suffragato dalle varie sentenze, rimane abbastanza certo invece il diritto del secondo.

Secondo me il problema è di interpretazione.. (ma va!!!)

Semplificando il mio pensiero:

Il diritto di ottenere una provvigione, nasce in un momento ma si avvera in un altro.

Mi spiego:

Se io ti porto a vedere un immobile, te ne parlo, te lo “propongo” insomma, nel momento in cui tu comprerai quell’immobile dovrai pagarmi la provvigione, anche se proverai a scavalcarmi, facendola comprare a un parente ecc., ma SOLO se la comprerai a condizioni uguali o molto simili a quelle che ti ho proposto io. C’è chi dice basti che te lo faccia vedere in agenzia, ma su questo, a meno che non riesca a provare il fatto di avertelo indicato talmente bene che tu lo hai poi trovato da solo, ho dei forti dubbi sulla certezza di riscuotere in questo caso…

In questo caso l’agente acquisisce una sorta di diritto, una aspettativa su quell’affare quando i soggetti sono gli stessi e le condizioni simili.

Questo è il momento di nascita del diritto, il momento nel quale nasce l’aspettativa della provvigione.

Quando si riscuote allora?

Quando le parti stipulano un atto (dal “” in su..) a prestazioni corrispettive che abbiano come oggetto quel bene immobile (qualche giurista mi strozzerà, lo sento).

Quindi non “all’ della proposta”.

A volte però può capitare che le parti decidano di rimanere con la proposta fino al anche se quest’ultimo è lontano nel tempo.

In quel caso l’agente dovrebbe cercare di far sottoscrivere un atto più serio, ma in mancanza di la obbligatoria servirà perlomeno a determinarne la data certa di sottoscrizione, al che potrà chiedere il delle provvigioni, tenendo ben conto che se le parti non vorranno pagare egli non riscuoterà.

A volte si fa metà subito e metà a rogito, ma a meno che le vostre casse non piangano io lo sconsiglio: se poi dovreste dover rendere i soldi potrebbe essere peggio (in barba all’art. V).

vabbè, ho parlato troppo, la proposta la lascio a un altro post.

Ho detto… la mia

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Storie di ordinaria agenzia: capitolo I


Oggi sono tranquillo.

Non mi sento più agguerrito con i miei di agente.

Oggi non me la prenderò con i miei sbagli, con quello che secondo me dovrebbe migliorare nella mia professione…

Oggi mi sento di raccontarVi, con storie inventate, cosa può succedere a un Agente nella sua vita professionale.

Così, per una volta, si sentirà anche la campana che sta nascosta negli , celata alla vista e all’udito della della Piazza, dove le campane suonano molto più forte.

Spero di fare cosa gradita.

Meditatio 1:

: “Pronto, agenzia? Lo so che avrei fissato il per vendere mia entro settembre ma siccome ho firmato un con un per comprare a giugno, non so come fare..”

Agente: “Ah, ho capito, non potevate chiedermi consiglio prima? Il fatto che ci avete pagato non significa che non potete chiedere il nostro aiuto..”

Cliente:”E potreste chiedere agli acquirenti di anticiparlo (il rogito)?”

Agente:”Certamente, proveremo a chiedergli di venirvi incontro”

……

“Salve, la chiamavo per dirle che abbiamo contattato gli acquirenti ma purtroppo, non possono comprare prima di Agosto, per lei va bene?”

Cliente:”COME? Ma si era scritto entro settembre, non a settembre! Se io voglio farlo prima loro devono farlo!”

Agente:”Si calmi, ci offriamo di parlare con il della sua prossima casa, per spiegargli la situazione, la aiuteremo noi, stia tranquillo..”

Cliente:”Voi! Accidenti a voi e quando vi ho incontrato! Gli sono tutti dei (censura)…”

CLICK.. tu tu tu tu tu tu

Meditatio 2:

Cliente:”pronto, è l’agenzia?”

Agente:”si, mi dica”

Cliente:”io avevo una casa in vendita da voi ma non siete riuscita a venderla, quindi non sapete fare il vostro mestiere..”

Agente:”mi dice quale era, il riferimento?”

Cliente:”..è una casa a (posto, indirizzo)…”

Agente:”aspetti…. si vedo, ma questa casa secondo l’acquisitore è di circa € 100.000 euro su € 400.000 fuori … secondo la nostra valutazione varrebbe € 300.000, come mai l’ha messa in vendita a un così alto?”

Cliente:”Sì, il vostro agente me lo ha detto, e anche ridetto, ma casa mia la vendo al prezzo che voglio no?”

Agente:”…ma scusi, mi risulta che l’abbia data in vendita ben a altre 12 agenzie oltre a noi, di queste qualcuna che le ha portato un ?”

Cliente:”No, nessuna…”

Agente:” …e non le è venuto il dubbio che fosse troppo alto il prezzo?”

Cliente:”Troppo alto? Ma se il mio vicino l’ha venduta anche a di più!! Siete voi che non siete buoni a nulla, e io, che avevo nel frattempo avevo versato una caparra di 1000 euro per comprare un’altra casa oggi mi vedo costretto a perderla per colpa vostra!!!”

Agente:”Ma mi scusi, lei compra casa senza avere i soldi e non abbassa nemmeno il prezzo di casa sua che è ovviamente fuori ? Non le sembra di aver sbagliato? Se lei fa acquisti anche se non ha i soldi non è colpa nostra…”

Cliente:”Io non ho soldi? IO VI DENUNCIO PER DIFFAMAZIONE!!!”

CLICK.. tu tu tu tu tu tu

Meditatio 3:

Cliente:”Si, lo so che avevo fissato con il venditore che poteva liberare la casa da Gennaio, ma io ho venduto la mia e ho promesso di consegnarla a Novembre…”

Agente:”..capisco, non le era possibile proprio cercare di posticipare la consegna?”

Cliente:”No, era una condizione sine qua non per l’ la consegna a Novembre..”

Agente:”Ma scusi, mancano 20 giorni a Novembre, quando ha fatto il compromesso?”

Cliente:”a Febbraio”

Agente:”lo stesso mese che ha fatto il compromesso con gli acquirenti della sua casa, qui da noi???”

Cliente:”…si, poco dopo..”

Agente:”E non poteva avvertire? Avremmo cercato di sistemare la situazione..”

Cliente:”A quei tempi pensavamo di andare in affitto da Novembre a Gennaio, ma oggi abbiamo fatto i conti e non ci conviene..”

Agente:”Ma lo sa che non è detto che vi consegnino la casa prima?”

Cliente:”Ma io sono fuori casa! Loro devono consegnarla! Cosa gli costa? Se non la consegnano vado la e gli spezzo….. (censura)”

BUONA PASQUA.

P.S.

Ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale.

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Della proposta di acquisto irrevocabile

Cos‘è la Proposta di irrevocabile

Quando finalmente si riesce a trovare l’immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie serie intenzioni al venditore, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di , i tempi e le scadenze, permette di eliminare tutti quei problemi che si hanno nelle trattative verbali.

In essa vengono indicati il proponente o i proponenti, il bene o i beni interessati con una descrizione sommaria, l’ (in valuta) totale, il metodo di pagamento con le tempistiche, le condizioni (sospensive, risolutive, ecc.), la data prevista del rogito.
Ad essa viene allegato un assegno non trasferibile, intestato a tutti gli aventi , a titolo di caparra penitenziale.
Chiaramente in caso di le condizioni possono essere ridiscusse e affinate e finalmente trascritte in un ( di ) o nel rogito notarile, atti a prestazioni corrispettive e non unilaterali come la proposta, con effetti certi sul trasferimento di proprietà.
Qualche spunto di riflessione sulla :

  1. La proposta di acquisto NON è un compromesso e non può sostituirlo, infatti è definita nel linguaggio “preliminare del preliminare” e NON produce alcun effetto obbligatorio tra le parti se non quello di restituzione del doppio della caparra in misura doppia per chi la riceve o la perdita della stessa per chi la offre, a seconda di chi recede. Ecco il motivo per il quale noi della Oris usiamo la caparra penitenziale che per sua stessa natura è “ del recesso”.
  2. Dopo l’accettazione e al verificarsi delle eventuali condizioni sospensive, noi della Oris non tratteniamo MAI l’assegno in agenzia “a garanzia” per il semplice fatto che in caso di contenziosi tra le parti, l’agente si troverebbe nella posizione di dover decidere se consegnare l’assegno e a chi, arrogandosi diritti e doveri che NON ha e annullando di fatto la garanzia che tale deposito doveva portare all’affare.
  3. Senza scambi di denaro non si creano veri vincoli.
  4. Con la sull’antiriciclaggio, le proposte che portano la dicitura “con l’accettazione diverrà caparra … la proposta sarà a tutti gli effetti preliminare di compravendita (compromesso)… ” dovranno essere riportate nell’archivio unico cartaceo per l’antiriciclaggio, indicando importi e parti interessate, e l’agente sarà obbligato a accertarsi che venga registrato e le imposte di registro pagate, essendo COOBBLIGATO IN SOLIDO CON L’. Questo tipo di proposta con può portare molti problemi ai , in quanto si verrebbe a dei vincoli e dei privilegi anche con caparre irrisorie, di poche migliaia di euro, noi sconsigliamo apertamente e caldamente dal sottoscriverle, preferendo al loro posto un atto a prestazioni corrispettive vero, come il preliminare di compravendita (compromesso) con una caparra importante, che non dia adito a dubbi sul diritto alla esecuzione in forma specifica dell’atto alla parte adempiente.
  5. Con la proposta scritta le condizioni di acquisto sono chiare così come i termini, sia per chi acquista e propone che per chi vende e riceve.
  6. Il proprietario, davanti a una proposta scritta e un assegno, si trova nella condizione ottimale per prendere sul serio l’acquirente.
  7. “Se la propria parola vale come scritto, perché non scriverla e averne vantaggio oltre che oneri?” (R. Ponziani)
  8. Per chi vende, dire di o dimostrarsi interessati a qualsiasi offerta verbale più o meno congrua, vuol dire esporsi al rischio di svalutare l’immobile a ogni passaggio, altra cosa è valutare una Proposta scritta.
  9. La proposta di acquisto irrevocabile (art. 1329 C .C.), come dice il suo nome, è una cosa seria e non va presa alla leggera. Infatti, una volta compilata, essa ha la caratteristica di aver valore per tutto il periodo che si decide di farla durare ed è vincolante, pena la perdita della caparra penitenziale (art. 1386 C.C.) se la controparte accettasse e non si intendesse procedere. Di norma la sua scadenza non supera i 15gg.
  10. Se l’agenzia si avvale di prestampati da compilare, essi devono essere depositati dall’agenzia presso la C.C.I.A.A. affinché abbiano valore e siano regolari.
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Primi appunti: sull’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate

L’, già oberato da costi e non proprio leggere, quando acquista un immobile con il supporto di una Agenzia dovrà versare all’Agente (che diviene sostituto di imposta):

  1. Il 3% delle cifre versate in acconto
  2. Lo 0,50% dell’importo versato come caparra
  3. 168,- euro in forma fissa ( non si è capito se è valida per tutti gli importi o se ci sono tetti massimi)
  4. € 14,62 in bollo ogni 4 pagine o 100 righe per quanto riguarda l’atto.
  5. € 14,62 in bollo per ogni allegato se firmato da entrambe le parti
  6. € 0,52 in bollo per ogni allegato se non firmato (smentito invece dall’ di Pisa)
  7. € 3,72 per diritti fissi (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)

Di questi solo solo i primi 2 sono riportabili al rogito come credito di imposta.

Il inoltre è obbligato a denunciare se si è avvalso di , quale sia, quale agente abbia curato l’, con quale assegno ha pagato le (importi, banca e data) e presentare la fattura relativa.

Gli agenti sono anche obbligati a scrivere ogni fisica o che compare nell’affare in uno speciale registro antiriciclaggio, descrivendo tutti i passaggi e segnalando quelli “sospetti” all’UIC, pene: amministrative e penali.
Inoltre sono l’unica che è obbligata a farlo.

Anche le proposte accettate, quando sono di natura (quelle magiche con la caparra confirmatoria o quelle che si tramutano in compromesso e che le parti riconoscono come efficaci ai fini obbligatori), vanno registrate.

Così come i di affitto naturalmente ecc.

L’ inoltre è OBBLIGATO IN SOLIDO con l’acquirente per quanto riguarda le imposte.

Si ricorda che l’ di registrazione delle scritture era preesistente, l’unica novità è nell’obbligatorietà in solido del .

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In quale momento l’agenzia matura il diritto a riscuotere la provvigione?

Girando per vari sui quali mi diletto la sera, non vedo una gran mole di contenta delle .
Innanzitutto c’è molta confusione, anche tra gli operatori, su quali sono le mansioni dell’agente e, soprattutto, come dovrebbe comportarsi…

Uno dei dubbi più frequenti è: quando si deve pagare l’agenzia?

Allora, qui nasce il “problema”.

Quando è concluso l’?

Agente tipo 1)
Secondo chi fa questo mestiere in un certo modo, appena si mettono in relazioni due o più parti per la di un affare, e queste raggiungono un accordo l’affare è concluso e l’agente riscuote, o al massimo appena la parte proponente viene edotta che il venditore ha accettato la , anche via fax o per lettera a.r.

Agente tipo 2)
Secondo che fa questo mestiere in un altro certo modo, appena viene stipulato un atto che produca trasferimento d proprietà in cambio di beni fungibili o altra proprietà ( o permuta), non sottoposto a condizione sospensiva (quella risolutiva non toglie il alla ).
In caso di atto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione si afferma appena si verifica la condizione.

La è dubbia nel verificare il diritto del primo agente, mentre è certa nel confermare il diritto del secondo.

Infatti secondo me il problema è che il diritto di ottenere una provvigione da un affare nasce in un momento ma si avvera in un altro.

Mi spiego:

Se io ti porto a far vedere un immobile, te ne parlo, te lo “propongo” insomma, se tu comprerai quell’immobile dovrai pagarmi la provvigione, anche se proverai a scavalcarmi, facendola comprare a un parente ecc., ma SOLO se la comprerai a condizioni uguali o molto simili a quelle che ti ho proposto io..

In questo caso l’agente acquisisce una sorta di diritto su quell’affare quando i soggetti sono gli stessi e le condizioni simili.

Questo è il momento di nascita del diritto.

Quando riscuote?

Quando le parti stipulano un atto (dal in su..) a prestazioni corrispettive che abbiano come oggetto quel bene immobile.

Quindi non “all’ della proposta”.

A volte però può capitare che le parti decidano (contro il mio consiglio ) di rimanere con la proposta fino al anche se quest’ultimo è lontano nel tempo.

in quel caso l’agente può chiedere il delle , ma se le parti non vorranno pagare egli non riscuoterà ( a volte si fa metà e metà).

sconsiglio di saltare il compromesso in questi casi.

vabbè, ho parlato troppo.

Ho detto… la mia

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