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A grande richiesta degli Agenti Immobiliari e non iscritti al blog delle Agenzie immobiliari (bAI), finalmente posso dare la notizia di attivazione del forum che si affianca al blog, al wiki e a Quotidiano Casa.
Aperto alla clientela e anche a altre professioni legate alla casa e al mondo delle compravendite, almeno nel’intenzione, con la possibilità per chi volesse dare il proprio contributo di ottenere una area in gestione.
Presente anche un area riservata per gli Agenti Immobiliari, come da volontà uscita dal sondaggio del bAI.
Auguri anche a questo nuovo progetto.
Iscrivetevi subito.
Vi aspettiamo.
Una delle esigenze più frequenti della clientela è proprio quella di sapere se sia possibile,una volta acquistato l’appartamento, staccare il proprio impianto di riscaldamento da quello centralizzato del condominio al quale l’appartamento appartiene…
La prima cosa da fare è controllare se il regolamento del condominio vieta il distacco unilaterale del singolo condomino, poi si deve considerare che non si può evitare di pagare le spese per la conservazione delle cose comuni (manutenzione del riscaldamento) rinunciando al diritto sulle stesse.
Se l’operazione sia conveniente lo si deve valutare caso per caso.
Bisogna poi stare attenti (e documentare) che gli altri condomini non subiranno danneggiamenti economici di alcun tipo in conseguenza del distacco (ad esempio un aggravio importante dei costi di gestione).
Solo se si riesce a dimostrare che il distacco del proprio impianto porta un vantaggio economico al condominio, tramite una relazione tecnica che attesti con dati certi e firmati, come e quanto il distacco porti vantaggio ai consumi totali (in proporzione): in soldoni si deve riuscire a dimostrare che il distacco fa risparmiare i condomini… auguri.
Inoltre, la terza sezione di cassazione (680/2005) ha stabilito che distaccarsi dall’impianto centralizzato non esonera automaticamente il condomino dal pagare le rate se usufruisce comunque del calore in modo indiretto: nello specifico la corte ha definito l’obbligo del pagamento anche a chi, pur essendo in affitto di locale a uso NON abitativo, anche se privo di radiatori o altri diffusori connessi all’impianto condominiale “benefici in una certa misura dell’esistenza dell’impianto di riscaldamento esistente nel fabbricato” perchè “riceve calore per la presenza nei muri perimetrali dei tub i del riscaldamento”.