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Riflessioni sul mondo delle agenzie immobiliari e universi circostanti.
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29 set 07 La sospensiva all’ottenimento del mutuo: pro e contro?

Eccoci qua,

prima o poi se ne doveva parlare.

Come spesso accade e come è giusto che sia le idee sono diverse e variegate.

Pongo una riflessione che poi magari, se interessa, sviluppiamo.

Perché si inserisce una sospensiva?

Per dare la possibilità al di fermare l’immobile e di essere comunque tranquillo di non perdere la caparra versata se la banca non “mantiene le promesse” o cala la disponibilità di cifra erogabile (succede, succede…) .

Infatti mi è successo anche quest’anno che, dopo esser stati all’Unicredit a fare una consulenza di con ben due clienti, mi sia visto ridurre la cifra erogata dopo l’ della da 140mila a 120mila in un caso e a 110mla nell’altro!!!

E via a corsa in mille istituti alla ricerca del mutuo perduto, via alla non sul ma sui tempi che erano previsti ma devono “slittare”…

E la colpa?

MA dell’, naturalmente!

Risultato?

Da me sono tornate in voga le sospensive, pur se per al max un mese, pur se inserite per clienti con i quali abbiamo già una previsione di disponibilità da parte di più istituti bancari.

Di contro però avviene anche il contrario, dove un cliente con scarsa predisposizione alla serietà, può approfittare di queste clausole per avere una via di fuga in caso di ripensamenti (mi è successo anche questo).

C’è chi non inserisce la sospensiva e trattiene l’, dietro l’accordo verbale che se non c’è mutuo si “strappa tutto”, per me non è molto consigliabile ma c’è chi lo fa…

E c’è chi non le mette proprio, consegna il tutto e se la banca non eroga cavoli di chi ha fatto la proposta.

Insomma si fa tutto e il suo contrario.

Quindi, posto per assunto che non abbiamo la sfera magica e posto per assunto che non abbiamo la certezza al 100% della disponibilità di mutuo dei clienti NEMMENO dopo una consulenza e un parere preventivo e, dirò di più, nemmeno in presenza di delibere, come dovremmo comportarci?

A voi.

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16 lug 07 A volte i clienti possono stupire

Riporto alla vostra attenzione un articolo che avrei preferito aver visto scritto da me… sottoscrivo lo spirito con il quale ha scritto, visto che la signora Ercolina (così si firma) non ha mai attaccato la a spada tratta con fendenti a casaccio, ma ha stilato una sorta di decalogo di cose che si deve fare (da acquirenti) per evitare più problemi possibile.

Sono certo che sapremo farne tesoro: è una finestra privilegiata su cosa vuole il , davvero, roba che nessuna ricerca di può darvi.

Ringrazio Mentecritica e Ercolina.
Buon lettura.

Mi es su 3: Signora mia….cosa vuole che sia una verandina condonata

Nota di MC: Continua il dibattito scatenato da questo articolo del nostro Settantasette, agente pentito. Articolo a cui ha ribattuto Giuseppe Lovaglio, in servizio. Ora è la volta di dare la parola ad una cliente. Anche in questo caso riportiamo fedelmente quanto ci è stato sottoposto. Le pagine di MC rimangono a disposizione di chiunque voglia, civilmente, dire la sua sull’argomento.

Molti di voi ricorderanno una simpatica parodia a proposito di fatta dal comico Gabriele Cirilli. Il motto dell’agente immobiliare suonava più o meno così: “Signora mia…cosa vuole che sia una verandina condonata”.

Anche io, vedendo la scenetta in televisione, ho riso di cuore, salvo poi, rendermi conto che era tutto vero quando mi sono accinta per la seconda volta nella mia vita a cercare una casa da acquistare.

La prima volta avevo atteso con pazienza l’occasione giusta da un privato e tutto era filato liscio come l’olio. Questa seconda volta, la situazione era un po’ diversa, avevo appena avuto un bimbo ed ero la classica mamma divisa tra un lavoro impegnativo e un bimbo voluto con tutto il cuore.
Insomma, per farla breve, ho incluso nella mia ricerca anche di e sono finita imbrigliata in una spiacevole .
Per questa ragione, ho pensato che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone ed ecco come sono nate le dieci regole per sopravvivere come acquirenti nella giungla del mercato immobiliare.

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Sorvolo sulle ragioni per le quali la di un’ sia spesso del tutto inutile (soprattutto per il compratore), tipo garanzia del in contanti (è sempre così…per …gli assegni circolari non sono altro che contanti), garanzia su chi acquista (ma che fanno una visura alla centrale protesti o più semplicemente mi guardano in faccia e vedono come sono vestita). Una parte di queste sono già evidenziate molto bene nell’articolo disponibile a questo link.

Mi concentro invece sulle 10 regole, che sono volutamente un po’ forti, perché servono per tutelarsi non solo dal punto di vista formale ma soprattutto da quello sostanziale: (continua…)

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03 apr 07 Primi appunti: dichiarazioni sostitutive obbligatorie

obbligatorie:

Tracciabilità dei pagamenti

• Si applica a tutti gli atti, conguagli compresi, tranne che ai diritti di garanzia.
• Non si possono usare assegni senza la dicitura “non trasferibile” per importi superiori a € 12.500,00.
• Non è ancora chiaro cosa succede ad un titolo che nasce nominativo e diventa al portatore…
Pagamento mediazioni o meno.
• Le parti dichiareranno congiuntamente le modalità di pagamento del (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

  • Accolli di
  • con altri beni mobili/
  • Assegni bancari (c/c o circolari)
  • Bonifici bancari.
  • Contanti
  • Pagamenti differiti.

Intervento di

• Le parti dichiareranno poi, disgiuntamente se si sono serviti di un mediatore o meno; in caso affermativo s’indicherà l’ammontare della spesa sostenuta per la , indicandone analiticamente le metodologie di pagamento (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

  • Se il mediatore è fisica, s’indicheranno i dati identificativi del titolare della ditta individuale, il fiscale o la partita iva e il numero d’iscrizione al ruolo (per quanto?).
  • Se il mediatore è persona , s’indicherà la ragione sociale (o la denominazione) e i dati identificativi del legale rappresentante o del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società di mediazione in quel determinato , con l’indicazione del codice fiscale o della partita iva e dei vari ruoli.

• In caso di omissione o rifiuto dell’indicazione del mediatore in atto le a carico della parte inadempiente sono amministrative (da € 500,- a € 10.000,-) e penali (falsa dichiarazione in atto), oltre all’accertamento di .
• Le dichiarazioni sostitutive, se omesse, non invalidano l’atto.
• Il , in caso le parti volessero omettere le dichiarazioni sostitutive, può rifiutarsi di fare l’atto oppure indicare in atto che “le parti si rifiutano di fare le dichiarazioni sostitutive” con le conseguenze del caso.
• Le sanzioni: decadenza del “/valore”, commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione .

Si rimanda la spiegazione dell’ “Prezzo/valore” a un prossimo post.

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10 feb 07 Della proposta di acquisto irrevocabile

Cos‘è la Proposta di

Quando finalmente si riesce a trovare l’immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie serie intenzioni al venditore, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di pagamento, i tempi e le scadenze, permette di eliminare tutti quei problemi che si hanno nelle trattative verbali.

In essa vengono indicati il proponente o i proponenti, il bene o i beni interessati con una descrizione sommaria, l’ (in valuta) totale, il metodo di pagamento con le tempistiche, le condizioni (sospensive, risolutive, ecc.), la data prevista del .
Ad essa viene allegato un non trasferibile, intestato a tutti gli aventi , a titolo di caparra penitenziale.
Chiaramente in caso di le condizioni possono essere ridiscusse e affinate e finalmente trascritte in un compromesso (preliminare di ) o nel , atti a prestazioni corrispettive e non unilaterali come la proposta, con effetti certi sul trasferimento di proprietà.
Qualche spunto di riflessione sulla :

  1. La proposta di acquisto NON è un compromesso e non può sostituirlo, infatti è definita nel linguaggio comune “preliminare del preliminare” e NON produce alcun effetto obbligatorio tra le parti se non quello di restituzione del doppio della caparra in misura doppia per chi la riceve o la perdita della stessa per chi la offre, a seconda di chi recede. Ecco il motivo per il quale noi della Oris usiamo la caparra penitenziale che per sua stessa natura è “ del recesso”.
  2. Dopo l’accettazione e al verificarsi delle eventuali condizioni sospensive, noi della Oris non tratteniamo MAI l’assegno in agenzia “a garanzia” per il semplice fatto che in caso di contenziosi tra le parti, l’agente si troverebbe nella posizione di dover decidere se consegnare l’assegno e a chi, arrogandosi diritti e doveri che NON ha e annullando di fatto la garanzia che tale deposito doveva portare all’.
  3. Senza scambi di denaro non si creano veri vincoli.
  4. Con la legge sull’antiriciclaggio, le proposte che portano la dicitura “con l’accettazione diverrà caparra … la proposta sarà a tutti gli effetti preliminare di compravendita (compromesso)… ” dovranno essere riportate nell’archivio unico cartaceo per l’antiriciclaggio, indicando importi e parti interessate, e l’agente sarà obbligato a accertarsi che venga registrato e le di registro pagate, essendo COOBBLIGATO IN SOLIDO CON L’. Questo tipo di proposta con caparra confirmatoria può portare molti problemi ai proprietari, in quanto si verrebbe a dei vincoli e dei privilegi anche con caparre irrisorie, di poche migliaia di euro, noi sconsigliamo apertamente e caldamente dal sottoscriverle, preferendo al loro posto un atto a prestazioni corrispettive vero, come il preliminare di compravendita (compromesso) con una caparra importante, che non dia adito a dubbi sul diritto alla esecuzione in forma specifica dell’atto alla parte adempiente.
  5. Con la proposta scritta le condizioni di acquisto sono chiare così come i termini, sia per chi acquista e propone che per chi vende e riceve.
  6. Il proprietario, davanti a una proposta scritta e un assegno, si trova nella condizione ottimale per prendere sul serio l’acquirente.
  7. “Se la propria parola vale come scritto, perché non scriverla e averne vantaggio oltre che oneri?” (R. Ponziani)
  8. Per chi vende, dire di o dimostrarsi interessati a qualsiasi offerta verbale più o meno congrua, vuol dire esporsi al rischio di svalutare l’immobile a ogni passaggio, altra cosa è valutare una Proposta scritta.
  9. La proposta di acquisto irrevocabile (art. 1329 C .C.), come dice il suo nome, è una cosa seria e non va presa alla leggera. Infatti, una volta compilata, essa ha la caratteristica di aver per tutto il periodo che si decide di farla durare ed è vincolante, pena la perdita della caparra penitenziale (art. 1386 C.C.) se la controparte accettasse e non si intendesse procedere. Di norma la sua scadenza non supera i 15gg.
  10. Se l’agenzia si avvale di da compilare, essi devono essere depositati dall’agenzia presso la C.C.I.A.A. affinché abbiano valore e siano regolari.
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03 feb 07 Primi appunti: sull’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate

L’, già oberato da costi e non proprio leggere, quando acquista un immobile con il supporto di una dovrà versare all’Agente (che diviene sostituto di imposta):

  1. Il 3% delle cifre versate in acconto
  2. Lo 0,50% dell’importo versato come caparra
  3. 168,- euro in forma fissa ( non si è capito se è valida per tutti gli importi o se ci sono tetti massimi)
  4. € 14,62 in bollo ogni 4 pagine o 100 righe per quanto riguarda l’atto.
  5. € 14,62 in bollo per ogni allegato se firmato da entrambe le parti
  6. € 0,52 in bollo per ogni allegato se non firmato (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)
  7. € 3,72 per diritti fissi (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)

Di questi solo solo i primi 2 sono riportabili al rogito come credito di imposta.

Il cliente inoltre è obbligato a denunciare se si è avvalso di agenzia , quale sia, quale agente abbia curato l’affare, con quale assegno ha pagato le (importi, banca e data) e presentare la fattura relativa.

Gli agenti sono anche obbligati a scrivere ogni fisica o che compare nell’affare in uno speciale registro antiriciclaggio, descrivendo tutti i passaggi e segnalando quelli “sospetti” all’UIC, pene: amministrative e penali.
Inoltre sono l’unica che è obbligata a farlo.

Anche le proposte accettate, quando sono di natura (quelle magiche con la o quelle che si tramutano in e che le parti riconoscono come efficaci ai fini obbligatori), vanno registrate.

Così come i di affitto naturalmente ecc.

L’ inoltre è OBBLIGATO IN SOLIDO con l’acquirente per quanto riguarda le imposte.

Si ricorda che l’ di delle scritture era preesistente, l’unica è nell’obbligatorietà in solido del .

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16 apr 06 Fondo di solidarieta’ acquirenti immobili da costruire

Da www.giustizia.it

Ricordo l’esclusione di quei fabbricati per i quali il titolo edilizio è anteriore al 21 luglio 2005
Citazione:

Decreto 2 febbraio 2006

Istituzione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni da costruire, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

(pubblicato nella G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006)

Indice
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Presentazione della domanda
Art. 3 – Documentazione da allegare alla domanda
Art. 4 – Istruttoria e delibera sulle domande
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Art. 6 – Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare
Art. 7 – Accesso in quota
Art. 8 – Pagamento degli indennizzi
Art. 9 – Contabilita’ e rendiconto di gestione
Art. 10 – Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire
Art. 11 – Pareri del comitato

Vista la 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»;

Visto l’art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l’istituzione di un Fondo di solidarieta’ a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore che abbia comportato l’apertura di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta’ o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l’ della titolarita’ di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

Visto l’art. 3, comma 1, lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, l’individuazione del gestore del Fondo, l’articolazione del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalita’ di accesso ai contributi del Fondo;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti degli immobili da costruire;

Visto l’art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo;

Visto l’art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il funzionamento del Fondo;

Visto l’art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di gestione del Fondo;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all’ di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;

Visto l’art. 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di accesso alle prestazioni del Fondo e l’istruttoria sulle domande;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale dispone che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita’, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche’ in merito allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria di cui al medesimo articolo;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo il quale la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6, e’ costituito un apposito comitato il cui parere puo’ essere acquisito dal quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento dell’attivita’ istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti;

D E C R E T A

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «acquirente», per «costruttore», per «situazione di crisi», per «immobili da costruire» le definizioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

b) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

c) per «Fondo», il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui all’art. 12, punto 1 del decreto legislativo;

d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap S.p.a.

Art. 2
Presentazione della domanda

1. La domanda di accesso al Fondo e’ presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. La domanda per l’accesso al Fondo puo’ essere presentata:

a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul del gestore;

b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;

c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.

3. I dati contenuti nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda e’ allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento d’identita’;

b) copia del contratto di vendita, ovvero di altro atto o contratto che abbia o possa avere per effetto l’acquisto, l’assegnazione o comunque iltrasferimento non immediato, a se’ o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire;

c) atto che certifichi l’esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente al 21 luglio 2005.
Tale situazione puo’ essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:

1) copia della sentenza di o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;

2) copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;

3) copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese, attestante l’apertura delle predette procedure;

4) certificato rilasciato dalla cancelleria del competente o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data;

d) prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al costruttore come per l’acquisto o l’assegnazione dell’immobile da costruire; a tal fine costituisce prova anche copia del provvedimento che ha accertato definitivamente il credito nell’ambito di una delle procedure indicate nella lettera c), n. 4) del presente articolo o la comunicazione di tale provvedimento proveniente dal competente organo della procedura;

e) fuori dai casi previsti dalla successiva lettera f), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di mancato acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene;

f) nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e dell’atto di acquisto o assegnazione dai quali risulti il maggior corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito; ovvero, nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento o dell’atto di acquisto dai quali risulti il maggior corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito;

g) in caso di somme corrisposte al competente organo della procedura a seguito del positivo esperimento dell’azione revocatoria fallimentare, copia della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione revocatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) certificazione attestante che per l’immobile e’ stato richiesto il permesso di costruire o la concessione edilizia.

2. Qualora non venga trasmessa unitamente alla domanda, la documentazione di cui al comma 1 e’ consegnata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta presso la sede del gestore, nel termine comunicato dal medesimo gestore.

Art. 4
Istruttoria e delibera sulle domande

1. Il gestore esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’accoglimento delle stesse, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti.

2. Il gestore, all’esito dell’istruttoria, accoglie, anche parzialmente, l’istanza ovvero respinge la stessa.

3. Il gestore, anche su motivata richiesta degli interessati, puo’ disporre la revoca o la riforma dei provvedimenti gia’ adottati.

Art. 5
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti dal gestore potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalita’ di cui al presente decreto.

Art. 6
Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare

1. Il gestore, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della successiva attivita’ istruttoria, determina per ciascuna sezione, dandone preventiva informazione al comitato del Fondo, l’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualita’ del contributo obbligatorio di cui all’art. 17 del decreto legislativo, la prima quota percentuale di indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

Art. 7
Accesso in quota

1. Nei successivi anni di riferimento, il gestore, in caso di disponibilita’ finanziarie insufficienti, determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare a ciascuno degli aventi diritto.

2. Il gestore, in relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto delle entrate del Fondo rappresentate dal contributo obbligatorio a carico dei soggetti di cui all’art. 1, lettera b) del decreto legislativo, nonche’ delle richieste gia’ soddisfatte anche parzialmente e delle di gestione. Il contributo obbligatorio viene versato in unica soluzione dai soggetti che rilasciano la fideiussione sulla base di un di fideiussione che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo, corrisponde alle somme ed al di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore, persona fisica o giuridica, ha riscosso o deve ancora riscuotere dall’acquirente prima dell’acquisto, dell’assegnazione o del trasferimento della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento. In caso di aumento dell’importo garantito, e’ dovuto il differenziale del contributo, da versarsi entro il mese successivo a quello dell’integrazione e con riferimento all’aliquota in quel momento in vigore.

3. Il gestore, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio precedente, determina le ulteriori quote annuali di indennizzo, senza ulteriori aggravi per il Fondo, tenendo altresi’ conto delle variazioni della misura annua del contributo e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.

4. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al comitato.

Art. 8
Pagamento degli indennizzi

1. La corresponsione delle somme in favore degli aventi diritto e’ effettuata dal gestore mediante circolare non trasferibile ovvero mediante su conto corrente postale o bancario.

Art. 9
Contabilita’ e rendiconto di gestione

1. Il gestore tiene contabilita’ e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nonche’ separata amministrazione dei beni ad esso pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

2. Il rendiconto della gestione del Fondo viene redatto secondo le modalita’ stabilite nella concessione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Il rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a., accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione dello stesso consiglio sull’attivita’ svolta, e’ immediatamente trasmesso al Ministero concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Art. 10
Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire

1. Presso la Consap S.p.a. e’ istituito il comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato e’ composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) un rappresentante del Ministero delle attivita’ produttive;

d) un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI);

e) un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

f) un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);

g) un rappresentante dell’Assocond – Conafi;

h) un rappresentante di Consap S.p.a. Il comitato e’ presieduto dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Ai fini della validita’ delle sedute del comitato e’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e’ redatto apposito processo verbale.

4. L’ufficio di segreteria del comitato e’ composto da due rappresentanti della Consap.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le entita’ e le modalita’ di corresponsione, a valere sul Fondo, delle indennita’ ai componenti del comitato e dell’ufficio di segreteria.

Art. 11
Pareri del comitato

1. Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla determinazione delle linee e dei criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti nell’espletamento dell’attivita’ istruttoria, nonche’ in relazione a specifici quesiti avanzati dallo stesso gestore.

2. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro della giustizia Castelli

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