Eccoci qua,
prima o poi se ne doveva parlare.
Come spesso accade e come è giusto che sia le idee sono diverse e variegate.
Pongo una riflessione che poi magari, se interessa, sviluppiamo.
Perché si inserisce una sospensiva?
Per dare la possibilità al cliente di fermare l’immobile e di essere comunque tranquillo di non perdere la caparra versata se la banca non “mantiene le promesse” o cala la disponibilità di cifra erogabile (succede, succede…) .
Infatti mi è successo anche quest’anno che, dopo esser stati all’Unicredit a fare una consulenza di mutuo con ben due clienti, mi sia visto ridurre la cifra erogata dopo l’accettazione della proposta da 140mila a 120mila in un caso e a 110mla nell’altro!!!
E via a corsa in mille istituti alla ricerca del mutuo perduto, via alla mediazione non sul prezzo ma sui tempi che erano previsti ma devono “slittare”…
E la colpa?
MA dell’Agente Immobiliare, naturalmente!
Risultato?
Da me sono tornate in voga le sospensive, pur se per al max un mese, pur se inserite per clienti con i quali abbiamo già una previsione di disponibilità da parte di più istituti bancari.
Di contro però avviene anche il contrario, dove un cliente con scarsa predisposizione alla serietà, può approfittare di queste clausole per avere una via di fuga in caso di ripensamenti (mi è successo anche questo).
C’è chi non inserisce la sospensiva e trattiene l’assegno, dietro l’accordo verbale che se non c’è mutuo si “strappa tutto”, per me non è molto consigliabile ma c’è chi lo fa…
E c’è chi non le mette proprio, consegna il tutto e se la banca non eroga cavoli di chi ha fatto la proposta.
Insomma si fa tutto e il suo contrario.
Quindi, posto per assunto che non abbiamo la sfera magica e posto per assunto che non abbiamo la certezza al 100% della disponibilità di mutuo dei clienti NEMMENO dopo una consulenza e un parere preventivo e, dirò di più, nemmeno in presenza di delibere, come dovremmo comportarci?
A voi.
Riporto alla vostra attenzione un articolo che avrei preferito aver visto scritto da me… sottoscrivo lo spirito con il quale ha scritto, visto che la signora Ercolina (così si firma) non ha mai attaccato la categoria a spada tratta con fendenti a casaccio, ma ha stilato una sorta di decalogo di cose che si deve fare (da acquirenti) per evitare più problemi possibile.
Sono certo che sapremo farne tesoro: è una finestra privilegiata su cosa vuole il cliente, davvero, roba che nessuna ricerca di mercato può darvi.
Ringrazio Mentecritica e Ercolina.
Buon lettura.
Mi Casa es su Casa 3: Signora mia….cosa vuole che sia una verandina condonata
Nota di MC: Continua il dibattito scatenato da questo articolo del nostro Settantasette, agente immobiliare pentito. Articolo a cui ha ribattuto Giuseppe Lovaglio, agente immobiliare in servizio. Ora è la volta di dare la parola ad una cliente. Anche in questo caso riportiamo fedelmente quanto ci è stato sottoposto. Le pagine di MC rimangono a disposizione di chiunque voglia, civilmente, dire la sua sull’argomento.
Molti di voi ricorderanno una simpatica parodia a proposito di agenti immobiliari fatta dal comico Gabriele Cirilli. Il motto dell’agente immobiliare suonava più o meno così: “Signora mia…cosa vuole che sia una verandina condonata”.
Anche io, vedendo la scenetta in televisione, ho riso di cuore, salvo poi, rendermi conto che era tutto vero quando mi sono accinta per la seconda volta nella mia vita a cercare una casa da acquistare.
La prima volta avevo atteso con pazienza l’occasione giusta da un privato e tutto era filato liscio come l’olio. Questa seconda volta, la situazione era un po’ diversa, avevo appena avuto un bimbo ed ero la classica mamma divisa tra un lavoro impegnativo e un bimbo voluto con tutto il cuore.
Insomma, per farla breve, ho incluso nella mia ricerca anche annunci di agenzie immobiliari e sono finita imbrigliata in una spiacevole avventura.
Per questa ragione, ho pensato che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone ed ecco come sono nate le dieci regole per sopravvivere come acquirenti nella giungla del mercato immobiliare.
Sorvolo sulle ragioni per le quali la mediazione di un’agenzia immobiliare sia spesso del tutto inutile (soprattutto per il compratore), tipo garanzia del pagamento in contanti (è sempre così…per legge…gli assegni circolari non sono altro che contanti), garanzia su chi acquista (ma che fanno una visura alla centrale protesti o più semplicemente mi guardano in faccia e vedono come sono vestita). Una parte di queste sono già evidenziate molto bene nell’articolo disponibile a questo link.
Mi concentro invece sulle 10 regole, che sono volutamente un po’ forti, perché servono per tutelarsi non solo dal punto di vista formale ma soprattutto da quello sostanziale: (continua…)
Dichiarazioni sostitutive obbligatorie:
Tracciabilità dei pagamenti
• Si applica a tutti gli atti, conguagli compresi, tranne che ai diritti di garanzia.
• Non si possono usare assegni senza la dicitura “non trasferibile” per importi superiori a € 12.500,00.
• Non è ancora chiaro cosa succede ad un titolo che nasce nominativo e diventa al portatore…
Pagamento mediazioni o meno.
• Le parti dichiareranno congiuntamente le modalità di pagamento del corrispettivo (se non anteriori al 4 Luglio 2006):
Intervento di Mediatori
• Le parti dichiareranno poi, disgiuntamente se si sono serviti di un mediatore o meno; in caso affermativo s’indicherà l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, indicandone analiticamente le metodologie di pagamento (se non anteriori al 4 Luglio 2006):
• In caso di omissione o rifiuto dell’indicazione del mediatore in atto le sanzioni a carico della parte inadempiente sono amministrative (da € 500,- a € 10.000,-) e penali (falsa dichiarazione in atto), oltre all’accertamento di valore.
• Le dichiarazioni sostitutive, se omesse, non invalidano l’atto.
• Il notaio, in caso le parti volessero omettere le dichiarazioni sostitutive, può rifiutarsi di fare l’atto oppure indicare in atto che “le parti si rifiutano di fare le dichiarazioni sostitutive” con le conseguenze del caso.
• Le sanzioni: decadenza del “prezzo/valore”, imposte commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione amministrativa.
Si rimanda la spiegazione dell’opzione “Prezzo/valore” a un prossimo post.
Quando finalmente si riesce a trovare l’immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie serie intenzioni al venditore, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di pagamento, i tempi e le scadenze, permette di eliminare tutti quei problemi che si hanno nelle trattative verbali.
In essa vengono indicati il proponente o i proponenti, il bene o i beni interessati con una descrizione sommaria, l’offerta (in valuta) totale, il metodo di pagamento con le tempistiche, le condizioni (sospensive, risolutive, ecc.), la data prevista del rogito.
Ad essa viene allegato un assegno non trasferibile, intestato a tutti gli aventi diritto, a titolo di caparra penitenziale.
Chiaramente in caso di accettazione le condizioni possono essere ridiscusse e affinate e finalmente trascritte in un compromesso (preliminare di compravendita) o nel rogito notarile, atti a prestazioni corrispettive e non unilaterali come la proposta, con effetti certi sul trasferimento di proprietà.
Qualche spunto di riflessione sulla proposta di acquisto:
L’acquirente, già oberato da costi e imposte non proprio leggere, quando acquista un immobile con il supporto di una Agenzia Immobiliare dovrà versare all’Agente (che diviene sostituto di imposta):
Di questi solo solo i primi 2 sono riportabili al rogito come credito di imposta.
Il cliente inoltre è obbligato a denunciare se si è avvalso di agenzia immobiliare, quale sia, quale agente abbia curato l’affare, con quale assegno ha pagato le provvigioni (importi, banca e data) e presentare la fattura relativa.
Gli agenti sono anche obbligati a scrivere ogni persona fisica o giuridica che compare nell’affare in uno speciale registro antiriciclaggio, descrivendo tutti i passaggi e segnalando quelli “sospetti” all’UIC, pene: amministrative e penali.
Inoltre sono l’unica categoria che è obbligata a farlo.
Anche le proposte accettate, quando sono di natura negoziale (quelle magiche con la caparra confirmatoria o quelle che si tramutano in compromesso e che le parti riconoscono come efficaci ai fini obbligatori), vanno registrate.
Così come i contratti di affitto naturalmente ecc.
L’agente immobiliare inoltre è OBBLIGATO IN SOLIDO con l’acquirente per quanto riguarda le imposte.
Si ricorda che l’obbligo di registrazione delle scritture era preesistente, l’unica novità è nell’obbligatorietà in solido del mediatore.
Da www.giustizia.it
Ricordo l’esclusione di quei fabbricati per i quali il titolo edilizio è anteriore al 21 luglio 2005
Citazione:
Decreto 2 febbraio 2006
Istituzione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
(pubblicato nella G.U. n. 34 del 10 febbraio 2006)
Indice
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Presentazione della domanda
Art. 3 – Documentazione da allegare alla domanda
Art. 4 – Istruttoria e delibera sulle domande
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Art. 6 – Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare
Art. 7 – Accesso in quota
Art. 8 – Pagamento degli indennizzi
Art. 9 – Contabilita’ e rendiconto di gestione
Art. 10 – Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire
Art. 11 – Pareri del comitato
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l’istituzione di un Fondo di solidarieta’ a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore che abbia comportato l’apertura di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta’ o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l’acquisto della titolarita’ di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;
Visto l’art. 3, comma 1, lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo, l’individuazione del gestore del Fondo, l’articolazione del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalita’ di accesso ai contributi del Fondo;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti degli immobili da costruire;
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo;
Visto l’art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il funzionamento del Fondo;
Visto l’art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di gestione del Fondo;
Visto l’art. 17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;
Visto l’art. 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita’ di accesso alle prestazioni del Fondo e l’istruttoria sulle domande;
Visto, in particolare, l’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale dispone che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita’, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche’ in merito allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria di cui al medesimo articolo;
Visto, in particolare, l’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo il quale la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;
Visto, in particolare, l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6, e’ costituito un apposito comitato il cui parere puo’ essere acquisito dal quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento dell’attivita’ istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti;
D E C R E T A
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
a) per «acquirente», per «costruttore», per «situazione di crisi», per «immobili da costruire» le definizioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
b) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
c) per «Fondo», il Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui all’art. 12, punto 1 del decreto legislativo;
d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap S.p.a.
Art. 2
Presentazione della domanda
1. La domanda di accesso al Fondo e’ presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. La domanda per l’accesso al Fondo puo’ essere presentata:
a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet del gestore;
b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;
c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.
3. I dati contenuti nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda e’ allegata la seguente documentazione:
a) copia del documento d’identita’;
b) copia del contratto preliminare di vendita, ovvero di altro atto o contratto che abbia o possa avere per effetto l’acquisto, l’assegnazione o comunque iltrasferimento non immediato, a se’ o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire;
c) atto che certifichi l’esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente al 21 luglio 2005.
Tale situazione puo’ essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:
1) copia della sentenza di fallimento o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;
2) copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;
3) copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese, attestante l’apertura delle predette procedure;
4) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate anteriormente a tale data;
d) prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti al costruttore come corrispettivo per l’acquisto o l’assegnazione dell’immobile da costruire; a tal fine costituisce prova anche copia del provvedimento che ha accertato definitivamente il credito nell’ambito di una delle procedure indicate nella lettera c), n. 4) del presente articolo o la comunicazione di tale provvedimento proveniente dal competente organo della procedura;
e) fuori dai casi previsti dalla successiva lettera f), dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di mancato acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene;
f) nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e dell’atto di acquisto o assegnazione dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito; ovvero, nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta’ o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento o dell’atto di acquisto dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente pattuito;
g) in caso di somme corrisposte al competente organo della procedura a seguito del positivo esperimento dell’azione revocatoria fallimentare, copia della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
h) certificazione attestante che per l’immobile e’ stato richiesto il permesso di costruire o la concessione edilizia.
2. Qualora non venga trasmessa unitamente alla domanda, la documentazione di cui al comma 1 e’ consegnata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta presso la sede del gestore, nel termine comunicato dal medesimo gestore.
Art. 4
Istruttoria e delibera sulle domande
1. Il gestore esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’accoglimento delle stesse, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti.
2. Il gestore, all’esito dell’istruttoria, accoglie, anche parzialmente, l’istanza ovvero respinge la stessa.
3. Il gestore, anche su motivata richiesta degli interessati, puo’ disporre la revoca o la riforma dei provvedimenti gia’ adottati.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti dal gestore potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalita’ di cui al presente decreto.
Art. 6
Determinazione dell’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare
1. Il gestore, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della successiva attivita’ istruttoria, determina per ciascuna sezione, dandone preventiva informazione al comitato del Fondo, l’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualita’ del contributo obbligatorio di cui all’art. 17 del decreto legislativo, la prima quota percentuale di indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto.
Art. 7
Accesso in quota
1. Nei successivi anni di riferimento, il gestore, in caso di disponibilita’ finanziarie insufficienti, determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare a ciascuno degli aventi diritto.
2. Il gestore, in relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto delle entrate del Fondo rappresentate dal contributo obbligatorio a carico dei soggetti di cui all’art. 1, lettera b) del decreto legislativo, nonche’ delle richieste gia’ soddisfatte anche parzialmente e delle spese di gestione. Il contributo obbligatorio viene versato in unica soluzione dai soggetti che rilasciano la fideiussione sulla base di un valore di fideiussione che, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo, corrisponde alle somme ed al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore, persona fisica o giuridica, ha riscosso o deve ancora riscuotere dall’acquirente prima dell’acquisto, dell’assegnazione o del trasferimento della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento. In caso di aumento dell’importo garantito, e’ dovuto il differenziale del contributo, da versarsi entro il mese successivo a quello dell’integrazione e con riferimento all’aliquota in quel momento in vigore.
3. Il gestore, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio precedente, determina le ulteriori quote annuali di indennizzo, senza ulteriori aggravi per il Fondo, tenendo altresi’ conto delle variazioni della misura annua del contributo e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.
4. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al comitato.
Art. 8
Pagamento degli indennizzi
1. La corresponsione delle somme in favore degli aventi diritto e’ effettuata dal gestore mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico su conto corrente postale o bancario.
Art. 9
Contabilita’ e rendiconto di gestione
1. Il gestore tiene contabilita’ e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nonche’ separata amministrazione dei beni ad esso pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
2. Il rendiconto della gestione del Fondo viene redatto secondo le modalita’ stabilite nella concessione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Il rendiconto approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a., accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione dello stesso consiglio sull’attivita’ svolta, e’ immediatamente trasmesso al Ministero concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
Art. 10
Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire
1. Presso la Consap S.p.a. e’ istituito il comitato del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato e’ composto da:
a) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) un rappresentante del Ministero della giustizia;
c) un rappresentante del Ministero delle attivita’ produttive;
d) un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI);
e) un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);
f) un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);
g) un rappresentante dell’Assocond – Conafi;
h) un rappresentante di Consap S.p.a. Il comitato e’ presieduto dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
3. Ai fini della validita’ delle sedute del comitato e’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e’ redatto apposito processo verbale.
4. L’ufficio di segreteria del comitato e’ composto da due rappresentanti della Consap.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le entita’ e le modalita’ di corresponsione, a valere sul Fondo, delle indennita’ ai componenti del comitato e dell’ufficio di segreteria.
Art. 11
Pareri del comitato
1. Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla determinazione delle linee guida e dei criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti nell’espletamento dell’attivita’ istruttoria, nonche’ in relazione a specifici quesiti avanzati dallo stesso gestore.
2. Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2006
Il Ministro della giustizia Castelli