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Provvigione in estinzione?

Sul tema della , viste le vicine liberalizzazioni, si dovrà discutere.

E si dovrà farlo anche per rispondere al , che chiede una certa chiarezza che evidentemente non c’è.

Mi domando come si affronterà la questione provvigione d’ora innanzi:

Diverrà compenso per prestazione d’opera?

Ci faremo pagare a listino?

Caricheremo il della provvigione sugli in ? (con tutto il costo inevitabilmente a carico dell’, già ipertassato?)

Rimarrà tutto come adesso e mi sto confondendo le idee per nulla?

Per quanto mi riguarda, il nostro modo di operare prevede che la provvigione è contrattabile, volta per volta, caso per caso, e mi limito a indicarne l’importo massimo (in %) nel momento in cui prendo l’ o ne parlo con il possibile acquirente.

Quindi alla domanda: “quanto prendete di provvigione?” la mia risposta è una percentuale che rappresenta il massimo costo che il , o acquirente che sia, potrebbe affrontare in caso di di un .

Le casistiche e l’andamento della trattativa ne determineranno poi l’importo finale effettivo, in forza di accordo da prendere tra clienti e Agente.

Perché questa ?

Perché da sempre credo nel libero mercato, nella contrattazione, visto che il contrattare ho scelto come mestiere.

Libero mercato, libera scelta.

Resta la domanda: i compensi che riscuoteremo in li chiameremo ancora provvigione?

E aggiungerei: ci saranno veri vantaggi per la clientela?

Vedremo i prossimi sviluppi.

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Aspettative tradite?

Negli ultimi anni le , grazie all’andamento del sono cresciute di numero.
Nel contempo anche in altri aspetti hanno subito un notevole.

Ad esempio, il tempo impiegato dalla per parlare dell’argomento “” e di ciò che comprende, compresa, è aumentato in modo considerevole, io stesso fatico a non riconoscere tra le persone che parlano discorsi “” al bar, al ristorante, dovunque.

Le agenzie inoltre, nella corsa alla visibilità (lecita in un mercato libero) hanno loro malgrado creato molte aspettative nell’immaginario collettivo della loro clientela, sia essa o venditrice, complice un marketing troppo orientato alla domanda della clientela e troppo poco orientato alla identità dell’attività del mediatore immobiliare.

La conseguenza più dannosa, a mio vedere per tutti, è stata che adesso la gente ha come la percezione certa che l’agenzia sia il soggetto che deve non solo rassicurare sul buon andamento della compravendita ma anche sulla qualità del bene acquistato e addirittura garantirla per il futuro. (Tale aspettativa addirittura ha contagiato il legislatore che ha reso gli AI responsabili anche degli atti futuri che derivassero da compromessi da loro redatti, anche a loro insaputa, ma questa è un’altra storia)

Ora, se è vero che l’agenzia immobiliare ha i mezzi e il dovere di accertarsi di molte cose (visure, provenienza, documentazione) è sicuramente vero che la quasi totalità delle agenzie NON ha la capacità di fare altro, quando invece altro c’è da fare: conformità urbanistica, certificazioni, regolarizzazioni e sanatorie, accertamenti e rilievi e chi più ne ha più ne metta, attività che sono riservate ai professionisti (Geometri e Ingegneri in primis).

Ma partiamo comunque dal presupposto che una agenzia possa fare VERAMENTE tutto e possa garantire la consegna di un’immobile in regola senza ausilio di tecnici, rimangono tradite ancora almeno due aspettative (potete aggiungerne altre nei commenti se volete):

  1. Il molte volte ritiene che sia colpa dell’agenzia (e non del proprietario o del ) se un immobile presenta dei difetti di costruzione o difetti che si presentano solo in seguito all’acquisto.
  2. Il cliente che affitta ritiene responsabile l’agenzia se l’inquilino diviene moroso o “indesiderabile”

Se posso essere d’accordo sulle aspettative di chi vuole avere la certezza di acquistare un immobile senza “sorprese” non posso essere d’accordo sul soggetto dal quale pretendere tutte le garanzie della regolarità o dell’onestà/affidabilità di terzi.

In sostanza una Agenzia Immobiliare deve “SOLO” garantire la piena commerciabilità del bene e la certezza di avere a che fare con il proprietario o i proprietari reali, a meno che non sia composta da Commercialisti, Geometri, Ingegneri Avvocati e Notai naturalmente ma forse a quel punto non si chiamerebbe più solamente “Agenzia Immobiliare”, o no?

E anche se fosse una Agenzia composta da tutti questi professionisti, chi garantisce l’acquirente che i professionisti non lavorino chiudendo un occhio pur di chiudere l’affare?

Personalmente preferisco molto che a fare i controlli sia il mio di fiducia, senza offesa per i professionisti che hanno una agenzia, anzi, se fossi un che gestisce una Agenzia immobiliare avrei molto piacere di rapportarmi con un professionista di parte che lavora per gli acquirenti di un immobile per il quale offro la mia

Ecco perché una Agenzia che afferma di poter consegnare un immobile senza far fare prima controlli da un tecnico vende fumo: mente.
Inoltre i controlli vanno fatti freschi, al momento dell’acquisto, non basta averli fatti mesi fa, le situazioni (specialmente quelle economico/amministrative) possono cambiare, come le leggi che regolano un

Questo arrogarsi delle che non sono dell’Agente, questa (nemmeno nascosta) di sostituirsi alla competenza specifica dei tecnici ha ingenerato questo equivoco:
Le agenzie sono responsabili di tutto, dell’immobile, dei , delle irregolarità, dei vizi nascosti, della morosità dell’inquilino…

Le agenzie, pur con tutta la loro buona volontà, non hanno i mezzi per difendere nessuno da eventuali problemi futuri ma li hanno sicuramente per aiutare a scoprire quelli presenti.

Se un immobile presenta dei difetti in futuro, in cerca di un facile capro espiatorio si può cedere alla rabbia e colpevolizzare l’agenzia, ma pur se il sospetto potrebbe essere lecito (visto che molte agenzie vendono propri, quindi non mediano) è il venditore l’unico responsabile per quei difetti, se non per colpa diretta senz’altro per responsabilità di legge.

Se un inquilino diviene maleducato o scomodo improvvisamente o moroso, se il fabbricato presenta crepe di assestamento o impianti difettosi, secondo me, è difficile individuare realmente una responsabilità oggettiva delle agenzia immobiliare.

Il compito delle agenzie è il reperimento immobili da proporre sul mercato e clienti che intendono acquistarli, metterli in contatto, ascoltare le rispettive posizioni, mediare cercando la strada per far giungere all’accordo le parti.

Tanto dovevo.

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Mediatore o Agente immobiliare?

Una domanda lecita, anche se non sembra, le differenze tra le due figure si stanno acuendo, delimitando bene anche nell’immaginario comune…

L’agente vende, procura guadagni a qualcuno che gli da incarico di fare qualcosa per lui: vendere un immobile

Il media, fa trovare le strade per accordi altrui, fa in modo che un proprietario venda il proprio immobile a un acquirente, è parte dell’ ma non è legato a nessuna delle parti più dell’altra, entrambe le parti hanno la stessa importanza: il ha un solo fine: far incontrare le parti e le loro esigenze per sfociare in un accordo che possa portare alla dell’affare.

Il primo deve convincere l’acquirente ad acquistare, il secondo deve convincere entrambi a trovare un accordo.

Il primo NON ha diritto alla da entrambe le parti, semmai la dovrebbe pretendere da chi gli ha dato l’incarico, anche se mi viene obiettato che gli sono due (voglio vendere trovami un cliente, voglio comprare trovami una ) a ben guardare..

Il secondo, pur se simile a prima vista, fa un lavoro completamente diverso, non prende incarichi ma offre la sua opera senza obblighi: per questo può pretendere la provvigione da entrambe le parti, da nessuna di queste dipende il suo guadagno, ne è terzo (da qui il dubbio se tale posizione rimanga anche in presenza di ).

Nelle varie discussioni a favore della lapidazione pubblica di TUTTI gli agenti (ultimamente però leggo spesso la frase “.. ci sono anche molti Agenzie serie… che mi rincuora”), in queste discussioni, dicevo, sono arrivato a leggere che gli agenti si approfitterebbero del Civile, sfruttando gli articoli sulla , per poter prendere la provvigione da entrambe le parti!

Se ho capito bene cosa implica tale affermazione, significherebbe che gli si spacciano per mediatori al fine di prendere soldi da tutte e due le parti, approfittandosi del Codice Civile..

A me avevano insegnato che le leggi del Codice Civile le devo rispettare, non sfruttare.

Forse si sta sbagliando a individuare il problema, secondo me, gli Agenti immobiliari in realtà si dividono tra VENDITORI DI IMMOBILI e MEDIATORI.

I primi, in forza di un incarico a vendere, cercano di far realizzare un guadagno alla parte venditrice per mantenere l’impegno che hanno preso e sottoscritto (con l’incarico anche l’agenzia si impegna a realizzare la vendita a un certo prezzo): in assenza di questo risultato non riscuotono.

A questo tipo di attività, secondo me, il diritto di provvigione dettato dal C.C. non dovrebbe essere riconosciuto: a pagare dovrebbe essere solamente il proprietario dell’immobile.

Tale , pur se condivisibile in linea di principio, creerebbe il paradosso che il prezzo degli immobili verrebbe “caricato” anche di questo onere, riscaricando i costi tutti sull’acquirente che inoltre perderebbe la possibilità di avere un interlocutore sopra le parti.

Anche se tale timore è lecito, non so dire quanto di esso possa essere trovato nella realtà dei fatti come non so dire cosa succederebbe al mercato se venisse meno la provvigione per come la conosciamo oggi.

Distinguendo tra l’incarico “in ” e l’incarico “libero” si possono fare delle riflessioni:

  • Quando si prende un incarico in esclusiva si deve segnare l’importo minimo del prezzo di vendita e la provvigione che verrà richiesta (di solito in %), il proprietario quindi, ricaricando il prezzo della mediazione sul prezzo, potrà fissarne irrimediabilmente il costo a carico dell’acquirente, ignaro.
  • Quando si prende un incarico libero, anche se il proprietario ordinerà all’agenzia di caricare il prezzo della mediazione sull’immobile, la possibilità dell’acquirente di fare una alla cifra che vuole rimane intatta, quindi la possibilità di fare una trattativa VERA rimane.
  • Se in caso di esclusiva l’agente ha una certa forza, divenendo parte privilegiata nella trattativa, nell’incarico libero l’agente deve correre e impegnarsi bilateralmente per chiudere un affare (che poi è il suo lavoro).

Spero in un vostro riscontro per ampliare l’argomento.

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Primi appunti: dichiarazioni sostitutive obbligatorie

obbligatorie:

Tracciabilità dei pagamenti

• Si applica a tutti gli atti, conguagli compresi, tranne che ai diritti di garanzia.
• Non si possono usare assegni senza la dicitura “non trasferibile” per importi superiori a € 12.500,00.
• Non è ancora chiaro cosa succede ad un titolo che nasce nominativo e diventa al portatore…
mediazioni o meno.
• Le parti dichiareranno congiuntamente le modalità di pagamento del (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

  • Accolli di
  • con altri beni mobili/
  • Assegni bancari (c/c o circolari)
  • Bonifici bancari.
  • Contanti
  • Pagamenti differiti.

Intervento di

• Le parti dichiareranno poi, disgiuntamente se si sono serviti di un o meno; in caso affermativo s’indicherà l’ammontare della spesa sostenuta per la , indicandone analiticamente le metodologie di pagamento (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

  • Se il mediatore è fisica, s’indicheranno i dati identificativi del titolare della ditta individuale, il codice fiscale o la partita iva e il numero d’iscrizione al ruolo (per quanto?).
  • Se il mediatore è persona , s’indicherà la ragione sociale (o la denominazione) e i dati identificativi del legale rappresentante o del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società di mediazione in quel determinato , con l’indicazione del codice fiscale o della partita iva e dei vari ruoli.

• In caso di omissione o rifiuto dell’indicazione del mediatore in atto le a carico della parte inadempiente sono amministrative (da € 500,- a € 10.000,-) e penali (falsa dichiarazione in atto), oltre all’accertamento di .
• Le dichiarazioni sostitutive, se omesse, non invalidano l’atto.
• Il , in caso le parti volessero omettere le dichiarazioni sostitutive, può rifiutarsi di fare l’atto oppure indicare in atto che “le parti si rifiutano di fare le dichiarazioni sostitutive” con le conseguenze del caso.
• Le sanzioni: decadenza del “/valore”, imposte commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione .

Si rimanda la spiegazione dell’ “Prezzo/valore” a un prossimo post.

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Della proposta di acquisto irrevocabile

Cos‘è la Proposta di irrevocabile

Quando finalmente si riesce a trovare l’immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie serie intenzioni al venditore, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di , i tempi e le scadenze, permette di eliminare tutti quei problemi che si hanno nelle trattative verbali.

In essa vengono indicati il proponente o i proponenti, il bene o i beni interessati con una descrizione sommaria, l’ (in valuta) totale, il metodo di pagamento con le tempistiche, le condizioni (sospensive, risolutive, ecc.), la data prevista del .
Ad essa viene allegato un assegno non trasferibile, intestato a tutti gli aventi , a titolo di caparra .
Chiaramente in caso di accettazione le condizioni possono essere ridiscusse e affinate e finalmente trascritte in un ( di ) o nel , atti a prestazioni corrispettive e non unilaterali come la proposta, con effetti certi sul trasferimento di proprietà.
Qualche spunto di riflessione sulla :

  1. La proposta di acquisto NON è un compromesso e non può sostituirlo, infatti è definita nel linguaggio “preliminare del preliminare” e NON produce alcun effetto obbligatorio tra le parti se non quello di restituzione del doppio della caparra in misura doppia per chi la riceve o la perdita della stessa per chi la offre, a seconda di chi recede. Ecco il motivo per il quale noi della Oris usiamo la caparra penitenziale che per sua stessa natura è “ del recesso”.
  2. Dopo l’accettazione e al verificarsi delle eventuali condizioni sospensive, noi della Oris non tratteniamo MAI l’assegno in agenzia “a garanzia” per il semplice fatto che in caso di contenziosi tra le parti, l’agente si troverebbe nella posizione di dover decidere se consegnare l’assegno e a chi, arrogandosi diritti e doveri che NON ha e annullando di fatto la garanzia che tale deposito doveva portare all’affare.
  3. Senza scambi di denaro non si creano veri vincoli.
  4. Con la legge sull’antiriciclaggio, le proposte che portano la dicitura “con l’accettazione diverrà caparra confirmatoria… la proposta sarà a tutti gli effetti preliminare di compravendita (compromesso)… ” dovranno essere riportate nell’archivio unico cartaceo per l’antiriciclaggio, indicando importi e parti interessate, e l’agente sarà obbligato a accertarsi che venga registrato e le di registro pagate, essendo COOBBLIGATO IN SOLIDO CON L’ACQUIRENTE. Questo tipo di proposta con può portare molti problemi ai , in quanto si verrebbe a dei vincoli e dei privilegi anche con caparre irrisorie, di poche migliaia di euro, noi sconsigliamo apertamente e caldamente dal sottoscriverle, preferendo al loro posto un atto a prestazioni corrispettive vero, come il preliminare di compravendita (compromesso) con una caparra importante, che non dia adito a dubbi sul diritto alla esecuzione in forma specifica dell’atto alla parte adempiente.
  5. Con la proposta scritta le condizioni di acquisto sono chiare così come i termini, sia per chi acquista e propone che per chi vende e riceve.
  6. Il proprietario, davanti a una proposta scritta e un assegno, si trova nella condizione ottimale per prendere sul serio l’acquirente.
  7. “Se la propria parola vale come scritto, perché non scriverla e averne vantaggio oltre che oneri?” (R. Ponziani)
  8. Per chi vende, dire di o dimostrarsi interessati a qualsiasi offerta verbale più o meno congrua, vuol dire esporsi al rischio di svalutare l’immobile a ogni passaggio, altra cosa è valutare una Proposta scritta.
  9. La proposta di acquisto irrevocabile (art. 1329 C .C.), come dice il suo nome, è una cosa seria e non va presa alla leggera. Infatti, una volta compilata, essa ha la caratteristica di aver valore per tutto il periodo che si decide di farla durare ed è vincolante, pena la perdita della caparra penitenziale (art. 1386 C.C.) se la controparte accettasse e non si intendesse procedere. Di norma la sua scadenza non supera i 15gg.
  10. Se l’agenzia si avvale di moduli prestampati da compilare, essi devono essere depositati dall’agenzia presso la C.C.I.A.A. affinché abbiano valore e siano regolari.
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Primi appunti: sull’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate

L’, già oberato da costi e non proprio leggere, quando acquista un immobile con il supporto di una Agenzia dovrà versare all’Agente (che diviene sostituto di imposta):

  1. Il 3% delle cifre versate in acconto
  2. Lo 0,50% dell’importo versato come caparra
  3. 168,- euro in forma fissa ( non si è capito se è valida per tutti gli importi o se ci sono tetti massimi)
  4. € 14,62 in bollo ogni 4 pagine o 100 righe per quanto riguarda l’atto.
  5. € 14,62 in bollo per ogni allegato se firmato da entrambe le parti
  6. € 0,52 in bollo per ogni allegato se non firmato (smentito invece dall’ di Pisa)
  7. € 3,72 per diritti fissi (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)

Di questi solo solo i primi 2 sono riportabili al come credito di imposta.

Il inoltre è obbligato a denunciare se si è avvalso di , quale sia, quale agente abbia curato l’, con quale assegno ha pagato le (importi, banca e data) e presentare la fattura relativa.

Gli agenti sono anche obbligati a scrivere ogni fisica o che compare nell’affare in uno speciale registro antiriciclaggio, descrivendo tutti i passaggi e segnalando quelli “sospetti” all’UIC, pene: amministrative e penali.
Inoltre sono l’unica categoria che è obbligata a farlo.

Anche le proposte accettate, quando sono di natura negoziale (quelle magiche con la caparra confirmatoria o quelle che si tramutano in e che le parti riconoscono come efficaci ai fini obbligatori), vanno registrate.

Così come i di affitto naturalmente ecc.

L’agente immobiliare inoltre è OBBLIGATO IN SOLIDO con l’acquirente per quanto riguarda le imposte.

Si ricorda che l’ di delle scritture era preesistente, l’unica è nell’obbligatorietà in solido del .

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Esclusive e fogli di visita.

L’ in e il foglio di visita sono gli strumenti con il quale le AI hanno cercato di tutelare il loro lavoro su un determinato immobile, per diminuire le possibilità di essere “scavalcati”, da clienti poco inclini al pagamento di e per aumentare la possibilità di rientro dell’investimento lavorativo e pubblicitario su un immobile.

I presupposti, tutt’altro che illeciti, come spesso accade hanno finito per essere dimenticati a favore di una trasformazione dello strumento “esclusiva”.

Infatti gli si sono piano piano trasformati, fino a divenire strumenti che poco hanno di bello per la nostra professione, portando troppo spesso lamentele da parte dei clienti (a ragione o no) e discredito sulla categoria.

Il foglio di visita poi, è divenuta l’estensione del diritto alla provvigione a tempo indeterminato: tu porti un oggi su un immobile e questi dovrebbe pagarti la provvigione, sia che lo compri ora tra 6 mesi, tra un anno ecc., senza considerare che un non è una visita ma è tutt’altra cosa e che potrebbe essere un “diverso” da quello originario che sarebbe scaturito al tempo della firma del “foglio di visita”.

Signori miei, colleghi, per me non ci siamo (è un opinione).

Non so se sia il caso di cambiare direzione o se l’esclusiva e il foglio di visita siano cose da abolire, trasformare o mantenere ma, visto che i pro di questi strumenti sono conosciuti dai più, mi limiterò a elencare le motivazioni per le quali noi associati a Oris li abbiamo aboliti:

L’incarico in esclusiva, per avere un senso, dovrebbe lasciare al proprietario la possibilità di trovare un per conto proprio, fatta salva la possibilità, con riduzione o eliminazione del costo provvigionale a suo carico, di farsi seguire dall’AI la , trattare per suo conto fino a quando serva e sia richiesto.
La penale inoltre dovrebbe esistere solo in caso di ritiro dall’incarico, prima della scadenza dello stesso: dovrebbe essere versata solo a fronte della dimostrazione del servizio che l’AI DEVE AVER FORNITO nel frattempo.
In soldoni se non si dimostra il servizio non ci si fa pagare.

Con tutte le clausole vessatorie delle quali si riempiono i vari , tra l’altro depositati nelle camere di commercio (e approvati), si sta verificando (se già non è così) una sorta di “guerra” tra AI e clientela che ha dell’assurdo: invece di servirli ci mettiamo in contrasto con i clienti, invece di impostare il rapporto sulla fiducia lo impostiamo sulla diffidenza.

Non c’è orientamento al cliente, c’è la volontà di cercare tutele “fai da te”, (dettate dall’esasperazione nel migliore dei casi, nel peggiore dall’improvvisazione), ci si guarda con diffidenza… è questo il lavoro dell’Agente?

E la che diviene “Preliminare di compravendita” con la sola (e relativa comunicazione al proponente)???
Quale mostruosità abbiamo voluto in nome del nostro (sacrosanto) diritto alla provvigione?

Mi spiegate come faccio con una di acquisto accettata, con 2000 euro di caparra “” (ORRORE) ad andare dal giudice a chiedere l’esecuzione in forma specifica dell’atto?

E i fogli di visita, che danno diritto alla provvigione in forza della “visita”.. in base a quale articolo di legge (per non parlare della )???

Dalle mie personali ricerche, che non ho ancora finito, esce un quadro molto preoccupante sullo stato di salute della nostra professione.

È chiaro che nessuno nasce “imparato” ma cercando di procedere in una direzione invece che in un’altra si possono cambiare molte cose.

La nostra professione deve cambiare, se possibile in meglio, o diverremo superflui o peggio, procacciatori di affari e non più .

Roberto Ponziani

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In quale momento l’agenzia matura il diritto a riscuotere la provvigione?

Girando per vari sui quali mi diletto la sera, non vedo una gran mole di contenta delle Agenzie .
Innanzitutto c’è molta confusione, anche tra gli operatori, su quali sono le mansioni dell’agente e, soprattutto, come dovrebbe comportarsi…

Uno dei dubbi più frequenti è: quando si deve pagare l’agenzia?

Allora, qui nasce il “problema”.

Quando è concluso l’?

Agente tipo 1)
Secondo chi fa questo mestiere in un certo modo, appena si mettono in relazioni due o più parti per la di un affare, e queste raggiungono un accordo l’affare è concluso e l’agente riscuote, o al massimo appena la parte proponente viene edotta che il ha accettato la , anche via fax o per lettera a.r.

Agente tipo 2)
Secondo che fa questo mestiere in un altro certo modo, appena viene stipulato un atto che produca trasferimento d proprietà in cambio di beni fungibili o altra proprietà ( o permuta), non sottoposto a condizione sospensiva (quella risolutiva non toglie il alla ).
In caso di atto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione si afferma appena si verifica la condizione.

La è dubbia nel verificare il diritto del primo agente, mentre è certa nel confermare il diritto del secondo.

Infatti secondo me il problema è che il diritto di ottenere una provvigione da un affare nasce in un momento ma si avvera in un altro.

Mi spiego:

Se io ti porto a far vedere un immobile, te ne parlo, te lo “propongo” insomma, se tu comprerai quell’immobile dovrai pagarmi la provvigione, anche se proverai a scavalcarmi, facendola comprare a un parente ecc., ma SOLO se la comprerai a condizioni uguali o molto simili a quelle che ti ho proposto io..

In questo caso l’agente acquisisce una sorta di diritto su quell’affare quando i soggetti sono gli stessi e le condizioni simili.

Questo è il momento di nascita del diritto.

Quando riscuote?

Quando le parti stipulano un atto (dal in su..) a prestazioni corrispettive che abbiano come oggetto quel bene immobile.

Quindi non “all’ della proposta”.

A volte però può capitare che le parti decidano (contro il mio consiglio ) di rimanere con la proposta fino al anche se quest’ultimo è lontano nel tempo.

in quel caso l’agente può chiedere il delle , ma se le parti non vorranno pagare egli non riscuoterà ( a volte si fa metà e metà).

sconsiglio di saltare il compromesso in questi casi.

vabbè, ho parlato troppo.

Ho detto… la mia

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