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Riflessioni sul mondo delle agenzie immobiliari e universi circostanti.
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14 nov 08 Nuove iniziative social-web per agenti immmobiliari

Dopo il wiki e il blog degli , spero che lo sponsor Boraso.com riesca a realizzare i 2 nuovi (più un terzo top-secret): il e soprattutto il .

CI seniamo prossimamente per eventuali .

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01 feb 08 Wiki? Sì, ma immobiliare.

Wiki immobiliare

Comunico con piacere l’avvio in sordina del wiki immobiliare, dove tutti gli operatori del settore potranno inserire le voci per assieme una “enciclopedia ”, a disposizione di tutti.

Solo per “visionari”.

Think different ;)

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01 ago 07 Finalmente risolto il problema della proposta irrevocabile di acquisto?

Un piccolo post solo per dare un anteprima:

In una intervista Luciano Passuti, ha comunicato che è oramai quasi pronta la nuova modulistica, riscritta e riadattata, con un occhio sia alle nuove leggi che ai consumatori, specie riguardo alla vessatorietà di alcune clausole, di solito usate in questi .

La buona notizia, per me, è che sono stati approntati due tipi di :

La prima è quella solita, riscritta e migliorata (speriamo), che conclude un preliminare alla avvenuta comunicazione dell’ (dichiarato azionabile ex art. 2932 CC), la seconda invece è del tipo internazionale, tra l’altro senza di , pur mantenendo un legame tra le parti (per il come non è spiegato), che potranno sì rinunciare, ma non senza conseguenze.

Fonte: Attico informa

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17 apr 07 La guida della Agenzia delle Entrate

a questo indirizzo trovate la nuova della aggiornate alla 2007.

Molto più chiara dei miei post e assolutamente da non perdere.

Scaricate.

P.S.

Il formato è PDF.

Se il link non funzionasse siete pregati di segnalarlo.

Sperando di fare cosa gradita, saluto.

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03 apr 07 Primi appunti: dichiarazioni sostitutive obbligatorie

obbligatorie:

Tracciabilità dei pagamenti

• Si applica a tutti gli atti, conguagli compresi, tranne che ai diritti di garanzia.
• Non si possono usare assegni senza la dicitura “non trasferibile” per importi superiori a € 12.500,00.
• Non è ancora chiaro cosa succede ad un titolo che nasce nominativo e diventa al portatore…
mediazioni o meno.
• Le parti dichiareranno congiuntamente le modalità di pagamento del (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

  • Accolli di mutuo
  • con altri beni mobili/immobili
  • Assegni bancari (c/c o circolari)
  • Bonifici bancari.
  • Contanti
  • Pagamenti differiti.

Intervento di

• Le parti dichiareranno poi, disgiuntamente se si sono serviti di un o meno; in caso affermativo s’indicherà l’ammontare della spesa sostenuta per la , indicandone analiticamente le metodologie di pagamento (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

  • Se il mediatore è fisica, s’indicheranno i dati identificativi del titolare della ditta individuale, il fiscale o la partita iva e il numero d’iscrizione al ruolo (per quanto?).
  • Se il mediatore è persona , s’indicherà la ragione sociale (o la denominazione) e i dati identificativi del legale rappresentante o del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società di mediazione in quel determinato , con l’indicazione del codice fiscale o della partita iva e dei vari ruoli.

• In caso di omissione o rifiuto dell’indicazione del mediatore in atto le a carico della parte inadempiente sono amministrative (da € 500,- a € 10.000,-) e penali (falsa dichiarazione in atto), oltre all’accertamento di .
• Le dichiarazioni sostitutive, se omesse, non invalidano l’atto.
• Il , in caso le parti volessero omettere le dichiarazioni sostitutive, può rifiutarsi di fare l’atto oppure indicare in atto che “le parti si rifiutano di fare le dichiarazioni sostitutive” con le conseguenze del caso.
• Le sanzioni: decadenza del “/valore”, commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione amministrativa.

Si rimanda la spiegazione dell’ “Prezzo/valore” a un prossimo post.

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03 apr 07 Primi appunti: Opzione Prezzo Valore

Punto per punto i miei appunti:

  • Si applica a tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 43 del dpr 131 testo unico quindi non solo le , tutti gli atti che trasferiscono diritti reali , atti definitivi a titolo oneroso.
  • Non si applica agli atti giudiziari.
  • Il presupposto oggettivo: si applica a tutti gli ad uso abitativo (o per i quali sia chiesto il cambio di destinazione in abitativo, secondo il relatore) e alle relative pertinenze (senza limiti di numero), fabbricati o terreni (non edificabili) senza limitazioni temporali (in contemporanea con il bene immobile principale o in seguito è ininfluente).
  • Non si applica se l’ è , (secondo l’interpretazione del relatore per gli IMPRENDITORI invece la possibilità di applicazione rimane).
  • Secondo l’art 53 del T.U. della regionale, in assenza d’indicazione del l’amministrazione provvede ad indicarne uno (da verificare e chiarire successivamente)
  • In caso si abbia usufruito dell’/” e successivamente l’amministrazione effettui una correzione del automatico (ad es. per decadenza delle per mancato trasferimento della residenza nel comune dove insiste l’immobile) l’amministrazione si limita a tassare il valore giusto, richiedendo le differenze (con sopratasse e interessi) senza accertamenti.
  • Non sono sottoposti a verifica quegli atti per i quali si sia l’opzione se il corrispettivo indicato nell’atto è maggiore della valutazione automatica (da verificare e chiarire)
  • L’occultazione di corrispettivo è punita con le di cui al punto successivo.
  • Le sanzioni: decadenza del “prezzo/valore”, commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione .
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24 feb 07 Registrazione scritture private non autenticate: solidarietà o schiavitù?

Dopo il convegno formativo, organizzato dal COLLEGIO PROVINCIALE FIAIP PISTOIA, che si è svolto ieri presso il Salone Assemblee dell’Associazione Industriali di Pistoia, devo dire che la confusione che avevo in testa NON è diminuita, purtroppo.

E le parole dei relatori, pur se sicuramente competenti, non mi hanno convinto ne soddisfatto.

Certo è che sono usciti elementi interessanti dalla discussione, elementi che vado a riportare qui di seguito:

  1. Bolli: visto che il di compravendita nasce”in bollo”, l’apporre bollo con data successiva a quella scritta sul atto può portare a presupporre evasione d’imposta. Il problema nasce dal fatto che adesso i bolli vengono creati sul momento, con la data di creazione impressa. Questo di fatto limita, per quanto riguarda l’imposta di bollo, il termine di scadenza utile (20gg) valido per la e il delle , costringendoci a dotarci di bolli PRIMA di fare la scrittura.
  2. Secondo i relatori, in una compravendita tra privati ed in presenza di pagamenti intermedi, la caparra confirmatoria verrebbe tassata non più allo 0,50% ma al 3%, come gli acconti successivi, quindi se per esempio il prezzo è convenuto in € 300.000, la caparra confirmatoria è di € 100.000 e due (2) pagamenti intermedi di € 50.000 ciascuno, il malcapitato dovrà, alla data della sottoscrizione, far versare al malcapitato (magari operaio e non certo in vena di speculazioni edilizie), non più € 3500 (500+3000) ma bensì € 6000.
    A una prima analisi uno direbbe:“poco male, vado in credito di imposta”, ma come fatto notare dal collega Alessandro Sabella, i privati pagano sul valore automatico (dato dalla rendita catastale per coff.) che come è noto è molto più basso quindi, per tornare all’esempio prima usato, il nostro operaio pagherebbe molto di più, perdendo molti SOLDI in IMPOSTE, perchè magari la acquistata avrebbe un valore automatico di € 150.000, e quindi avrebbe pagato, con le , “SOLO” €4.500!!!
  3. Nelle compravendite dove il è giuridica, in caso di preliminare senza caparra confirmatoria (che prevederebbe l’imposta di registro), l’ di registrazione non c’è in quanto basta l’emissione della fattura, con l’aliquota IVA del caso.
  4. Sempre in linea teorica giuridica, facendo riferimento all’art. 19 T.U. (contempla gli eventi che danno luogo “ad ulteriore liquidazione di imposta”) potrebbe portare a ritenere l’ obbligato a rispondere anche della mancata denunzia di eventi successivi all’atto del quale ha effettuato la registrazione (si può arrivare a questa partendo dall’art. 42 del TU che si collega all’art. 57-comma 1bis); inoltre se si con attenzione il secondo comma dell’art. 57 si può notare che i mediatori sono solidali anche per le imposte suppletive e complementari, con pene molto onerose.
    Quindi, seguendo questo principio, l’agente che volesse solamente fare incontrare le parti (la cosa per il quale è preposto) e poi demandare a terzi () che non siano NOTAI, la stipula dell’atto senza il suo intervento NON è immune da rivendiche da parte del fisco, per le imposte non versate a causa di mancata registrazione dell’atto o per illeciti da esso derivanti, anche se non ne era a conoscenza.
    Alla domanda della Presidentessa Andreotti Monica: “Ma quali mezzi giuridici abbiamo noi, come agenti , per costringere le parti a comunicarci e o consegnarci le scritture stipulate in nostra assenza?” la risposta unanime dei relatori è stata: ” NESSUNO.”( al che io mi son o permesso di avanzare una possibile impossibilità ad adempiere, che purtoppo sembra non esserci).
    Quindi, colpevoli, senza appello, anche se non lo si sapesse.
  5. I relatori hanno specificato inoltre che nel caso di mandatari a titolo oneroso, non iscritti anche alla sezione Agenti di Affari in mediazione, l’obbligo di registrazione (derivato dalla solidarietà nelle imposte degli AI) decade.

Voglio chiudere facendo notare che al convegno formativo, organizzato brillantemente dal Consiglio Provinciale, erano presenti il doppio delle persone previste, al punto che la sala non aveva nemmeno abbastanza sedie per tutti: un successo meritato per il consiglio provinciale e per la Presidentessa.
Grazie Monica.

Per alcuni appunti sulle imposte, dettati dalla nostra esperienza si veda qui

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14 feb 07 Privacy: i desideri dei clienti sono fonte di guai per le agenzie.

Da Lavoriincasa.it Beppe (), che ringrazio, mi fa questa segnalazione:

Da oggi, cari signori, chi volesse essere troppo zelante nel soddisfare i desideri (più o meno etici) dei clienti può essere accusato di violazione della , pagandone le conseguenze.

Riflettiamo.

Fonte Altalex:

Il , con il dell’11/1/07, affronta nuovamente il tema del trattamento di dati sensibili, con particolare riguardo alla vita sessuale, alle convinzioni religione ed all’origine razziale.

E’ stato accertato, difatti, che un’ trattasse dati sensibili dei propri clienti (in qualità di venditori, acquirenti, conduttori e locatari), in quanto “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di e/o lo stato di disabilità nonché la vita sessuale”.

Nel caso di specie, era stata l’Agenzia stessa a chiarire, in una sua nota rivolta al Garante, che “le finalità per le quali i dati sensibili sono raccolti o utilizzati deriva dal fatto che, ad esempio, nel caso dell’origine razziale, alcuni di non gradiscono ad extracomunitari, così come per quanto riguarda le convinzioni religiose, in alcuni condomini non sono ben accetti, ad esempio, soggetti di origine mussulmana. Per quanto riguarda lo stato di salute e di disabilità, i condomini sprovvisti di ascensore non sono accessibili a portatori di handicap o di alcune malattie (es. malattie cardiache). Infine, per quanto riguarda la vita sessuale, molti proprietari non gradiscono ad omosessuali o trans”.

In pratica, vi era stata la piena ammissione di un trattamento di dati sensibili a fini discriminatori, che veniva giustificato dal “gradimento” dei proprietari di immobili.

Poco sorprendentemente, il Garante ha ritenuto tale trattamento illegittimo, ed ha anche disposto la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria, in quanto ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 167 del Codice della Privacy.

Il Garante (oltre a rilevare carenze nell’informativa) ha ritenuto che il trattamento fosse illegittimo, sotto diversi profili.

In primo luogo, il trattamento posto in essere dall’Agenzia immobiliare, riguardando dati sensibili, avrebbe potuto essere legittimamente effettuato soltanto previo consenso scritto degli interessati, e previa autorizzazione del Garante (artt. 26, 40 e 41 del Codice), non rientrando l’ipotesi in alcuna delle autorizzazioni generali nn. 2/2005, 4/2005 e 5/2005.

In secondo luogo, il trattamento di dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e la vita sessuale, così come effettuato dall’agenzia immobiliare, costituisce una chiara violazione dell’art 2 del Codice della Privacy, in quanto discriminatorio e lesivo della dignità degli interessati.

In terzo luogo, il comportamento dell’agenzia viola anche l’art. 3, comma 1, lett. h del D.lgs. 215/2003, che vieta qualsiasi fondata sulla razza o sull’origine etnica, con specifico riguardo proprio all’accesso a beni e servizi, incluso l’alloggio, ed è pertanto illecito, anche sotto tale profilo.

Il Garante, come già rilevato, oltre a vietare la prosecuzione del trattamento, e disporre il blocco dei dati illecitamente trattati, ha disposto anche la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria, per valutare se possa configurarsi il delitto di cui all’art. 167 del Codice Privacy (Trattamento illecito di dati).
Si ricorda, peraltro, che per la sussistenza del delitto suindicato, occorre non soltanto il dolo specifico (il trattamento deve essere effettuato “al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno”), ma deve ricorrere anche la condizione obiettiva di punibilità prevista dalla norma, e cioè che dal fatto derivi “nocumento” (la nozione di “nocumento” è stata delineata dalla Corte di , con la sentenza 30134/2004 – in Altalex).

(Altalex, 13 febbraio 2007. Nota di Giovanni Battista Gallus. Si ringrazia il Circolo dei giuristi telematici).
Nella pagina di Altalex, è presente la .

A voi.

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03 feb 07 Primi appunti: sull’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate

L’, già oberato da costi e non proprio leggere, quando acquista un immobile con il supporto di una dovrà versare all’Agente (che diviene sostituto di imposta):

  1. Il 3% delle cifre versate in acconto
  2. Lo 0,50% dell’importo versato come caparra
  3. 168,- euro in forma fissa ( non si è capito se è valida per tutti gli importi o se ci sono tetti massimi)
  4. € 14,62 in bollo ogni 4 pagine o 100 righe per quanto riguarda l’atto.
  5. € 14,62 in bollo per ogni allegato se firmato da entrambe le parti
  6. € 0,52 in bollo per ogni allegato se non firmato (smentito invece dall’ di Pisa)
  7. € 3,72 per diritti fissi (smentito invece dall’Agenzia delle Entrate di Pisa)

Di questi solo solo i primi 2 sono riportabili al rogito come credito di imposta.

Il cliente inoltre è obbligato a denunciare se si è avvalso di agenzia immobiliare, quale sia, quale agente abbia curato l’, con quale ha pagato le (importi, banca e data) e presentare la fattura relativa.

Gli agenti sono anche obbligati a scrivere ogni fisica o che compare nell’affare in uno speciale registro antiriciclaggio, descrivendo tutti i passaggi e segnalando quelli “sospetti” all’UIC, pene: amministrative e penali.
Inoltre sono l’unica categoria che è obbligata a farlo.

Anche le proposte accettate, quando sono di natura negoziale (quelle magiche con la o quelle che si tramutano in compromesso e che le parti riconoscono come efficaci ai fini obbligatori), vanno registrate.

Così come i di affitto naturalmente ecc.

L’ inoltre è OBBLIGATO IN SOLIDO con l’acquirente per quanto riguarda le imposte.

Si ricorda che l’ di delle scritture era preesistente, l’unica è nell’obbligatorietà in solido del .

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23 nov 06 L’accettazione della proposta di acquisto

Il di , di recente, si è pronunciato in una controversia nella quale, oltre ad altre questioni, si è discuteva su di un argomento assai dibattuto, sia in dottrina che in , con interpretazione e decisioni non univoche. La fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale Toscano era la qualificazione giuridica e la valenza di una di acquisto raccolta scambiata da un tra le parti intermediate. Più precisamente, il , destinatario della proposta di acquisto in questione, vi apponeva la sua firma in calce e la trasmetteva, a mezzo telefax, all’agente immobiliare. Successivamente, insorgeva, tra le parti, una controversia in quanto l’una sosteneva che l’immobile non risultava essere conforme alla normativa urbanistica e fiscale, ma che si dichiarava disposto ad acquistarlo, a fronte di una cospicua riduzione del per il minor dell’immobile, in relazione ai vizi esistenti ed alle dette irregolarità, nonché per le maggiori spese sostenute, e, quindi, chiedeva la condanna dell’altra parte a dare esecuzione al contratto di vendita rappresentato, appunto, dalla proposta in questione, mentre l’altra sosteneva, invece, che la proposta di acquisto sottoscritta non la vincolasse a contrarre in quanto con la sua accettazione non si era stipulato alcun contratto di vendita.
I Giudici per decidere la causa hanno dovuto affrontare uno specifico profilo dei modi di manifestazione della in materia di vendita di immobili che, in relazione a quanto dispone l’art. 1350, non può che avvenire per iscritto. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto, innanzitutto, che la di accettare una proposta di acquisto avente per oggetto un bene immobile deve essere manifestata in modo inequivoco, non essendo sufficiente l’apposizione della propria sottoscrizione in calce, ma essendo, quanto meno, necessario apporvi la dicitura “per accettazione“. Hanno, inoltre, rilevato i giudici che “ … la proposta di acquisto ricevuta per il tramite del , senza alcuna manifestazione della espressa per iscritto, non integra il contenuto tipico del contratto .“ Si legge, ancora, nella sentenza in che “Perché un vincolo contrattuale a comprare e vendere l’immobile possa essere ritenuto sorto non può ritenersi sufficiente la mera firma in calce ed a lato della proposta senza alcuna espressione di negoziale da parte della destinataria. La … non ha manifestato tale per iscritto, ha sottoscritto senza neppure dichiarare di aver accettato la proposta che invece per il suo contenuto esigeva la dichiarazione di impegno in ordine a determinate clausole di garanzia”. Infine, il Tribunale rilevava che il fatto che nella proposta si affermasse che il pagamento di una certa somma sarebbe stato imputato quale caparra dopo la stipula del preliminare dimostrava che si era in presenza di un tipico negozio preparatorio in vista della stipulazione di un contratto preliminare ad . Val la pena di riportare, a tal proposito, un passo della sentenza “Nella prassi è noto il fenomeno, incrementato dallo sviluppo dell’attività di di soggetti professionalmente dediti a tale attività ed interessati alla creazione anticipata di un vincolo tra le parti. Non si tratta di contratti preliminari ma di contratti innominati aventi causa nella necessità di procedimentalizzare le trattative per evitare sorprese e proteggere il negoziato da improvvisi ripensamenti, Un modo per evitare di perder tempo con compratori e venditori indecisi“. La decisione dei Tribunale di Firenze non può che essere, pienamente, condivisa, nel senso che, come peraltro precisato nella motivazione, una proposta di acquisto contiene una serie di regole o condizione destinate solamente “a recintare i confini della trattativa“ ma che se non contengono uno specifico a contrarre a determinate condizioni ed entro un determinato tempo non possono integrare il contenuto di contratto.
Avv. Roberto Bella – Presidente IRCAT

Fonte

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