Come si vive la concorrenza sleale 3° parte.
Il 1 aprile c’è stata la prima udienza e ci è stata presentata la memoria della controparte dalla quale si desumerebbe che:
Nonostante io abbia fondato e creato la Oris, dato in concessione d’uso con contratto il gestionale OrisGest (da me realizzato in gran parte) e il mio marchio (da me ideato e disegnato), mantenuto sempre la maggioranza e la proprietà della società titolare degli stessi io oggi sarei colui che ha fatto concorrenza sleale
e ha rubato il marchio, oltre a esser colpevole di essere sleale solo per raccontare qui la verità di come stanno andando le cose (ora confermata anche dalla “sentenza”).
Si è dimenticato però di notare:
- Essendo noi i titolari delle immagini e avendo NOI i file originali e le capacità tecniche di gestirli è chiaro che si siano dovuti muovere per IMITAZIONE.
- Sarebbe interessante sapere dalla controparte come hanno realizzato il logo, per quanto riguarda la forma o i font che la compongono, ad esempio, o la storia del nome Oris, o come sia stato disegnato il logo, dove sia nata l’ispirazione, cosa significhi…
- Sarebbe molto interessante sapere come sono state scritte le modulistiche, da chi e quando siano state depositate.
- O sarebbe interessante sapere come avrebbero fatto a pubblicare “HOrisolto”, la rivista di annunci che facevamo in tempi oramai andati (da me impaginata), come asserivano sui portali di annunci immobiliari nelle loro pagine dedicate, visto che il direttore responsabile era Stefano che non c’è da due anni oramai… nemmeno i testi di presentazione sono capaci di scrivere senza copiare i nostri (vecchi tra l’altro).
Il Giudice,
sciogliendo la riserva che precede, ritenuta la competenza di questo Tribunale, avendo la domanda cautelare in oggetto un segno distintivo diverso dal marchio registrato, per il quale ultimo, invece, è stato introdotto apposito procedimento cautelare davanti la Sezione Specializzata di Firenze (salva l’opportunità che vi sarebbe stata di trattare la questione unitariamente davanti allo stesso Giudice);
Ritenuto nel merito che il comportamento di parte convenuta, nel caso, da come conferma l’esistenza del fumus boni iuris del ricorrente, avendo la parte convenuta riconosciuto di non avere provveduto per mancanza di tempo originariamente alla modifica grafica del segno distintivo poi attuata a partire dalla fine del mese di marzo;
rilevato che le ulteriori inserzioni presenti nel sito web con la vecchia grafica, illegittimamente usata dalla convenuta, sono frutto di una svista e comunque considerata la complessiva configurazione del sito non rappresentano un concreto pericolo di confusione fra le due ditte;
ritenuto pertanto sostanzialmente cessata la materia del contendere e giustificata la compensazione delle spese atteso che la reale questione tra le parti verrà discussa davanti al Tribunale di Firenze,
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero le spese tra le parti.
Pistoia 15 aprile 2009.
Il Giudice
Se non bastasse, oramai da un pò la convenuta, evidentemente tornata a più sani consigli, ha cambiato la sua immagine grafica facendone una propria, un buon inizio, ne prendiamo atto: un bel cambiamento da quando nella prima memoria rivendicava addirittura la proprietà della NOSTRA immagine…
Ci vediamo alla prossima.





