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	<title>Intermediando &#187; Della mediazione</title>
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	<description>Riflessioni sul mondo delle agenzie immobiliari e universi circostanti.</description>
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		<title>Perchè non lavoro con l&#8217;esclusiva (per adesso)</title>
		<link>http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/2009/09/perche-non-lavoro-con-lesclusiva-per-adesso/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Della mediazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Qualcuno ha chiesto se c&#8217;è un motivo per il quale molti AI non lavorano con l&#8217;esclusiva (così come è concepita oggi). Certamente che c&#8217;è, ed è pure nobile a parere mio. Il mercato. Il mercato è fatto di acquirenti e venditori. Il mediatore cerca di farli incontrare, ma deve rimanere libero di agire per mantenersi infra-partes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcuno ha chiesto se c&#8217;è un motivo per il quale molti AI non lavorano con l&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/esclusiva/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con esclusiva">esclusiva</a> (così come è concepita oggi).</p>
<p>Certamente che c&#8217;è, ed è pure nobile a parere mio.</p>
<p>Il mercato.</p>
<p>Il mercato è fatto di acquirenti e venditori.</p>
<p>Il <strong><a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/mediatore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mediatore">mediatore</a></strong> cerca di farli incontrare, ma deve rimanere libero di agire per mantenersi infra-partes.</p>
<p>Se il mediatore potrà approcciarsi a entrambe le parti con la stessa facilità avrà la necessaria liberà d&#8217;azione per continuare la sua opera in tutta <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/tranquillita/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tranquillità">tranquillità</a>, come figura terza, come ausilio al mercato.</p>
<p>L&#8217;esclusiva dovrebbe essere una sorta di via di mezzo tra il mandato a titolo oneroso e la mediazione pura, il CC però non l&#8217;ha prevista nella mediazione, infatti per il CC il mediatore o è libero o è mandatario il resto è ATIPICO.</p>
<p>Lavorare in questo modo (come previsto dal CC) però renderebbe il mediatore (e solo lui) &#8220;debole&#8221; in confronto al mercato per questo il <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/codice/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con codice">Codice</a> Civile ha previsto quelle forti tutele (invero attivabili solo tramite Legale) , ci vuole molta capacità di orientamento al cliente e sopratutto molta fatica, ecco che magicamente qualcuno ha pensato bene di tirare fuori le <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/esclusive/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con esclusive">esclusive</a>, mandando il mandato in soffitta (sono gli stessi che hanno fatto si che esistesse la controversa &#8220;proposta di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquisto">acquisto</a> MAGGICA&#8221; che diventa <strong>compromesso</strong> <img src='http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  con l&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/accettazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con accettazione">accettazione</a>, caparra confirmatoria compresa&#8230;).</p>
<p>Lavorare senza esclusiva significa sia poter offrire scelta che avere un approccio con i proprietari molto più libero e direi, trasparente, ma richiede anche a parere mio una apertura al cliente evidentemente poco comune o comunque delle capacità che non sembrano diffuse, visto il disagio che molti lamentano.</p>
<p>Lavorare senza esclusiva significa dare alla trattativa il ruolo che le è dovuto, mantenendola regina dell&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/affare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con affare">affare</a>, la provvigione stessa verrà trattata, in funzione del lavoro che è stato svolto potrà essere o meno, ridimensionata.</p>
<p>Certo è che il mediatore che non ha l&#8217;esclusiva ha molta più libertà di MEDIARE, appunto, e di essere fra le parti, indipendente.</p>
<p>Quindi, a mio parere, l&#8217;esclusiva è la causa principale della nomea che hanno oggi gli Agenti immobiliari.</p>
<p>Questa mia idea non è pre-concetta, direi piuttosto POST-concetta <img src='http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  , basta vedere come il mezzo esclusiva, che avrebbe dovuto essere l&#8217;ECCEZIONE per il mediatore, da prendere solo quando l&#8217;immobile è a <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/prezzo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con prezzo">prezzo</a> e vendibile, non sempre e comunque, che dovrebbe garantire la compatibilità dell&#8217;immobile e del suo <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/prezzo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con prezzo">prezzo</a> con il mercato, di fatto invece abbia finito per comprometterla, spesso: direi che analizzando la soddisfazione media dei clienti rispetto all&#8217;aspettativa creata dall&#8217;agenzia che ha preteso l&#8217;esclusiva, si potranno avere le idee più chiare (per chi avesse dubbi).</p>
<p>Credo che nessuno degli amanti dell&#8217;esclusiva avrebbero piacere a leggere il risultato di un sondaggio/indagine tra la clientela sul tema &#8220;esclusiva si o no e perchè&#8221;.</p>
<p>Di fatto è così, i casi particolari NON contano nulla.</p>
<p><span id="more-370"></span></p>
<p>Ci sono però,  interi mercati (intesi come zone) che l&#8217;esclusiva non ha conquistato: in questi l&#8217;unico problema (il più diffuso) rispetto a quelli con l&#8217;esclusiva è la doppia visita con Ai diversi (presente anche nei mercati con l&#8217;esclusiva, ma in misura minore, dovuta all&#8217;incarico che passa da agenzia ad agenzia), seguito dal prezzo diverso in <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/pubblicita/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pubblicità">pubblicità</a>.</p>
<p>Il primo problema è un problema SOLO degli AI, in caso di più <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/mediatori/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mediatori">mediatori</a>, se il cliente sa muoversi, la provvigione viene tra loro divisa (se qualcuno ha dei dubbi può scrivermi e gli spiego come fare a assicurarsene).</p>
<p>Il secondo problema riguarda gli Ai e i proprietari, ma spesso finisce solamente per accellerare un processo che doveva avvenire naturalmente: il ribasso fino a prezzo congruo di vendita.</p>
<p>Nella rimanenza dei parametri e delle dinamiche differenti che possiamo analizzare tra le due casistiche (esclusiva o meno) NON si vedono differenze che diano più <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/valore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con valore">valore</a> all&#8217;una o all&#8217;altra dal punto di vista dei proprietari, potremmo aggiungere solo la possibilità di avere un unico AI interlocutore come vantaggio, sempre nei casi dove l&#8217;esclusiva è veramente rispettata, cosa che sinceramente ritengo VALIDA, almeno più di tutto il resto.</p>
<p>Dal punto di vista degli acquirenti invece la differenza è notevole (e quindi, per riflesso anche per i proprietari&#8230; spero si capisca il perchè).</p>
<p>Per l&#8217;acquirente che si avvicina al mercato, le regole e le valutazioni che gli AI tendono a valutare come indiscutibili invece non valgono un ficus.</p>
<p>L&#8217;acquirente scegli l&#8217;Ai per:</p>
<p>-Passa parola<br />
-Disponibilità in portafoglio<br />
-Marchio<br />
-Casualità.</p>
<p>E si approccia al mercato spesso scegliendo gli Agenti immobiliari dei quali fidarsi, ma controllando TUTTE le agenzie.</p>
<p>Quindi all&#8217;acquirente conviene l&#8217;approccio libero del mercato da parte degli Agenti immobiliari, l&#8217;esclusiva gli fa percepire l&#8217;agente (e io penso che spesso non abbia torto) come un alleato &#8220;forzato&#8221; del proprietario al quale ha valutato la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/casa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con casa">casa</a>, fatto firmare (e firmato) un contratto con una cifra sopra la quale riscuote di certo&#8230; e trova difficile il fidarsi dell&#8217;Ai e riconoscerlo infra partes.</p>
<p>L&#8217;Agente immobiliare infatti dovrà rispondere al proprietario della valutazione del prezzo di vendita, non direttamente, ma per il fatto che ha sottoscritto un contratto dove c&#8217;è scritto che se porta una proposta a una certa cifra lui riscuote di sicuro, mi chiedo, come si legano queste esigenze con quella dell&#8217;altro nostro cliente, l&#8217;acquirente?</p>
<p>Certo si deve pur considerare la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/volonta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con volontà">volontà</a> del proprietario di prendere il più possibile dalla vendita del suo immobile, ma metterci dei paletti (perchè di fatto lo diventano) non altera un pochino la posizione del mediatore?</p>
<p>Ne sono convinti anche molti colleghi &#8220;esclusivisti&#8221; che usano la frase &#8220;nessun professionista lavora per due parti&#8221; ai quali rinnovo l&#8217;invito di riflettere bene se hanno scelto il mestiere giusto o almeno il modo di auto-definirsi (venditori è più corretto <img src='http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Alcuni tirano fuori frasi del tipo &#8220;<em>Scendere a patti col <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/venditore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con venditore">venditore</a> è normale ma farlo anche con gli acquirenti significa lavorare gratis!</em>&#8221; e la scrivono sui forum, senza alcuna vergogna e gli pare pure la frase più normale del mondo: NON lo è, affatto, per un mediatore.</p>
<p>Pensate a una acquirente che passi di lì e legga, come fa a fidarsi della categoria???</p>
<p>Voglio dire agli acquirenti che leggono di segnarsi il nome di questi colleghi e rifiutarsi di pagare provvigioni per mediazione&#8230; sarebbe un buon inizio per fare i dovuti distinguo&#8230;</p>
<p>Questo la dice lunga sui danni che l&#8217;esclusiva ha fatto alla categoria.</p>
<p>Inoltre la possibilità di avere la casa disponibile  in diverse agenzie da <strong>finalmente anche all&#8217;acquirente la possibilità di scelta dell&#8217;Agente Immobiliare, a prescindere dal portafoglio, proprio perchè la scelta di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/immobili/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobili">immobili</a> sarebbe comunque garantita</strong>.</p>
<p>Ecco perchè l&#8217;esclusiva come è oggi non mi piace, a parere mio l&#8217;esclusiva è spesso causa di un blocco innaturale dei prezzi, per motivi ben conosciuti dai proprietari finiti in mano di Ai che la usano <strong>male</strong>.</p>
<p>Un mercato dove il mediatore fa il suo ruolo, è difficile che presenti dei valori fermi a lungo, credo che sia palese per tutti il perchè, ma proverò a chiarire il mio punto di vista:</p>
<p>Se tutti gli ai avessero accesso agli immobili in vendita presentando scelta al cliente, chiaramente una casa che costi troppo rispetto al suo valore di mercato si troverà ad essere snobbata, specie in questo momento con offerta abbondante e il proprietario avrà molta più spinta a prendere decisioni al riguardo, le visite forzate  non ci saranno più (esistono, e i clienti e ne lamentano pure: &#8220;mi ha fatto vedere una casa che non c&#8217;entrava nulla&#8221;) e solamente gli interessati verranno a visitare l&#8217;immobile, quindi dovrà essere necessariamente appetibile o comunque non &#8220;fuori prezzo&#8221;.</p>
<p>Questo è quello che succede nei mercati dove l&#8217;esclusiva non c&#8217;è, in questi mercati infatti anche chi lavora notoriamente con l&#8217;esclusiva (leggi franchising) accetta l&#8217;andazzo, chissà come mai <img src='http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   e gli immobili fuori prezzo si deprezzano da se con il tempo e inesorabilmente, generando una sorta di circolo virtuoso dove i clienti acquirenti stessi hanno i mezzi per farsi una idea chiara di cosa costi troppo e di cosa sia in vece al prezzo giusto, sentendo più campane su un immobile hanno un quadro ben più chiaro di ascoltarne solo una&#8230;</p>
<p>Non ci credete?</p>
<p>Provate a farvi un giretto su internet, cercando sui forum dedicati all&#8217;immobiliare tipo &#8220;bolla immobiliare&#8221; o &#8220;Finanza on line&#8221;, dove non scrive solo chi è addetto al settore, se volete imparare qualcosa invece di frequentare solo luoghi dove vengono distribuite copertine di Linus.</p>
<p>Quindi non userò mai l&#8217;esclusiva?</p>
<p>Certo che la userò, diciamo che ci sto lavorando:</p>
<p>Per me l&#8217;esclusiva non deve prevedere prezzi minimi e quindi non deve prevedere una cifra minima alla quale il proprietario non può rifiutarsi di accettare o pagare la penale, mi si opporrà che in questo caso può succedere di portare una proposta conforme e vedersela rifiutata, bene io credo che questo succeda pochissime volte e quando succede ci sono sicuramente dei motivi che hanno costretto il proprietario a quella scelta, saranno pochissimi i casi nei quali il proprietario in preda a un attacco di avidità rifiuterà perchè vuole di più, ad esempio, comunque i casi negativi non giustificano un pericoloso &#8220;limite&#8221;&#8230;</p>
<p>Per me l&#8217;esclusiva non la si deve dare solo a una agenzia ma a una <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/rete/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con rete">rete</a> di agenzie collegate, meglio se di diverse ditte.</p>
<p>Per me l&#8217;esclusiva deve prevedere la possibilità del proprietario di indicare accquirenti e ricevere quindi il servizio a costo ridotto.</p>
<p>Per me l&#8217;esclusiva significa che il proprietario possa vendere a acquirenti che avesse trovato da se.</p>
<p>Per me l&#8217;esclusiva significa un rapporto esclusivo con il proprietario, non essere un muro tra questi e i suoi acquirenti.</p>
<p>Qualche mio collega, abituato oramai a lavorare con il fucile carico a fianco della scrivania, sarà convinto che riceverò tante fregature, beh, ad oggi, che non ho mai fatto firmare alcuna esclusiva o foglio di visita, sono ancora aperto.</p>
<p>Saluti.</p>
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Certamente che c&#8217;è, ed è pure nobile a parere mio.
Il mercato.
Il mercato è fatto di acquirenti e venditori.
Il mediatore cerca di farli incontrare, ma deve rimanere libero di agire per mantenersi infra-partes.
Se il mediatore potrà approcciarsi a entrambe le parti con la stessa facilità avrà la necessaria liberà d&#8217;azione per continuare la sua opera in tutta tranquillità, come figura terza, come ausilio al mercato.
L&#8217;esclusiva dovrebbe essere una sorta di via di mezzo tra il mandato a titolo oneroso e la mediazione pura, il CC però non l&#8217;ha prevista nella mediazione, infatti per il CC il mediatore o è libero o è mandatario il resto è ATIPICO.
Lavorare in questo modo (come previsto dal CC) però renderebbe il mediatore (e solo lui) &#8220;debole&#8221; in confronto al mercato per questo il Codice Civile ha previsto quelle forti tutele (invero attivabili solo tramite Legale) , ci vuole molta capacità di orientamento al cliente e sopratutto molta fatica, ecco che magicamente qualcuno ha pensato bene di tirare fuori le esclusive, mandando il mandato in soffitta (sono gli stessi che hanno fatto si che esistesse la controversa &#8220;proposta di acquisto MAGGICA&#8221; che diventa compromesso   con l&#8217;accettazione, caparra confirmatoria compresa&#8230;).
Lavorare senza esclusiva significa sia poter offrire scelta che avere un approccio con i proprietari molto più libero e direi, trasparente, ma richiede anche a parere mio una apertura al cliente evidentemente poco comune o comunque delle capacità che non sembrano diffuse, visto il disagio che molti lamentano.
Lavorare senza esclusiva significa dare alla trattativa il ruolo che le è dovuto, mantenendola regina dell&#8217;affare, la provvigione stessa verrà trattata, in funzione del lavoro che è stato svolto potrà essere o meno, ridimensionata.
Certo è che il mediatore che non ha l&#8217;esclusiva ha molta più libertà di MEDIARE, appunto, e di essere fra le parti, indipendente.
Quindi, a mio parere, l&#8217;esclusiva è la causa principale della nomea che hanno oggi gli Agenti immobiliari.
Questa mia idea non è pre-concetta, direi piuttosto POST-concetta   , basta vedere come il mezzo esclusiva, che avrebbe dovuto essere l&#8217;ECCEZIONE per il mediatore, da prendere solo quando l&#8217;immobile è a prezzo e vendibile, non sempre e comunque, che dovrebbe garantire la compatibilità dell&#8217;immobile e del suo prezzo con il mercato, di fatto invece abbia finito per comprometterla, spesso: direi che analizzando la soddisfazione media dei clienti rispetto all&#8217;aspettativa creata dall&#8217;agenzia che ha preteso l&#8217;esclusiva, si potranno avere le idee più chiare (per chi avesse dubbi).
Credo che nessuno degli amanti dell&#8217;esclusiva avrebbero piacere a leggere il risultato di un sondaggio/indagine tra la clientela sul tema &#8220;esclusiva si o no e perchè&#8221;.
Di fatto è così, i casi particolari NON contano nulla.

Ci sono però,  interi mercati (intesi come zone) che l&#8217;esclusiva non ha conquistato: in questi l&#8217;unico problema (il più diffuso) rispetto a quelli con l&#8217;esclusiva è la doppia visita con Ai diversi (presente anche nei mercati con l&#8217;esclusiva, ma in misura minore, dovuta all&#8217;incarico che passa da agenzia ad agenzia), seguito dal prezzo diverso in pubblicità.
Il primo problema è un problema SOLO degli AI, in caso di più mediatori, se il cliente sa muoversi, la provvigione viene tra loro divisa (se qualcuno ha dei dubbi può scrivermi e gli spiego come fare a assicurarsene).
Il secondo problema riguarda gli Ai e i proprietari, ma spesso finisce solamente per accellerare un processo che doveva avvenire naturalmente: il ribasso fino a prezzo congruo di vendita.
Nella rimanenza dei parametri e delle dinamiche differenti che possiamo analizzare tra le due casistiche (esclusiva o meno) NON si vedono differenze che diano più valore all&#8217;una o all&#8217;altra dal punto di vista dei proprietari, potremmo aggiungere solo la possibilità di avere un unico AI interlocutore come vantaggio, sempre nei casi dove l&#8217;esclusiva è veramente rispettata, cosa che sinceramente ritengo VALIDA, almeno più di tutto il resto.
Dal punto di vista degli acquirenti invece la differenza è notevole (e quindi, per riflesso anche per i proprietari&#8230; spero si capisca il perchè).
Per l&#8217;acquirente che si avvicina al mercato, le regole e le valutazioni che gli AI tendono a valutare come indiscutibili invece non valgono un ficus.
L&#8217;acquirente scegli l&#8217;Ai per:
-Passa parola
-Disponibilità in portafoglio
-Marchio
-Casualità.
E si approccia al mercato spesso scegliendo gli Agenti immobiliari dei quali fidarsi, ma controllando TUTTE le agenzie.
Quindi all&#8217;acquirente conviene l&#8217;approccio libero del mercato da parte degli Agenti immobiliari, l&#8217;esclusiva gli fa percepire l&#8217;agente (e io penso che spesso non abbia torto) come un alleato &#8220;forzato&#8221; del proprietario al quale ha valutato la casa, fatto firmare (e firmato) un contratto con una cifra sopra la quale riscuote di certo&#8230; e trova difficile il fidarsi dell&#8217;Ai e riconoscerlo infra partes.
L&#8217;Agente immobiliare infatti dovrà rispondere al proprietario della valutazione del prezzo di vendita, non direttamente, ma per il fatto che ha sottoscritto un contratto dove c&#8217;è scritto che se porta una proposta a una certa cifra lui riscuote di sicuro, mi chiedo, come si legano queste esigenze con quella dell&#8217;altro nostro cliente, l&#8217;acquirente?
Certo si deve pur considerare la volontà del proprietario di prendere il più possibile dalla vendita del suo immobile, ma metterci dei paletti (perchè di fatto lo diventano) non altera un pochino la posizione del mediatore?
Ne sono convinti anche molti colleghi &#8220;esclusivisti&#8221; che usano la frase &#8220;nessun professionista lavora per due parti&#8221; ai quali rinnovo l&#8217;invito di riflettere bene se hanno scelto il mestiere giusto o almeno il modo di auto-definirsi (venditori è più corretto   ).
Alcuni tirano fuori frasi del tipo &#8220;Scendere a patti col venditore è normale ma farlo anche con gli acquirenti significa lavorare gratis!&#8221; e la scrivono sui forum, senza alcuna vergogna e gli pare pure la frase più normale del mondo: NON lo è, affatto, per un mediatore.
Pensate a una acquirente che passi di lì e legga, come fa a fidarsi della categoria???
Voglio dire agli acquirenti che leggono di segnarsi il nome di questi colleghi e rifiutarsi di pagare provvigioni per mediazione&#8230; sarebbe un buon inizio per fare i dovuti distinguo&#8230;
Questo la dice lunga sui danni che l&#8217;esclusiva ha fatto alla categoria.
Inoltre la possibilità di avere la casa disponibile  in diverse agenzie da finalmente anche all&#8217;acquirente la possibilità di scelta dell&#8217;Agente Immobiliare, a prescindere dal portafoglio, proprio perchè la scelta di immobili sarebbe comunque garantita.
Ecco perchè l&#8217;esclusiva come è oggi non mi piace, a parere mio l&#8217;esclusiva è spesso causa di un blocco innaturale dei prezzi, per motivi ben conosciuti dai proprietari finiti in mano di Ai che la usano male.
Un mercato dove il mediatore fa il suo ruolo, è difficile che presenti dei valori fermi a lungo, credo che sia palese per tutti il perchè, ma proverò a chiarire il mio punto di vista:
Se tutti gli ai avessero accesso agli immobili in vendita presentando scelta al cliente, chiaramente una casa che costi troppo rispetto al suo valore di mercato si troverà ad essere snobbata, specie in questo momento con offerta abbondante e il proprietario avrà molta più spinta a prendere decisioni al riguardo, le visite forzate  non ci saranno più (esistono, e i clienti e ne lamentano pure: &#8220;mi ha fatto vedere una casa che non c&#8217;entrava nulla&#8221;) e solamente gli interessati verranno a visitare l&#8217;immobile, quindi dovrà essere necessariamente appetibile o comunque non &#8220;fuori prezzo&#8221;.
Questo è quello che succede nei mercati dove l&#8217;esclusiva non c&#8217;è, in questi mercati infatti anche chi lavora notoriamente con l&#8217;esclusiva (leggi franchising) accetta l&#8217;andazzo, chissà come mai    e gli immobili fuori prezzo si deprezzano da se con il tempo e inesorabilmente, generando una sorta di circolo virtuoso dove i clienti acquirenti stessi hanno i mezzi per farsi una idea chiara di cosa costi troppo e di cosa sia in vece al prezzo giusto, sentendo più campane su un immobile hanno un quadro ben più chiaro di ascoltarne solo una&#8230;
Non ci credete?
Provate a farvi un giretto su internet, cercando sui forum dedicati all&#8217;immobiliare tipo &#8220;bolla immobiliare&#8221; o &#8220;Finanza on line&#8221;, dove non scrive solo chi è addetto al settore, se volete imparare qualcosa invece di frequentare solo luoghi dove vengono distribuite copertine di Linus.
Quindi non userò mai l&#8217;esclusiva?
Certo che la userò, diciamo che ci sto lavorando:
Per me l&#8217;esclusiva non deve prevedere prezzi minimi e quindi non deve prevedere una cifra minima alla quale il proprietario non può rifiutarsi di accettare o pagare la penale, mi si opporrà che in questo caso può succedere di portare una proposta conforme e vedersela rifiutata, bene io credo che questo succeda pochissime volte e quando succede ci sono sicuramente dei motivi che hanno costretto il proprietario a quella scelta, saranno pochissimi i casi nei quali il proprietario in preda a un attacco di avidità rifiuterà perchè vuole di più, ad esempio, comunque i casi negativi non giustificano un pericoloso &#8220;limite&#8221;&#8230;
Per me l&#8217;esclusiva non la si deve dare solo a una agenzia ma a una rete di agenzie collegate, meglio se di diverse ditte.
Per me l&#8217;esclusiva deve prevedere la possibilità del proprietario di indicare accquirenti e ricevere quindi il servizio a costo ridotto.
Per me l&#8217;esclusiva significa che il proprietario possa vendere a acquirenti che avesse trovato da se.
Per me l&#8217;esclusiva significa un rapporto esclusivo con il proprietario, non essere un muro tra questi e i suoi acquirenti.
Qualche mio collega, abituato oramai a lavorare con il fucile carico a fianco della scrivania, sarà convinto che riceverò tante fregature, beh, ad oggi, che non ho mai fatto firmare alcuna esclusiva o foglio di visita, sono ancora aperto.
Saluti.
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		<title>Primi appunti: dichiarazioni sostitutive obbligatorie</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dichiarazioni sostitutive obbligatorie: Tracciabilità dei pagamenti • Si applica a tutti gli atti, conguagli compresi, tranne che ai diritti di garanzia. • Non si possono usare assegni senza la dicitura “non trasferibile” per importi superiori a € 12.500,00. • Non è ancora chiaro cosa succede ad un titolo che nasce nominativo e diventa al portatore… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold"></span></p>
<p><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 180%"><a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/dichiarazioni/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dichiarazioni">Dichiarazioni</a> <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/sostitutive/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sostitutive">sostitutive</a> obbligatorie:</span></span></p>
<p><span style="font-weight: bold">Tracciabilità dei pagamenti</span></p>
<p>•    Si applica a tutti gli atti, conguagli compresi, tranne che ai diritti di garanzia.<br />
•    Non si possono usare assegni senza la dicitura “non trasferibile” per importi superiori a € 12.500,00.<br />
•    Non è ancora chiaro cosa succede ad un  titolo che nasce nominativo e diventa al portatore…<br />
<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/pagamento/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pagamento">Pagamento</a> mediazioni o meno.<br />
•    Le parti dichiareranno congiuntamente le modalità di pagamento del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/corrispettivo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con corrispettivo">corrispettivo</a> (se non anteriori al 4 Luglio 2006):</p>
<ul>
<li>    Accolli di mutuo</li>
<li>    <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/permute/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con permute">Permute</a> con altri beni mobili/<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/immobili/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobili">immobili</a></li>
<li>    Assegni bancari (c/c o circolari)</li>
<li>    Bonifici bancari.</li>
<li>    Contanti</li>
<li>    Pagamenti differiti.</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: bold">Intervento di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/mediatori/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mediatori">Mediatori</a></span></p>
<p>•    Le parti dichiareranno poi, disgiuntamente se si sono serviti di un <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/mediatore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mediatore">mediatore</a> o meno; in caso affermativo s’indicherà l’ammontare della spesa sostenuta per la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/mediazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mediazione">mediazione</a>, indicandone analiticamente le metodologie di pagamento (se non anteriori al 4 Luglio 2006):</p>
<ul>
<li>Se il mediatore è <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/persona/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con persona">persona</a> fisica, s’indicheranno i dati identificativi del titolare della ditta individuale, il <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/codice/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con codice">codice</a> fiscale o la partita iva e il numero d’iscrizione al ruolo <span style="font-style: italic">(per quanto?)</span>.</li>
<li>Se il mediatore è persona <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/giuridica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con giuridica">giuridica</a>, s’indicherà la ragione sociale (o la denominazione) e i dati identificativi del legale rappresentante o del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società di mediazione in quel determinato affare, con l’indicazione del codice fiscale o della partita iva e dei vari ruoli.</li>
</ul>
<p>•    In caso di omissione o rifiuto dell’indicazione del mediatore in atto le <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/sanzioni/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sanzioni">sanzioni</a> a carico della parte inadempiente sono amministrative (da € 500,- a € 10.000,-) e penali (falsa dichiarazione in atto), oltre all’accertamento di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/valore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con valore">valore</a>.<br />
•    Le dichiarazioni sostitutive, se omesse, non invalidano l’atto.<br />
•    Il <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/notaio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con notaio">notaio</a>, in caso le parti volessero omettere le dichiarazioni sostitutive, può rifiutarsi di fare l’atto oppure indicare in atto che “le parti si rifiutano di fare le dichiarazioni sostitutive” con le conseguenze del caso.<br />
•    Le sanzioni: decadenza del “<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/prezzo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con prezzo">prezzo</a>/valore”, <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/imposte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con imposte">imposte</a> commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/amministrativa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con amministrativa">amministrativa</a>.</p>
<p>Si rimanda la spiegazione dell&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/opzione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con opzione">opzione</a> &#8220;Prezzo/valore&#8221; a un prossimo post.</p>
<form id="vozme_form_f4cd33efeb705fdf4b3f2dfbe28ebb0a" method="post" name="vozme_form_f4cd33efeb705fdf4b3f2dfbe28ebb0a" target="f4cd33efeb705fdf4b3f2dfbe28ebb0a" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Primi appunti: dichiarazioni sostitutive obbligatorie.. 
Dichiarazioni sostitutive obbligatorie:
Tracciabilità dei pagamenti
•    Si applica a tutti gli atti, conguagli compresi, tranne che ai diritti di garanzia.
•    Non si possono usare assegni senza la dicitura “non trasferibile” per importi superiori a € 12.500,00.
•    Non è ancora chiaro cosa succede ad un  titolo che nasce nominativo e diventa al portatore…
Pagamento mediazioni o meno.
•    Le parti dichiareranno congiuntamente le modalità di pagamento del corrispettivo (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

    Accolli di mutuo
    Permute con altri beni mobili/immobili
    Assegni bancari (c/c o circolari)
    Bonifici bancari.
    Contanti
    Pagamenti differiti.

Intervento di Mediatori
•    Le parti dichiareranno poi, disgiuntamente se si sono serviti di un mediatore o meno; in caso affermativo s’indicherà l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, indicandone analiticamente le metodologie di pagamento (se non anteriori al 4 Luglio 2006):

Se il mediatore è persona fisica, s’indicheranno i dati identificativi del titolare della ditta individuale, il codice fiscale o la partita iva e il numero d’iscrizione al ruolo (per quanto?).
Se il mediatore è persona giuridica, s’indicherà la ragione sociale (o la denominazione) e i dati identificativi del legale rappresentante o del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società di mediazione in quel determinato affare, con l’indicazione del codice fiscale o della partita iva e dei vari ruoli.

•    In caso di omissione o rifiuto dell’indicazione del mediatore in atto le sanzioni a carico della parte inadempiente sono amministrative (da € 500,- a € 10.000,-) e penali (falsa dichiarazione in atto), oltre all’accertamento di valore.
•    Le dichiarazioni sostitutive, se omesse, non invalidano l’atto.
•    Il notaio, in caso le parti volessero omettere le dichiarazioni sostitutive, può rifiutarsi di fare l’atto oppure indicare in atto che “le parti si rifiutano di fare le dichiarazioni sostitutive” con le conseguenze del caso.
•    Le sanzioni: decadenza del “prezzo/valore”, imposte commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione amministrativa.
Si rimanda la spiegazione dell&#8217;opzione &#8220;Prezzo/valore&#8221; a un prossimo post.
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		<title>Primi appunti: Opzione Prezzo Valore</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Punto per punto i miei appunti: Si applica a tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 43 del dpr 131 testo unico quindi non solo le compravendite, tutti gli atti che trasferiscono diritti reali immobiliari, atti definitivi a titolo oneroso. Non si applica agli atti giudiziari. Il presupposto oggettivo: si applica a tutti gli immobili ad uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Punto per punto i miei appunti:</p>
<ul>
<li>Si applica a tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 43 del dpr 131 testo unico quindi non solo le <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/compravendite/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con compravendite">compravendite</a>, tutti gli atti che trasferiscono diritti reali immobiliari, atti definitivi a titolo oneroso.</li>
<li> Non si applica agli atti giudiziari.</li>
<li> Il presupposto oggettivo: si applica a tutti gli <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/immobili/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobili">immobili</a> ad uso abitativo (o per i quali sia chiesto il cambio di destinazione in abitativo, secondo il relatore) e alle relative pertinenze (senza limiti di numero), fabbricati o terreni (non edificabili) senza limitazioni temporali (in contemporanea con il bene immobile principale o in seguito è ininfluente).</li>
<li><span style="font-weight: bold">Non si applica</span> se l’<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquirente/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquirente">acquirente</a> è <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/persona/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con persona">persona</a> <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/giuridica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con giuridica">GIURIDICA</a>,   (secondo l’interpretazione del relatore per gli IMPRENDITORI <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/agricoli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agricoli">AGRICOLI</a> invece la possibilità di applicazione rimane).</li>
<li>Secondo l’art 53  del T.U. della <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/legge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con legge">legge</a> regionale, in assenza d’indicazione del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/corrispettivo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con corrispettivo">corrispettivo</a> l’amministrazione provvede ad indicarne uno (da verificare e chiarire successivamente)</li>
<li>In caso si abbia usufruito dell’<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/opzione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con opzione">opzione</a> “<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/prezzo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con prezzo">prezzo</a>/<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/valore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con valore">valore</a>” e successivamente l’amministrazione effettui una correzione del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/valore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con valore">valore</a> automatico (ad es. per decadenza delle <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/agevolazioni/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni">agevolazioni</a> prima <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/casa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con casa">casa</a> per mancato trasferimento della <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/residenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con residenza">residenza</a> nel <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/comune/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con comune">comune</a> dove insiste l’immobile) l’amministrazione si limita  a tassare il valore giusto, richiedendo le differenze (con sopratasse e interessi) senza accertamenti.</li>
<li>Non sono sottoposti a verifica quegli atti per i quali si sia <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/scelta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con scelta">scelta</a> l’opzione se il corrispettivo indicato nell’atto è maggiore della valutazione automatica (da verificare e chiarire)</li>
<li>L’occultazione di corrispettivo è punita con le <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/sanzioni/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sanzioni">sanzioni</a> di cui al punto successivo.</li>
<li>Le sanzioni: decadenza del “prezzo/valore”, <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/imposte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con imposte">imposte</a> commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/amministrativa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con amministrativa">amministrativa</a>.</li>
</ul>
<form id="vozme_form_b70c6172f244920d3ed7c50d1fb48654" method="post" name="vozme_form_b70c6172f244920d3ed7c50d1fb48654" target="b70c6172f244920d3ed7c50d1fb48654" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Primi appunti: Opzione Prezzo Valore.. Punto per punto i miei appunti:

Si applica a tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 43 del dpr 131 testo unico quindi non solo le compravendite, tutti gli atti che trasferiscono diritti reali immobiliari, atti definitivi a titolo oneroso.
 Non si applica agli atti giudiziari.
 Il presupposto oggettivo: si applica a tutti gli immobili ad uso abitativo (o per i quali sia chiesto il cambio di destinazione in abitativo, secondo il relatore) e alle relative pertinenze (senza limiti di numero), fabbricati o terreni (non edificabili) senza limitazioni temporali (in contemporanea con il bene immobile principale o in seguito è ininfluente).
Non si applica se l’acquirente è persona GIURIDICA,   (secondo l’interpretazione del relatore per gli IMPRENDITORI AGRICOLI invece la possibilità di applicazione rimane).
Secondo l’art 53  del T.U. della legge regionale, in assenza d’indicazione del corrispettivo l’amministrazione provvede ad indicarne uno (da verificare e chiarire successivamente)
In caso si abbia usufruito dell’opzione “prezzo/valore” e successivamente l’amministrazione effettui una correzione del valore automatico (ad es. per decadenza delle agevolazioni prima casa per mancato trasferimento della residenza nel comune dove insiste l’immobile) l’amministrazione si limita  a tassare il valore giusto, richiedendo le differenze (con sopratasse e interessi) senza accertamenti.
Non sono sottoposti a verifica quegli atti per i quali si sia scelta l’opzione se il corrispettivo indicato nell’atto è maggiore della valutazione automatica (da verificare e chiarire)
L’occultazione di corrispettivo è punita con le sanzioni di cui al punto successivo.
Le sanzioni: decadenza del “prezzo/valore”, imposte commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione amministrativa.

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		<title>Della proposta di acquisto irrevocabile</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 22:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cos&#8216;è la Proposta di acquisto irrevocabile Quando finalmente si riesce a trovare l&#8217;immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie serie intenzioni al venditore, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di pagamento, i tempi e le scadenze, permette di eliminare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3> <span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_0">Cos</span>&#8216;è la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/proposta-di-acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Proposta di Acquisto">Proposta di acquisto</a> <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/irrevocabile/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con irrevocabile">irrevocabile</a></h3>
<p>Quando finalmente si riesce a trovare l&#8217;immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie <u> serie </u> intenzioni al <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/venditore/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con venditore">venditore</a>, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di pagamento, i tempi e le scadenze, permette di eliminare tutti quei problemi che si hanno nelle trattative verbali.</p>
<p>In essa vengono indicati il proponente o i proponenti, il bene o i beni interessati con una descrizione sommaria, l&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/offerta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con offerta">offerta</a> (in valuta) totale, il metodo di pagamento con le tempistiche, le condizioni (sospensive, risolutive, ecc.), la data prevista del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/rogito/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con rogito">rogito</a>.<br />
Ad essa viene allegato un assegno non trasferibile, intestato a tutti gli aventi diritto, a titolo di caparra <span style="font-style: italic; font-weight: bold"><a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/penitenziale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con penitenziale">penitenziale</a>.</span><br />
Chiaramente in caso di accettazione le condizioni possono essere ridiscusse e affinate e finalmente trascritte in un <span style="font-weight: bold; font-style: italic"><a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/compromesso/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con compromesso">compromesso</a></span><span style="font-style: italic"> </span>(<span style="font-weight: bold; font-style: italic">preliminare di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/compravendita/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con compravendita">compravendita</a></span>) o nel <span style="font-style: italic; font-weight: bold"><a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/rogito-notarile/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con rogito notarile">rogito notarile</a>, </span><span style="font-weight: bold"></span>atti a prestazioni corrispettive e non unilaterali come la proposta, con effetti certi sul trasferimento di proprietà.<br />
Qualche spunto di riflessione sulla proposta di acquisto:</p>
<ol>
<li> La proposta di acquisto NON è un compromesso e non può sostituirlo, infatti è definita nel linguaggio <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/comune/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con comune">comune</a> &#8220;preliminare del preliminare&#8221; e NON produce alcun effetto obbligatorio tra le parti se non quello di restituzione del doppio della caparra in misura doppia per chi la riceve o la perdita della stessa per chi la offre, a seconda di chi recede. Ecco il motivo per il quale noi della <span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_1"><a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/oris/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Oris">Oris</a></span> usiamo la caparra <em>penitenziale</em> che per sua stessa natura è &#8220;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/corrispettivo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con corrispettivo">corrispettivo</a> del recesso&#8221;.</li>
<li>     Dopo l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Accettazione">accettazione</a> e al verificarsi delle eventuali condizioni sospensive, noi della <span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_2">Oris</span> non tratteniamo MAI l&#8217;assegno in agenzia &#8220;a garanzia&#8221; per il semplice fatto che in caso di contenziosi tra le parti, l&#8217;agente si troverebbe nella posizione di dover decidere se consegnare l&#8217;assegno e a chi, arrogandosi diritti e doveri che NON ha e annullando di fatto la garanzia che tale deposito doveva portare all&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/affare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con affare">affare</a>.</li>
<li>     Senza scambi di denaro non si creano veri vincoli.</li>
<li> Con la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/legge/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con legge">legge</a> sull&#8217;<span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_3">antiriciclaggio</span>, le proposte che portano la dicitura &#8220;con l&#8217;accettazione diverrà caparra <span style="font-weight: bold; font-style: italic"><span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_4"><a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/confirmatoria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con confirmatoria">confirmatoria</a></span></span>&#8230; la proposta sarà a tutti gli effetti preliminare di compravendita (compromesso)&#8230; &#8221; dovranno essere riportate nell&#8217;archivio unico cartaceo per l&#8217;<span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_5">antiriciclaggio</span>, indicando importi e parti interessate, e l&#8217;agente sarà obbligato a accertarsi che venga <span style="font-weight: bold">registrato</span> e le <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/imposte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con imposte">imposte</a> di registro pagate, essendo<span style="font-weight: bold; font-style: italic"> <span class="blsp-spelling-corrected" id="SPELLING_ERROR_6">COOBBLIGATO</span> IN SOLIDO CON L&#8217;ACQUIRENTE.</span> Questo tipo di proposta con <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/caparra-confirmatoria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con caparra confirmatoria">caparra confirmatoria</a> può portare molti problemi ai proprietari, in quanto si verrebbe a <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/creare/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con creare">creare</a> dei vincoli e dei privilegi anche con caparre irrisorie, di poche migliaia di euro, noi <span style="font-weight: bold">sconsigliamo apertamente e caldamente dal sottoscriverle</span>, preferendo al loro posto un atto a prestazioni corrispettive vero, come il preliminare di compravendita (compromesso) con una caparra importante, che non dia adito a dubbi sul diritto alla esecuzione in forma specifica dell&#8217;atto alla parte adempiente.</li>
<li> Con la proposta scritta le condizioni di acquisto sono chiare <span class="blsp-spelling-corrected" id="SPELLING_ERROR_7">così</span> come i termini, sia per chi acquista e propone che per chi vende e riceve.</li>
<li> Il proprietario, davanti a una proposta scritta e un assegno, si trova nella condizione ottimale per prendere sul serio l&#8217;acquirente.</li>
<li>     &#8220;Se la propria parola vale come scritto, <span class="blsp-spelling-corrected" id="SPELLING_ERROR_8">perché</span> non <u> scriverla </u> e averne vantaggio oltre che oneri?&#8221; <em>(R. <span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_9">Ponziani</span>)</em></li>
<li> Per chi vende, dire di <span class="blsp-spelling-corrected" id="SPELLING_ERROR_10">sì</span> o dimostrarsi interessati a qualsiasi offerta verbale più o meno congrua, vuol dire esporsi al rischio di svalutare l&#8217;immobile a ogni passaggio, altra cosa è valutare una Proposta scritta.</li>
<li> La proposta di acquisto irrevocabile (art. 1329 C .C.), come dice il suo nome, è una cosa seria e non va presa alla leggera. Infatti, una volta compilata, essa ha la caratteristica di aver valore per tutto il periodo che si decide di farla durare ed è vincolante, pena la perdita della caparra penitenziale (art. 1386 C.C.) se la controparte <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Accettazione">accettasse</a> e non si intendesse procedere. Di norma la sua scadenza non supera i 15<span class="blsp-spelling-error" id="SPELLING_ERROR_11">gg</span>.</li>
<li> Se l&#8217;agenzia si avvale di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/moduli-prestampati/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con moduli prestampati">moduli prestampati</a> da compilare, essi devono essere depositati dall&#8217;agenzia presso la C.C.I.A.A. <span class="blsp-spelling-corrected" id="SPELLING_ERROR_12">affinché</span> abbiano valore e siano regolari.</li>
</ol>
<form id="vozme_form_432b1aa6f40b16f8c4f72914cec30d85" method="post" name="vozme_form_432b1aa6f40b16f8c4f72914cec30d85" target="432b1aa6f40b16f8c4f72914cec30d85" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Della proposta di acquisto irrevocabile..  Cos&#8216;è la Proposta di acquisto irrevocabile
Quando finalmente si riesce a trovare l&#8217;immobile che corrisponde ai nostri desideri, diventa importantissimo partire con il piede giusto per iniziare una buona trattativa. Il dimostrare le proprie  serie  intenzioni al venditore, mettendo per iscritto le cifre, le condizioni di pagamento, i tempi e le scadenze, permette di eliminare tutti quei problemi che si hanno nelle trattative verbali.
In essa vengono indicati il proponente o i proponenti, il bene o i beni interessati con una descrizione sommaria, l&#8217;offerta (in valuta) totale, il metodo di pagamento con le tempistiche, le condizioni (sospensive, risolutive, ecc.), la data prevista del rogito.
Ad essa viene allegato un assegno non trasferibile, intestato a tutti gli aventi diritto, a titolo di caparra penitenziale.
Chiaramente in caso di accettazione le condizioni possono essere ridiscusse e affinate e finalmente trascritte in un compromesso (preliminare di compravendita) o nel rogito notarile, atti a prestazioni corrispettive e non unilaterali come la proposta, con effetti certi sul trasferimento di proprietà.
Qualche spunto di riflessione sulla proposta di acquisto:

 La proposta di acquisto NON è un compromesso e non può sostituirlo, infatti è definita nel linguaggio comune &#8220;preliminare del preliminare&#8221; e NON produce alcun effetto obbligatorio tra le parti se non quello di restituzione del doppio della caparra in misura doppia per chi la riceve o la perdita della stessa per chi la offre, a seconda di chi recede. Ecco il motivo per il quale noi della Oris usiamo la caparra penitenziale che per sua stessa natura è &#8220;corrispettivo del recesso&#8221;.
     Dopo l&#8217;accettazione e al verificarsi delle eventuali condizioni sospensive, noi della Oris non tratteniamo MAI l&#8217;assegno in agenzia &#8220;a garanzia&#8221; per il semplice fatto che in caso di contenziosi tra le parti, l&#8217;agente si troverebbe nella posizione di dover decidere se consegnare l&#8217;assegno e a chi, arrogandosi diritti e doveri che NON ha e annullando di fatto la garanzia che tale deposito doveva portare all&#8217;affare.
     Senza scambi di denaro non si creano veri vincoli.
 Con la legge sull&#8217;antiriciclaggio, le proposte che portano la dicitura &#8220;con l&#8217;accettazione diverrà caparra confirmatoria&#8230; la proposta sarà a tutti gli effetti preliminare di compravendita (compromesso)&#8230; &#8221; dovranno essere riportate nell&#8217;archivio unico cartaceo per l&#8217;antiriciclaggio, indicando importi e parti interessate, e l&#8217;agente sarà obbligato a accertarsi che venga registrato e le imposte di registro pagate, essendo COOBBLIGATO IN SOLIDO CON L&#8217;ACQUIRENTE. Questo tipo di proposta con caparra confirmatoria può portare molti problemi ai proprietari, in quanto si verrebbe a creare dei vincoli e dei privilegi anche con caparre irrisorie, di poche migliaia di euro, noi sconsigliamo apertamente e caldamente dal sottoscriverle, preferendo al loro posto un atto a prestazioni corrispettive vero, come il preliminare di compravendita (compromesso) con una caparra importante, che non dia adito a dubbi sul diritto alla esecuzione in forma specifica dell&#8217;atto alla parte adempiente.
 Con la proposta scritta le condizioni di acquisto sono chiare così come i termini, sia per chi acquista e propone che per chi vende e riceve.
 Il proprietario, davanti a una proposta scritta e un assegno, si trova nella condizione ottimale per prendere sul serio l&#8217;acquirente.
     &#8220;Se la propria parola vale come scritto, perché non  scriverla  e averne vantaggio oltre che oneri?&#8221; (R. Ponziani)
 Per chi vende, dire di sì o dimostrarsi interessati a qualsiasi offerta verbale più o meno congrua, vuol dire esporsi al rischio di svalutare l&#8217;immobile a ogni passaggio, altra cosa è valutare una Proposta scritta.
 La proposta di acquisto irrevocabile (art. 1329 C .C.), come dice il suo nome, è una cosa seria e non va presa alla leggera. Infatti, una volta compilata, essa ha la caratteristica di aver valore per tutto il periodo che si decide di farla durare ed è vincolante, pena la perdita della caparra penitenziale (art. 1386 C.C.) se la controparte accettasse e non si intendesse procedere. Di norma la sua scadenza non supera i 15gg.
 Se l&#8217;agenzia si avvale di moduli prestampati da compilare, essi devono essere depositati dall&#8217;agenzia presso la C.C.I.A.A. affinché abbiano valore e siano regolari.

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		<title>L’accettazione della proposta di acquisto</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 21:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Firenze, di recente, si è pronunciato in una controversia nella quale, oltre ad altre questioni, si è discuteva su di un argomento assai dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, con interpretazione e decisioni non univoche. La fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale Toscano era la qualificazione giuridica e la valenza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Firenze, di recente, si è pronunciato in una controversia nella quale, oltre ad altre questioni, si è discuteva su di un argomento assai dibattuto, sia in dottrina che in <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/giurisprudenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con giurisprudenza">giurisprudenza</a>, con interpretazione e decisioni non univoche. La fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale Toscano era la qualificazione giuridica e la valenza di una <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/proposta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con proposta">proposta</a> di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquisto">acquisto</a> raccolta scambiata da un agente immobiliare tra le parti intermediate. Più precisamente, il venditore, destinatario della proposta di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquisto">acquisto</a> in questione, vi apponeva la sua firma in calce e la trasmetteva, a mezzo telefax, all&#8217;agente immobiliare. Successivamente, insorgeva, tra le parti, una controversia in quanto l&#8217;una sosteneva che l&#8217;immobile non risultava essere conforme alla normativa urbanistica e fiscale, ma che si dichiarava disposto ad acquistarlo, a fronte di una cospicua riduzione del <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/corrispettivo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con corrispettivo">corrispettivo</a> per il minor valore dell&#8217;immobile, in relazione ai vizi esistenti ed alle dette irregolarità, nonché per le maggiori <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/spese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con spese">spese</a> sostenute, e, quindi, chiedeva la condanna dell&#8217;altra parte a dare esecuzione al contratto di vendita rappresentato, appunto, dalla proposta in questione, mentre l&#8217;altra sosteneva, invece, che la proposta di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquisto">acquisto</a> sottoscritta non la vincolasse a contrarre in quanto con la sua <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/accettazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con accettazione">accettazione</a> non si era stipulato alcun contratto di vendita.<br />
I Giudici per decidere la causa hanno dovuto affrontare uno specifico profilo dei modi di manifestazione della volontà negoziale in materia di vendita di immobili che, in relazione a quanto dispone l&#8217;art. 1350, non può che avvenire per iscritto. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto, innanzitutto, che la volontà di accettare una <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/proposta-di-acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Proposta di Acquisto">proposta di acquisto</a> avente per oggetto un bene immobile deve essere manifestata in modo inequivoco, non essendo sufficiente l&#8217;apposizione della propria sottoscrizione in calce, ma essendo, quanto meno, necessario apporvi la dicitura “per accettazione“. Hanno, inoltre, rilevato i giudici che “ … la proposta irrevocabile di acquisto ricevuta per il tramite del mediatore, senza alcuna manifestazione della volontà espressa per iscritto, non integra il contenuto tipico del contratto preliminare.“ Si legge, ancora, nella <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/sentenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sentenza">sentenza</a> in <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/commento/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con commento">commento</a> che “Perché un vincolo contrattuale a comprare e vendere l&#8217;immobile possa essere ritenuto sorto non può ritenersi sufficiente la mera firma in calce ed a lato della proposta senza alcuna espressione di volontà negoziale da parte della destinataria. La … non ha manifestato tale volontà per iscritto, ha sottoscritto senza neppure dichiarare di aver accettato la proposta che invece per il suo contenuto esigeva la dichiarazione di impegno in ordine a determinate clausole di garanzia”. Infine, il Tribunale rilevava che il fatto che nella proposta si affermasse che il <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/pagamento/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pagamento">pagamento</a> di una certa somma sarebbe stato imputato quale <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/caparra-confirmatoria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con caparra confirmatoria">caparra confirmatoria</a> dopo la stipula del preliminare dimostrava che si era in presenza di un tipico negozio preparatorio in vista della stipulazione di un contratto preliminare ad <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/effetti-obbligatori/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con effetti obbligatori">effetti Obbligatori</a>. Val la pena di riportare, a tal proposito, un passo della sentenza “Nella prassi è noto il fenomeno, incrementato dallo <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/sviluppo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sviluppo">sviluppo</a> dell&#8217;attività di mediazione di soggetti professionalmente dediti a tale attività ed interessati alla creazione anticipata di un vincolo tra le parti. Non si tratta di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/contratti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con contratti">contratti</a> preliminari ma di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/contratti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con contratti">contratti</a> innominati aventi causa nella necessità di procedimentalizzare le trattative per evitare sorprese e proteggere il negoziato da improvvisi ripensamenti, Un modo per evitare di perder tempo con compratori e venditori indecisi“. La decisione dei Tribunale di Firenze non può che essere, pienamente, condivisa, nel senso che, come peraltro precisato nella motivazione, una proposta di acquisto contiene una serie di regole o condizione destinate solamente “a recintare i confini della trattativa“ ma che se non contengono uno specifico <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/obbligo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con obbligo">obbligo</a> a contrarre a determinate condizioni ed entro un determinato tempo non possono integrare il contenuto di contratto.<br />
Avv. Roberto Bella &#8211; Presidente IRCAT</p>
<p>Fonte <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/fiaip/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con FIAIP">FIAIP</a></p>
<form id="vozme_form_4ee3eb398f69a62235cf97c5b551df53" method="post" name="vozme_form_4ee3eb398f69a62235cf97c5b551df53" target="4ee3eb398f69a62235cf97c5b551df53" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="L’accettazione della proposta di acquisto.. Il Tribunale di Firenze, di recente, si è pronunciato in una controversia nella quale, oltre ad altre questioni, si è discuteva su di un argomento assai dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, con interpretazione e decisioni non univoche. La fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale Toscano era la qualificazione giuridica e la valenza di una proposta di acquisto raccolta scambiata da un agente immobiliare tra le parti intermediate. Più precisamente, il venditore, destinatario della proposta di acquisto in questione, vi apponeva la sua firma in calce e la trasmetteva, a mezzo telefax, all&#8217;agente immobiliare. Successivamente, insorgeva, tra le parti, una controversia in quanto l&#8217;una sosteneva che l&#8217;immobile non risultava essere conforme alla normativa urbanistica e fiscale, ma che si dichiarava disposto ad acquistarlo, a fronte di una cospicua riduzione del corrispettivo per il minor valore dell&#8217;immobile, in relazione ai vizi esistenti ed alle dette irregolarità, nonché per le maggiori spese sostenute, e, quindi, chiedeva la condanna dell&#8217;altra parte a dare esecuzione al contratto di vendita rappresentato, appunto, dalla proposta in questione, mentre l&#8217;altra sosteneva, invece, che la proposta di acquisto sottoscritta non la vincolasse a contrarre in quanto con la sua accettazione non si era stipulato alcun contratto di vendita.
I Giudici per decidere la causa hanno dovuto affrontare uno specifico profilo dei modi di manifestazione della volontà negoziale in materia di vendita di immobili che, in relazione a quanto dispone l&#8217;art. 1350, non può che avvenire per iscritto. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto, innanzitutto, che la volontà di accettare una proposta di acquisto avente per oggetto un bene immobile deve essere manifestata in modo inequivoco, non essendo sufficiente l&#8217;apposizione della propria sottoscrizione in calce, ma essendo, quanto meno, necessario apporvi la dicitura “per accettazione“. Hanno, inoltre, rilevato i giudici che “ … la proposta irrevocabile di acquisto ricevuta per il tramite del mediatore, senza alcuna manifestazione della volontà espressa per iscritto, non integra il contenuto tipico del contratto preliminare.“ Si legge, ancora, nella sentenza in commento che “Perché un vincolo contrattuale a comprare e vendere l&#8217;immobile possa essere ritenuto sorto non può ritenersi sufficiente la mera firma in calce ed a lato della proposta senza alcuna espressione di volontà negoziale da parte della destinataria. La … non ha manifestato tale volontà per iscritto, ha sottoscritto senza neppure dichiarare di aver accettato la proposta che invece per il suo contenuto esigeva la dichiarazione di impegno in ordine a determinate clausole di garanzia”. Infine, il Tribunale rilevava che il fatto che nella proposta si affermasse che il pagamento di una certa somma sarebbe stato imputato quale caparra confirmatoria dopo la stipula del preliminare dimostrava che si era in presenza di un tipico negozio preparatorio in vista della stipulazione di un contratto preliminare ad effetti Obbligatori. Val la pena di riportare, a tal proposito, un passo della sentenza “Nella prassi è noto il fenomeno, incrementato dallo sviluppo dell&#8217;attività di mediazione di soggetti professionalmente dediti a tale attività ed interessati alla creazione anticipata di un vincolo tra le parti. Non si tratta di contratti preliminari ma di contratti innominati aventi causa nella necessità di procedimentalizzare le trattative per evitare sorprese e proteggere il negoziato da improvvisi ripensamenti, Un modo per evitare di perder tempo con compratori e venditori indecisi“. La decisione dei Tribunale di Firenze non può che essere, pienamente, condivisa, nel senso che, come peraltro precisato nella motivazione, una proposta di acquisto contiene una serie di regole o condizione destinate solamente “a recintare i confini della trattativa“ ma che se non contengono uno specifico obbligo a contrarre a determinate condizioni ed entro un determinato tempo non possono integrare il contenuto di contratto.
Avv. Roberto Bella &#8211; Presidente IRCAT
Fonte FIAIP
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		<title>Si può affittare una &#8220;prima casa&#8221;?</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Della mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[Prima casa]]></category>
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		<description><![CDATA[Tra le cause che portano alla perdita delle agevolazioni non è compresa la locazione dell&#8217;immobile. Si può affittare tranquillamente, fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti cito dall&#8217;agenzia delle entrate: non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in &#8220;Gazzetta Ufficiale&#8221; 218 del 27/08/1969; deve essere ubicata nel Comune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le cause che portano alla perdita delle agevolazioni non è compresa la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/locazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con locazione">locazione</a> dell&#8217;immobile.</p>
<p>Si può affittare tranquillamente, fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti<br />
cito dall&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/agenzia-delle-entrate/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Agenzia delle entrate">agenzia delle entrate</a>:</p>
<ol>
<li>non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in &#8220;Gazzetta Ufficiale&#8221; 218 del 27/08/1969;</li>
<li>deve essere ubicata nel <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/comune/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con comune">Comune</a> dove l&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquirente/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquirente">acquirente</a> ha la propria <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/residenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con residenza">residenza</a> o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall&#8217; <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/acquisto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con acquisto">acquisto</a> ( il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l&#8217;aquirente svolge la propria attività</li>
<li>se l&#8217;acquirente si è trasferito all&#8217;estero per lavoro, l&#8217; immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l&#8217;attività l&#8217;azienda da cui dipende;</li>
<li>l&#8217;immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l&#8217;acquirente è cittadino italiano residente all&#8217;estero (iscritto all&#8217;Aire);</li>
<li>per fruire delle agevolazioni <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/prima-casa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Prima casa">prima casa</a> non è necessario che l&#8217;immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant&#8217;è che può essere acquistata con le agevolazioni &#8220;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/prima-casa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Prima casa">prima casa</a>&#8221; anche un&#8217;abitazione affittata o da affittare dopo l&#8217;acquisto (circolari n. 19/E del 1° marzo 2001 e n 1/E del 2 marzo 1994).</li>
</ol>
<p>da www.dossier.net/primacasa/bonus.htm</p>
<p>Dalla agenzia delle entrate in un chiarimento</p>
<p>quote:<br />
Agenzia delle Entrate</p>
<p>CIRCOLARE N. 38 del 12.08.2005</p>
<p>Oggetto: Agevolazioni fiscali per l&#8217;acquisto della c.d. &#8220;prima casa&#8221; &#8211; Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131<br />
&#8230;<br />
5. DECADENZA<br />
L&#8217;agevolazione prima casa spetta in sede di <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/registrazione/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con registrazione">registrazione</a> dell&#8217;atto, sulla base delle <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/dichiarazioni/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con dichiarazioni">dichiarazioni</a> rese dal contribuente in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 1 della Tariffa, Parte Prima, nota II bis del Testo Unico Registro.<br />
Come anticipato, l&#8217;acquirente dovrà rendere una dichiarazione in merito:<br />
1. alla tipologia dell&#8217;immobile trasferito, che, in particolare, non deve rientrare tra quelli considerati &#8220;di lusso&#8221; sulla base del D. M. 2 agosto 1969;<br />
2. all&#8217;ubicazione dell&#8217;immobile, che deve essere situato nel comune in cui l&#8217;acquirente ha la propria residenza, o in cui intende trasferirla entro diciotto mesi, o infine in quello in cui lo stesso svolge la propria attività ovvero, se trasferito all&#8217;estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l&#8217;attività il soggetto da cui dipende;<br />
3. all&#8217;assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune in cui si acquista il nuovo immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione);<br />
4. alla <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/novita/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con novità">novità</a> nel godimento della agevolazione.<br />
Si ricordi che, attualmente, ai fini dell&#8217;agevolazione in esame, non è più previsto l&#8217;<a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/obbligo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con obbligo">obbligo</a> di adibire l&#8217;immobile ad abitazione principale o di dichiarare la <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/volonta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con volontà">volontà</a>, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/obbligo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con obbligo">obbligo</a>, che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.<br />
L&#8217;accertamento della sussistenza di tutte le condizioni dichiarate dal contribuente in sede di registrazione dell&#8217;atto attiene ad una fase successiva alla registrazione dell&#8217;atto; la mendacità delle dichiarazioni rese, accertata in sede di controllo, comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione delle <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/imposte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con imposte">imposte</a> di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria ed irrogazione di una sanzione pari al 30% delle stesse.<br />
Come chiarito anche dalla <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/giurisprudenza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con giurisprudenza">giurisprudenza</a> della Corte di Cassazione, &#8220;&#8230; l&#8217;accertamento &#8230; da parte dell&#8217;ufficio dell&#8217;insussistenza del carattere non di lusso dell&#8217;abitazione (come di ogni altro requisito) determina la decadenza dall&#8217;agevolazione per &#8220;dichiarazione mendace&#8221; e l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro nella misura ordinaria e delle altre conseguenze &#8220;sanzionatorie&#8221; previste dalla legge&#8221; (Cass, sezione tributaria, sent. 7 luglio 2000, n. 9150).<br />
E&#8217; il caso di precisare, in ordine all&#8217;individuazione del termine entro cui la predetta attività di accertamento deve essere svolta da parte degli uffici, al fine di recuperare l&#8217;imposta dal contribuente che abbia indebitamente usufruito dell&#8217;agevolazione in sede di registrazione dell&#8217;atto, che la Corte di Cassazione è intervenuta di recente a Sezioni Unite (sentenza 21 novembre 2003, n. 1196), stabilendo che alla fattispecie in esame si applica il termine di decadenza triennale di cui all&#8217;art. 76 del Testo unico e non quello di prescrizione decennale di cui all&#8217;art. 78 dello stesso Testo Unico.<br />
Di conseguenza, l&#8217;avviso di liquidazione della maggior imposta, in questi casi, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni.<br />
Per stabilire il dies a quo del termine decadenziale, in più occasioni la Corte di Cassazione ha constatato l&#8217;impossibilità di applicare le disposizioni di cui all&#8217;art. 76 TU Registro, in quanto mentre queste ultime regolano le ipotesi di liquidazione delle imposte principale e supplementare, nel caso di specie l&#8217;imposta, dovuta a seguito della decadenza dall&#8217;agevolazione, ha natura complementare (Cass. 1196/2000, Cass. 12988/2003).<br />
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che &#8221; &#8230; la carenza di peculiari disposizioni sul decorso della decadenza, non potendosi tradurre in esclusione della decadenza medesima, &#8230; comporta, per tale decorso, l&#8217;operatività delle comuni norme dell&#8217;ordinamento (artt. 2964 e segg. codice civile), in forza delle quali il termine di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l&#8217;atto od il comportamento stesso&#8221; (Cass. Sezioni Unite, decisione del 21 novembre 2000, n. 1196).<br />
L&#8217;applicazione delle &#8220;comuni norme dell&#8217;ordinamento&#8221; di cui all&#8217;art. 2946 e seguenti del codice civile comporta che il termine triennale per l&#8217;azione accertatrice inizia a decorrere dalla data in cui gli uffici si trovino nelle condizioni di contestare la perdita del trattamento agevolato, vale a dire dal momento in cui è accertabile la mendacità delle dichiarazioni rese in sede di registrazione.<br />
Ne consegue che la data dalla quale decorre il termine per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell&#8217;atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto).<br />
Sulla base di tale differenziazione &#8220;&#8230;l&#8217;inerenza della falsità della dichiarazione a situazioni in corso al momento della registrazione &#8230; implica l&#8217;insorgere, a partire dallo stesso momento, della facoltà dell&#8217;ufficio di accertare la verità &#8230;&#8221;, mentre nel caso di mendacio successivo &#8221; &#8230; detto giorno iniziale può trovare una collocazione diversa &#8230;&#8221;. In quest&#8217;ultimo caso, infatti, &#8220;&#8230; il potere dell&#8217;ufficio di disconoscere i benefici e richiedere l&#8217;ulteriore imposta dovuta &#8230; nel caso di mendacio per evento sopraggiunto, nasce e può essere esercitato solo dall&#8217;evento stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il giorno iniziale della decadenza&#8230;.Se la decadenza fosse computabile dalla data della registrazione, o dalla data della richiesta della registrazione, anche nei casi di perdita del trattamento agevolato per eventi successivi &#8230; il termine triennale risulterebbe decurtato, od addirittura azzerato, quando il <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/progetto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con progetto">progetto</a> del compratore legittimamente persista&#8221;. (Cass., SS.UU., 21 novembre 2000, n. 1196).<br />
In applicazione di tale massima, deve ritenersi che nel caso di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell&#8217;atto, in ordine allo status del contribuente (la non possidenza di altro immobile, la novità nel godimento della agevolazione o il possesso della residenza nel comune in cui l&#8217;immobile è ubicato), il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla data della registrazione dell&#8217;atto. Nel caso di specie, infatti, la dichiarazione è mendace fin dall&#8217;origine, con conseguente possibilità per l&#8217;amministrazione <a href="http://www.orisimmobiliare.com/intermediando/tag/finanziaria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con finanziaria">finanziaria</a> di disconoscere, fin dalla data della registrazione dell&#8217;atto, l&#8217;agevolazione.<br />
Diverso è il caso in cui il contribuente abbia dichiarato che intende trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l&#8217;immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi; applicando il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, il dies a quo della decadenza, infatti, non coincide con il momento di registrazione dell&#8217;atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, l&#8217;amministrazione non è posta nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della agevolazione; la dichiarazione, infatti, non è mendace fin dall&#8217;origine, ben potendo essere veritiero l&#8217;originario proposito di trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza di un fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento della stessa entro il termine di legge.</p>
<p>Fonte:Altalex</p>
<form id="vozme_form_25cd1d9465a4dd68c750d142bf69e89d" method="post" name="vozme_form_25cd1d9465a4dd68c750d142bf69e89d" target="25cd1d9465a4dd68c750d142bf69e89d" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Si può affittare una &#8220;prima casa&#8221;?.. Tra le cause che portano alla perdita delle agevolazioni non è compresa la locazione dell&#8217;immobile.
Si può affittare tranquillamente, fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti
cito dall&#8217;agenzia delle entrate:

non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in &#8220;Gazzetta Ufficiale&#8221; 218 del 27/08/1969;
deve essere ubicata nel Comune dove l&#8217;acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall&#8217; acquisto ( il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l&#8217;aquirente svolge la propria attività
se l&#8217;acquirente si è trasferito all&#8217;estero per lavoro, l&#8217; immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l&#8217;attività l&#8217;azienda da cui dipende;
l&#8217;immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l&#8217;acquirente è cittadino italiano residente all&#8217;estero (iscritto all&#8217;Aire);
per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l&#8217;immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant&#8217;è che può essere acquistata con le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; anche un&#8217;abitazione affittata o da affittare dopo l&#8217;acquisto (circolari n. 19/E del 1° marzo 2001 e n 1/E del 2 marzo 1994).

da www.dossier.net/primacasa/bonus.htm
Dalla agenzia delle entrate in un chiarimento
quote:
Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 38 del 12.08.2005
Oggetto: Agevolazioni fiscali per l&#8217;acquisto della c.d. &#8220;prima casa&#8221; &#8211; Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
&#8230;
5. DECADENZA
L&#8217;agevolazione prima casa spetta in sede di registrazione dell&#8217;atto, sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 1 della Tariffa, Parte Prima, nota II bis del Testo Unico Registro.
Come anticipato, l&#8217;acquirente dovrà rendere una dichiarazione in merito:
1. alla tipologia dell&#8217;immobile trasferito, che, in particolare, non deve rientrare tra quelli considerati &#8220;di lusso&#8221; sulla base del D. M. 2 agosto 1969;
2. all&#8217;ubicazione dell&#8217;immobile, che deve essere situato nel comune in cui l&#8217;acquirente ha la propria residenza, o in cui intende trasferirla entro diciotto mesi, o infine in quello in cui lo stesso svolge la propria attività ovvero, se trasferito all&#8217;estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l&#8217;attività il soggetto da cui dipende;
3. all&#8217;assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune in cui si acquista il nuovo immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione);
4. alla novità nel godimento della agevolazione.
Si ricordi che, attualmente, ai fini dell&#8217;agevolazione in esame, non è più previsto l&#8217;obbligo di adibire l&#8217;immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza, (si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale obbligo, che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.
L&#8217;accertamento della sussistenza di tutte le condizioni dichiarate dal contribuente in sede di registrazione dell&#8217;atto attiene ad una fase successiva alla registrazione dell&#8217;atto; la mendacità delle dichiarazioni rese, accertata in sede di controllo, comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria ed irrogazione di una sanzione pari al 30% delle stesse.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, &#8220;&#8230; l&#8217;accertamento &#8230; da parte dell&#8217;ufficio dell&#8217;insussistenza del carattere non di lusso dell&#8217;abitazione (come di ogni altro requisito) determina la decadenza dall&#8217;agevolazione per &#8220;dichiarazione mendace&#8221; e l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di registro nella misura ordinaria e delle altre conseguenze &#8220;sanzionatorie&#8221; previste dalla legge&#8221; (Cass, sezione tributaria, sent. 7 luglio 2000, n. 9150).
E&#8217; il caso di precisare, in ordine all&#8217;individuazione del termine entro cui la predetta attività di accertamento deve essere svolta da parte degli uffici, al fine di recuperare l&#8217;imposta dal contribuente che abbia indebitamente usufruito dell&#8217;agevolazione in sede di registrazione dell&#8217;atto, che la Corte di Cassazione è intervenuta di recente a Sezioni Unite (sentenza 21 novembre 2003, n. 1196), stabilendo che alla fattispecie in esame si applica il termine di decadenza triennale di cui all&#8217;art. 76 del Testo unico e non quello di prescrizione decennale di cui all&#8217;art. 78 dello stesso Testo Unico.
Di conseguenza, l&#8217;avviso di liquidazione della maggior imposta, in questi casi, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni.
Per stabilire il dies a quo del termine decadenziale, in più occasioni la Corte di Cassazione ha constatato l&#8217;impossibilità di applicare le disposizioni di cui all&#8217;art. 76 TU Registro, in quanto mentre queste ultime regolano le ipotesi di liquidazione delle imposte principale e supplementare, nel caso di specie l&#8217;imposta, dovuta a seguito della decadenza dall&#8217;agevolazione, ha natura complementare (Cass. 1196/2000, Cass. 12988/2003).
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che &#8221; &#8230; la carenza di peculiari disposizioni sul decorso della decadenza, non potendosi tradurre in esclusione della decadenza medesima, &#8230; comporta, per tale decorso, l&#8217;operatività delle comuni norme dell&#8217;ordinamento (artt. 2964 e segg. codice civile), in forza delle quali il termine di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l&#8217;atto od il comportamento stesso&#8221; (Cass. Sezioni Unite, decisione del 21 novembre 2000, n. 1196).
L&#8217;applicazione delle &#8220;comuni norme dell&#8217;ordinamento&#8221; di cui all&#8217;art. 2946 e seguenti del codice civile comporta che il termine triennale per l&#8217;azione accertatrice inizia a decorrere dalla data in cui gli uffici si trovino nelle condizioni di contestare la perdita del trattamento agevolato, vale a dire dal momento in cui è accertabile la mendacità delle dichiarazioni rese in sede di registrazione.
Ne consegue che la data dalla quale decorre il termine per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell&#8217;atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto).
Sulla base di tale differenziazione &#8220;&#8230;l&#8217;inerenza della falsità della dichiarazione a situazioni in corso al momento della registrazione &#8230; implica l&#8217;insorgere, a partire dallo stesso momento, della facoltà dell&#8217;ufficio di accertare la verità &#8230;&#8221;, mentre nel caso di mendacio successivo &#8221; &#8230; detto giorno iniziale può trovare una collocazione diversa &#8230;&#8221;. In quest&#8217;ultimo caso, infatti, &#8220;&#8230; il potere dell&#8217;ufficio di disconoscere i benefici e richiedere l&#8217;ulteriore imposta dovuta &#8230; nel caso di mendacio per evento sopraggiunto, nasce e può essere esercitato solo dall&#8217;evento stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il giorno iniziale della decadenza&#8230;.Se la decadenza fosse computabile dalla data della registrazione, o dalla data della richiesta della registrazione, anche nei casi di perdita del trattamento agevolato per eventi successivi &#8230; il termine triennale risulterebbe decurtato, od addirittura azzerato, quando il progetto del compratore legittimamente persista&#8221;. (Cass., SS.UU., 21 novembre 2000, n. 1196).
In applicazione di tale massima, deve ritenersi che nel caso di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell&#8217;atto, in ordine allo status del contribuente (la non possidenza di altro immobile, la novità nel godimento della agevolazione o il possesso della residenza nel comune in cui l&#8217;immobile è ubicato), il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla data della registrazione dell&#8217;atto. Nel caso di specie, infatti, la dichiarazione è mendace fin dall&#8217;origine, con conseguente possibilità per l&#8217;amministrazione finanziaria di disconoscere, fin dalla data della registrazione dell&#8217;atto, l&#8217;agevolazione.
Diverso è il caso in cui il contribuente abbia dichiarato che intende trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l&#8217;immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi; applicando il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, il dies a quo della decadenza, infatti, non coincide con il momento di registrazione dell&#8217;atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, l&#8217;amministrazione non è posta nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della agevolazione; la dichiarazione, infatti, non è mendace fin dall&#8217;origine, ben potendo essere veritiero l&#8217;originario proposito di trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza di un fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento della stessa entro il termine di legge.
Fonte:Altalex
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