Questo articolo è stato pubblicato 2 anni 9 mesi 18 giorni fa quindi alcuni contenuti o informazioni presenti in esso potrebbero non essere più validi. Questo sito non è responsabile per eventuali errori causati da questo problema.Il 1 aprile c’è stata la prima udienza e ci è stata presentata la memoria della controparte dalla quale si desumerebbe che:
Nonostante io abbia fondato e creato la Oris, dato in concessione d’uso con contratto il gestionale OrisGest (da me realizzato in gran parte) e il mio marchio (da me ideato e disegnato), mantenuto sempre la maggioranza e la proprietà della società titolare degli stessi io oggi sarei colui che ha fatto concorrenza sleale
e ha rubato il marchio, oltre a esser colpevole di essere sleale solo per raccontare qui la verità di come stanno andando le cose (ora confermata anche dalla “sentenza”).
Si è dimenticato però di notare:
Il Giudice,
sciogliendo la riserva che precede, ritenuta la competenza di questo Tribunale, avendo la domanda cautelare in oggetto un segno distintivo diverso dal marchio registrato, per il quale ultimo, invece, è stato introdotto apposito procedimento cautelare davanti la Sezione Specializzata di Firenze (salva l’opportunità che vi sarebbe stata di trattare la questione unitariamente davanti allo stesso Giudice);
Ritenuto nel merito che il comportamento di parte convenuta, nel caso, da come conferma l’esistenza del fumus boni iuris del ricorrente, avendo la parte convenuta riconosciuto di non avere provveduto per mancanza di tempo originariamente alla modifica grafica del segno distintivo poi attuata a partire dalla fine del mese di marzo;
rilevato che le ulteriori inserzioni presenti nel sito web con la vecchia grafica, illegittimamente usata dalla convenuta, sono frutto di una svista e comunque considerata la complessiva configurazione del sito non rappresentano un concreto pericolo di confusione fra le due ditte;
ritenuto pertanto sostanzialmente cessata la materia del contendere e giustificata la compensazione delle spese atteso che la reale questione tra le parti verrà discussa davanti al Tribunale di Firenze,
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero le spese tra le parti.
Pistoia 15 aprile 2009.
Il Giudice
Se non bastasse, oramai da un pò la convenuta, evidentemente tornata a più sani consigli, ha cambiato la sua immagine grafica facendone una propria, un buon inizio, ne prendiamo atto: un bel cambiamento da quando nella prima memoria rivendicava addirittura la proprietà della NOSTRA immagine…
Ci vediamo alla prossima.
Dulcis in fundo: una cliente chiama l’agenzia “convenuta” cercando uno di noi, che naturalmente non c’è più in quella sede.
Vedendosi rifiutata la cortesia di consegna del numero, con maleducazione tra l’altro, dicendo “noi non siamo tenuti a darle il numero” la signora ci ha rintracciati (su internet siamo molto visibili) e ha dato a noi l’incarico della vendita della sua villa, se le avessero dato il numero probabilmente anche loro avrebbero avuto l’incarico, ma vista la scortesia…
Caro avvocato della controparte, visto che ti piace leggere il mio blog, informa il tuo cliente che sto raccogliendo prove della sua insistenza e recidività nel non cambiare ancora in giro l’immagine illecitamente sottrattaci (che è ancora presente in diversi posti…).
Come ben sai, le cause non abbiamo paura a metterle su (ne sta arrivando un altra) quindi consiglia bene il tuo cliente
, come hai fatto quando avete cambiato versione in fase di udienza, dalla pretesa alle scuse
Avvisati…
e tra poco la resa dei conti
eh,eh..forza PONZ!!