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04
2007
Primi appunti: Opzione Prezzo Valore
[ATTENZIONE!!! Questo post risale ad oltre sei mesi fa e quindi potrebbe non essere valido oggi.NDR]
Punto per punto i miei appunti:
- Si applica a tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 43 del dpr 131 testo unico quindi non solo le compravendite, tutti gli atti che trasferiscono diritti reali immobiliari, atti definitivi a titolo oneroso.
- Non si applica agli atti giudiziari.
- Il presupposto oggettivo: si applica a tutti gli immobili ad uso abitativo (o per i quali sia chiesto il cambio di destinazione in abitativo, secondo il relatore) e alle relative pertinenze (senza limiti di numero), fabbricati o terreni (non edificabili) senza limitazioni temporali (in contemporanea con il bene immobile principale o in seguito è ininfluente).
- Non si applica se l’acquirente è persona GIURIDICA, (secondo l’interpretazione del relatore per gli IMPRENDITORI AGRICOLI invece la possibilità di applicazione rimane).
- Secondo l’art 53 del T.U. della legge regionale, in assenza d’indicazione del corrispettivo l’amministrazione provvede ad indicarne uno (da verificare e chiarire successivamente)
- In caso si abbia usufruito dell’opzione “prezzo/valore” e successivamente l’amministrazione effettui una correzione del valore automatico (ad es. per decadenza delle agevolazioni prima casa per mancato trasferimento della residenza nel comune dove insiste l’immobile) l’amministrazione si limita a tassare il valore giusto, richiedendo le differenze (con sopratasse e interessi) senza accertamenti.
- Non sono sottoposti a verifica quegli atti per i quali si sia scelta l’opzione se il corrispettivo indicato nell’atto è maggiore della valutazione automatica (da verificare e chiarire)
- L’occultazione di corrispettivo è punita con le sanzioni di cui al punto successivo.
- Le sanzioni: decadenza del “prezzo/valore”, imposte commisurate sull’intero corrispettivo, sanzione amministrativa.


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